MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E MINISTERO DELL' INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO

CIRCOLARE 16 gennaio 1996 

  Applicazione  del  decreto  legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, in
materia di compatibilita' elettromagnetica.
(GU n.19 del 24-1-1996)

  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione
della direttiva 89/336/CEE  del  Consiglio  del  3  maggio  1989,  in
materia  di  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri
relative  alla  compatibilita'  elettromagnetica,  modificata   dalla
direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;
  Viste, in particolare, le disposizioni transitorie recate dall'art.
14, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 476/1992;
  Vista  la  guida  della  Commissione  europea  che  ha  chiarito la
definizione  dei  termini  "immissione  nel  mercato"  e  "messa   in
servizio"  per  tutte  le  direttive  di  marcatura  CE,  compresa la
direttiva 89/336/CEE;
  Vista la  guida  all'applicazione  del  decreto  legislativo  sulla
compatibilita'  elettromagnetica  (EMC)  redatta a cura del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni ed edita come norma CEI 110-24,
che riporta, tra l'altro, le definizioni di cui alla  suddetta  guida
della Commissione;
  Considerato  che,  nella  riunione  organizzata  dalla  Commissione
europea a Bruxelles nei giorni 20-21 novembre 1995, si  e'  raggiunto
un accordo di principio tra gli Stati membri per interpretare in modo
flessibile  le  disposizioni della direttiva 89/336/CEE relativamente
agli apparecchi in giacenza al 1 gennaio 1996;
  Considerata l'esigenza di favorire lo sviluppo della competitivita'
tecnologica dell'industria nazionale, nell'ambito dei principi  della
liberta'  di  stabilimento,  di  circolazione  e di concorrenza, e di
favorire  lo  sviluppo  tecnico  dei  sistemi  di   telecomunicazione
operanti sul territorio nazionale anche alla luce dei nuovi standards
comunitari in materia di compatibilita' elettromagnetica;
  Considerata  la  necessita'  di consentire una univoca applicazione
del richiamato art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.  476/1992
e   di   chiarire   altresi'  quale  sia  la  disciplina  applicabile
all'utilizzo di materiali di ricambio occorrenti ai sistemi  ed  agli
impianti in servizio al 31 dicembre 1995;
                      Si precisa quanto segue:
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, per immissione  nel  mercato  si
intende  la  prima  messa  a  disposizione sul mercato comunitario, a
titolo oneroso o gratuito, di un apparecchio per la sua distribuzione
o per il suo impiego nel territorio dell'Unione europea.
  2.  La  prima   messa   a   disposizione   concerne   la   cessione
dell'apparecchio  esistente  e  finito da parte del fabbricante o del
mandatario o dell'importatore stabiliti  nell'Unione  europea  a  chi
effettua  la  distribuzione  dell'apparecchio sul mercato comunitario
oppure  direttamente  al  consumatore  o   all'utilizzatore   finale,
nell'ambito di un'operazione commerciale a titolo oneroso o gratuito,
sempreche'  sia  intervenuto il trasferimento fisico dell'apparecchio
oppure, indipendentemente da tale trasferimento fisico, nel solo caso
in cui vi  sia  stato  il  trasferimento  giuridico  dell'apparecchio
stesso.
  3.  L'art.  14,  comma  2,  del decreto legislativo numero 476/1992
dispone che "Fino al 31 dicembre 1995 e' autorizzata l'immissione sul
mercato o  la  messa  in  servizio  degli  apparecchi  sprovvisti  di
marcatura   CE,   conformi   alle   norme   italiane  in  materia  di
compatibilita'  elettromagnetica  in  vigore  alla data del 30 giugno
1992.", conformemente alle previsioni della direttiva  92/31/CEE,  la
quale  afferma  che "Gli Stati membri autorizzano per il periodo sino
al 31 dicembre 1995 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio
degli  apparecchi  di  cui  alla  presente  direttiva  conformi  alle
normative nazionali". La citata previsione normativa, che consente di
immettere  sul  mercato fino al 31 dicembre 1995 apparecchi destinati
ad una specifica utilizzazione, deve necessariamente  essere  intesa,
secondo   i   criteri   interpretativi   dell'effetto   utile   e  di
ragionevolezza,  nel  senso   che   e'   consentita   la   successiva
utilizzazione  degli  apparecchi  gia'  immessi  nel  mercato  al  31
dicembre 1995, conformemente alla loro destinazione d'uso, purche' la
messa in servizio degli apparecchi stessi da parte degli  interessati
avvenga  entro un termine tassativo, compatibile con la necessita' di
impedire l'elusione della nuova disciplina comunitaria e delle  norme
nazionali  di  attuazione  e  quindi  non superiore, in ogni caso, al
termine del 31 dicembre 1996, ritenuto congruo anche  nella  riunione
svoltasi a Bruxelles il 20-21 novembre 1995, citata in premessa.
  4.  Deve  quindi  ritenersi  che  l'entrata  in  vigore della nuova
disciplina prevista dal decreto legislativo numero 476/1992 non  osti
alla   commercializzazione,   sia   all'ingrosso  che  al  dettaglio,
all'acquisizione, alla  installazione  ed  alla  utilizzazione  degli
apparecchi  conformi alle norme italiane in materia di compatibilita'
elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992, purche'  gli
apparecchi  stessi,  esistenti e finiti, siano gia' stati immessi nel
mercato alla data del 31 dicembre 1995 ed a condizione  che  la  loro
messa  in  servizio avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 1996. E'
evidente che, al di fuori  di  tale  tassativa  fattispecie,  trovano
applicazione   le   sanzioni   previste   dall'art.  11  del  decreto
legislativo n. 476/1992.
  5. Il decreto legislativo n. 476/1992 disciplina, conformemente  al
disposto  delle  direttive comunitarie cui da' attuazione, i prodotti
nuovi o rimessi a nuovo fabbricati nella Unione europea ed i prodotti
nuovi, rimessi a nuovo o usati importati da Paesi terzi.
  6. Pertanto, il decreto legislativo n. 476/1992 non si  applica  ai
materiali di ricambio destinati alla manutenzione ed alla riparazione
necessari  per  consentire  il  funzionamento  degli  impianti  o dei
sistemi che sono gia' stati posti in esercizio entro il  31  dicembre
1995 ovvero che sono gia' stati immessi nel mercato a tale data e che
siano   posti   in  esercizio  conformemente  a  quanto  previsto  al
precedente punto 4,  a  condizione  che  sia  i  materiali,  sia  gli
impianti ed i sistemi, a seguito dell'intervento, siano conformi alla
normativa nazionale previgente, sempreche', naturalmente, i materiali
di  ricambio  stessi  non  siano  utilizzati  per  impianti o sistemi
sottoposti alla disciplina a regime di cui al decreto legislativo  n.
476/1992.
  7.  In base alle precedenti considerazioni, deve ritenersi altresi'
consentito il completamento  delle  operazioni  di  installazione  di
impianti  e  sistemi  gia' in corso alla data del 31 dicembre 1995, a
condizione che le operazioni stesse siano comunque ultimate  entro  e
non  oltre il predetto termine del 31 dicembre 1996. Per i casi al di
fuori di tale  tassativa  fattispecie  trova  piena  applicazione  la
disciplina  del  decreto  legislativo  n.  476/1992,  fatta  salva la
possibilita'  di  adottare  misure  speciali ai sensi dell'art. 5 del
predetto decreto legislativo,  qualora  ne  ricorrano  le  condizioni
legislativamente   previste   e  purche'  sia  accertata  l'effettiva
incompatibilita' tecnica fra impianti esistenti e apparecchi soggetti
alla nuova disciplina necessari per l'esercizio degli stessi. Nessuna
rilevanza puo' invece essere attribuita al fatto che i suddetti nuovi
apparecchi  compatibili  non   siano   disponibili   presso   singoli
produttori  o fornitori. Di dette misure, in relazione alla rilevanza
generale della  materia,  e'  in  ogni  caso  data  notizia  mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                        Il Ministro delle poste
                                       e delle telecomunicazioni
                                                 GAMBINO
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
              CLO'