DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1996 

  Integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
giugno  1986,  riguardante gli enti e organismi tenuti all'osservanza
dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
(GU n.19 del 24-1-1996)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di
alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato in materia di
bilancio;
  Visto il proprio decreto 3 giugno  1986  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art.  21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,  n.
638, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della citata legge
n. 468/1978, sono stati rideterminati gli enti ed organismi pubblici,
anche  di  natura  economica,  che  gestiscono  fondi  direttamente o
indirettamente interessanti la finanza  pubblica  e  che  abbiano  un
bilancio  di  entrata superiore al miliardo di lire (per gli enti che
adottano il bilancio di esercizio si fa riferimento all'ammontare dei
ricavi e dei proventi risultanti dal conto economico),  ai  quali  si
applicano  le  disposizioni  del  menzionato  art.  25 della legge n.
468/1978;
  Visto che nel predetto decreto 3 giugno 1986 sono stati  ricompresi
anche gli Istituti autonomi case popolari;
  Vista  la  legge regionale dell'Umbria 2 maggio 1983, n. 12, con la
quale  gli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  assumono  la
denominazione   di  Istituti  per  l'edilizia  residenziale  pubblica
(IERP);
  Vista la legge regionale della Toscana 3 novembre 1986, n. 49,  con
la   quale   gli   Istituti   autonomi   case  popolari  assumono  la
denominazione di Aziende  territoriali  per  l'edilizia  residenziale
(ATER);
  Vista  la legge regionale della Basilicata 24 novembre 1987, n. 31,
con la quale gli Istituti autonomi delle case  popolari  assumono  la
denominazione di Enti provinciali per l'edilizia residenziale (EPER);
  Vista la legge regionale del Piemonte 26 aprile 1993, n. 11, con la
quale  gli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  assumono  la
denominazione di Agenzie territoriali per la casa (ATC);
  Vista la legge regionale del Veneto 9 marzo 1995,  n.  10,  con  la
quale gli Istituti autonomi case popolari sono trasformati in Aziende
territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
  Considerato che per i predetti enti sussistono le condizioni, sopra
indicate, per essere inclusi fra gli enti tenuti all'osservanza delle
disposizioni recate dall'art. 25 della legge n. 468/1978;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  del  tesoro  e del bilancio e della
programmazione economica;
                              Decreta:
  Ai sottoindicati enti pubblici si applicano le disposizioni  recate
dall'art.  25  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive
modificazioni ed integrazioni:
   Istituti edilizia residenziale pubblica (IERP) dell'Umbria;
   Aziende territoriali edilizia residenziale (ATER) della Toscana;
   Enti provinciali edilizia residenziale (EPER) della Basilicata;
   Agenzie territoriali per la casa (ATC) del Piemonte;
   Aziende territoriali edilizia residenziale (ATER) del Veneto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 gennaio 1996
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                DINI
                      p. Il Ministro del tesoro
                                VEGAS
                      Il Ministro del bilancio
                  e della programmazione economica
                               MASERA