DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1996
Integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, riguardante gli enti e organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.(GU n.19 del 24-1-1996)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; Visto il proprio decreto 3 giugno 1986 con il quale, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 468/1978, sono stati rideterminati gli enti ed organismi pubblici, anche di natura economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore al miliardo di lire (per gli enti che adottano il bilancio di esercizio si fa riferimento all'ammontare dei ricavi e dei proventi risultanti dal conto economico), ai quali si applicano le disposizioni del menzionato art. 25 della legge n. 468/1978; Visto che nel predetto decreto 3 giugno 1986 sono stati ricompresi anche gli Istituti autonomi case popolari; Vista la legge regionale dell'Umbria 2 maggio 1983, n. 12, con la quale gli Istituti autonomi per le case popolari assumono la denominazione di Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (IERP); Vista la legge regionale della Toscana 3 novembre 1986, n. 49, con la quale gli Istituti autonomi case popolari assumono la denominazione di Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER); Vista la legge regionale della Basilicata 24 novembre 1987, n. 31, con la quale gli Istituti autonomi delle case popolari assumono la denominazione di Enti provinciali per l'edilizia residenziale (EPER); Vista la legge regionale del Piemonte 26 aprile 1993, n. 11, con la quale gli Istituti autonomi per le case popolari assumono la denominazione di Agenzie territoriali per la casa (ATC); Vista la legge regionale del Veneto 9 marzo 1995, n. 10, con la quale gli Istituti autonomi case popolari sono trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER); Considerato che per i predetti enti sussistono le condizioni, sopra indicate, per essere inclusi fra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge n. 468/1978; Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Ai sottoindicati enti pubblici si applicano le disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni: Istituti edilizia residenziale pubblica (IERP) dell'Umbria; Aziende territoriali edilizia residenziale (ATER) della Toscana; Enti provinciali edilizia residenziale (EPER) della Basilicata; Agenzie territoriali per la casa (ATC) del Piemonte; Aziende territoriali edilizia residenziale (ATER) del Veneto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI p. Il Ministro del tesoro VEGAS Il Ministro del bilancio e della programmazione economica MASERA