MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 16 gennaio 1996, n. 150 

  Confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
(GU n.19 del 24-1-1996)
 
 Vigente al: 24-1-1996  
 

                                   Agli  uffici provinciali industria
                                  commercio artigianato
                                  Alle regioni e province di Trento e
                                  Bolzano
                                  Alle aziende interessate
  1.  Il  decreto-legge  11  aprile  1986,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per
il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, ha prescritto
l'obbligo   della   vendita   di   tali   prodotti   in    imballaggi
preconfezionati.
  2. Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, all'art. 23,
e'  stato precisato il significato di imballaggio preconfezionato, in
relazione a quanto previsto all'art. 1, comma 2,  lettera  b),  dello
stesso  decreto  n.  109,  concernente  la  definizione  di "prodotto
alimentare preconfezionato".
  3. Detto obbligo e' stato voluto  dal  legislatore,  a  tutela  del
consumatore  consentendo  che  i  formaggi  in  parola  gli venissero
consegnati  con  le  indicazioni  di  etichettatura  necessarie   per
conoscere,  in  particolare,  il  luogo  di  produzione,  lo stato di
freschezza attraverso la data di scadenza e il nome  del  produttore.
Le  norme  di  etichettatura  dei  prodotti venduti sfusi (art.16 del
decreto legislativo n. 109/1992) non sono, infatti, idonee ad offrire
tale  garanzia,  in  quanto  assicurano  l'indicazione   solo   della
denominazione di vendita e della lista degli ingredienti.
  4.  L'obbligo  del  preconfezionamento,  tuttavia,  non puo' essere
realizzato in contrasto con i principi  comunitari  sottoponendolo  a
limitazioni non previste.
  Si  ritiene, pertanto, necessario fornire gli opportuni chiarimenti
per la corretta applicazione di tale obbligo.
  La definizione di "prodotto alimentare preconfezionato" si  applica
a   tutti   i   prodotti   alimentari,   avvolti  anche  parzialmente
dall'imballaggio, ma a condizione che il contenuto non  possa  essere
modificato senza aprire o alterare la confezione e cio' per garantire
l'identita' del prodotto.
  Si  tratta,  come  si  evince,  di  un principio tecnico, di natura
merceologica, che nulla  ha  a  che  vedere  con  le  caratteristiche
qualitative  del  prodotto.  Se  questo  presenta  problemi di ordine
igienico-sanitario,  accertati  nelle  fasi  di  controllo,   occorre
applicare  altre  norme, quali la legge 30 aprile 1962, n. 283, e non
il decreto legislativo n. 109/1992.
  Il  preimballaggio,  infatti,  pur  avvolgendo  solo  in  parte  il
formaggio  fresco  a  pasta filata, in conformita' al citato art. 23,
deve essere in ogni caso  aperto  o  alterato  perche'  il  formaggio
stesso possa essere estratto dall'involucro.
  Qualora  nelle  fasi  commerciali  di  vendita  al  consumatore  le
caratteristiche  igieniche  del  formaggio  siano  compromesse  dalla
manipolazione  delle confezioni forate, la causa non e' da ricercarsi
nel tipo di confezione, ma nella carenza di igiene soprattutto  nelle
fasi commerciali.
  Anche   se   il   contenuto   subisce  alterazioni,  attraverso  la
fuoriuscita del liquido di governo, il  prodotto  rimane  pur  sempre
preconfezionato  fino  a  quando  la  confezione non venga alterata o
manomessa.
  Quanto  sopra  premesso,  essendo le confezioni forate dei formaggi
freschi a pasta filata "preimballaggi"  in  quanto  rispondenti  alla
definizione  di  "prodotto  alimentare preconfezionato" e all'obbligo
prescritto dall'art. 23 suddetto, si invitano gli uffici  provinciali
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato a voler attenersi a
quanto sopra nell'esame dei verbali in merito.
  5. Circa l'applicazione dell'art. 23  del  decreto  legislativo  n.
109/1992,  si  ritiene  utile  precisare che tale articolo elenca, al
comma  3,   le   indicazioni   obbligatorie   che   devono   figurare
nell'etichettatura.
  Esse  devono essere menzionate secondo la destinazione del prodotto
e con le modalita' previste dal decreto n. 109/1992.
  Pertanto  i  formaggi  freschi  a  pasta   filata,   destinati   al
consumatore,  tra  le  diciture  obbligatorie,  riportano  la data di
scadenza. Questa, ai sensi dell'art. 13, comma  6,  lettera  a),  del
decreto  n.  109/1992 esonera dall'obbligo di indicare la dicitura di
identificazione del lotto.
  Nel caso, invece, detti formaggi siano destinati ai soggetti di cui
all'art. 17  dello  stesso  decreto,  la  data  di  scadenza  non  e'
richiesta, mentre e' obbligatoria la dicitura del lotto.
  Le   regole   di   etichettatura,   poi,  si  applicano  fino  alla
destinazione del prodotto e non anche  alla  somministrazione.  Nella
normale  attivita'  di  vigilanza e' evidente rilevare nei ristoranti
mozzarelle  non  preconfezionate,  in  quanto  destinate  ad   essere
somministrate.  Queste  possono  essere  consegnate nei ristoranti in
contenitori  di  grande   capacita'   preconfezionati   che   vengono
all'occasione aperti per il servizio.
                                                    Il Ministro: CLO'