Confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.(GU n.19 del 24-1-1996)
Vigente al: 24-1-1996
Agli uffici provinciali industria commercio artigianato Alle regioni e province di Trento e Bolzano Alle aziende interessate 1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, ha prescritto l'obbligo della vendita di tali prodotti in imballaggi preconfezionati. 2. Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, all'art. 23, e' stato precisato il significato di imballaggio preconfezionato, in relazione a quanto previsto all'art. 1, comma 2, lettera b), dello stesso decreto n. 109, concernente la definizione di "prodotto alimentare preconfezionato". 3. Detto obbligo e' stato voluto dal legislatore, a tutela del consumatore consentendo che i formaggi in parola gli venissero consegnati con le indicazioni di etichettatura necessarie per conoscere, in particolare, il luogo di produzione, lo stato di freschezza attraverso la data di scadenza e il nome del produttore. Le norme di etichettatura dei prodotti venduti sfusi (art.16 del decreto legislativo n. 109/1992) non sono, infatti, idonee ad offrire tale garanzia, in quanto assicurano l'indicazione solo della denominazione di vendita e della lista degli ingredienti. 4. L'obbligo del preconfezionamento, tuttavia, non puo' essere realizzato in contrasto con i principi comunitari sottoponendolo a limitazioni non previste. Si ritiene, pertanto, necessario fornire gli opportuni chiarimenti per la corretta applicazione di tale obbligo. La definizione di "prodotto alimentare preconfezionato" si applica a tutti i prodotti alimentari, avvolti anche parzialmente dall'imballaggio, ma a condizione che il contenuto non possa essere modificato senza aprire o alterare la confezione e cio' per garantire l'identita' del prodotto. Si tratta, come si evince, di un principio tecnico, di natura merceologica, che nulla ha a che vedere con le caratteristiche qualitative del prodotto. Se questo presenta problemi di ordine igienico-sanitario, accertati nelle fasi di controllo, occorre applicare altre norme, quali la legge 30 aprile 1962, n. 283, e non il decreto legislativo n. 109/1992. Il preimballaggio, infatti, pur avvolgendo solo in parte il formaggio fresco a pasta filata, in conformita' al citato art. 23, deve essere in ogni caso aperto o alterato perche' il formaggio stesso possa essere estratto dall'involucro. Qualora nelle fasi commerciali di vendita al consumatore le caratteristiche igieniche del formaggio siano compromesse dalla manipolazione delle confezioni forate, la causa non e' da ricercarsi nel tipo di confezione, ma nella carenza di igiene soprattutto nelle fasi commerciali. Anche se il contenuto subisce alterazioni, attraverso la fuoriuscita del liquido di governo, il prodotto rimane pur sempre preconfezionato fino a quando la confezione non venga alterata o manomessa. Quanto sopra premesso, essendo le confezioni forate dei formaggi freschi a pasta filata "preimballaggi" in quanto rispondenti alla definizione di "prodotto alimentare preconfezionato" e all'obbligo prescritto dall'art. 23 suddetto, si invitano gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato a voler attenersi a quanto sopra nell'esame dei verbali in merito. 5. Circa l'applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 109/1992, si ritiene utile precisare che tale articolo elenca, al comma 3, le indicazioni obbligatorie che devono figurare nell'etichettatura. Esse devono essere menzionate secondo la destinazione del prodotto e con le modalita' previste dal decreto n. 109/1992. Pertanto i formaggi freschi a pasta filata, destinati al consumatore, tra le diciture obbligatorie, riportano la data di scadenza. Questa, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera a), del decreto n. 109/1992 esonera dall'obbligo di indicare la dicitura di identificazione del lotto. Nel caso, invece, detti formaggi siano destinati ai soggetti di cui all'art. 17 dello stesso decreto, la data di scadenza non e' richiesta, mentre e' obbligatoria la dicitura del lotto. Le regole di etichettatura, poi, si applicano fino alla destinazione del prodotto e non anche alla somministrazione. Nella normale attivita' di vigilanza e' evidente rilevare nei ristoranti mozzarelle non preconfezionate, in quanto destinate ad essere somministrate. Queste possono essere consegnate nei ristoranti in contenitori di grande capacita' preconfezionati che vengono all'occasione aperti per il servizio. Il Ministro: CLO'