Autorizzazione alla regione Lazio per l'utilizzo delle economie di appalto dei lavori di adeguamento e rinnovo dell'acquedotto del comune di Canino, ai sensi dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.(GU n.19 del 24-1-1996)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, con il quale e' stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lazio, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i lavori di "Adeguamento e rinnovo dell'acquedotto comunale" del comune di Canino (Viterbo) per un importo complessivo di L. 1.600.000.000; Vista la deliberazione n. 418772200 del 18 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito, al sopracitato progetto, un mutuo di L. 1.440.000.000 con ammortamento a carico del bilancio statale; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica", in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale "le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento"; Vista la perizia di variante e suppletiva datata 23 ottobre 1992, dell'importo complessivo di lire 1.600.000.000, redatta per conto del comune di Canino dal dott. ing. Francesco Treta, che riguarda l'esecuzione di alcuni nuovi tratti di rete e di maggiori lavori non previsti dal progetto originario; Visto che con la citata perizia di variante e suppletiva si propone di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 229.504.117 per l'esecuzione di maggiori lavori nell'ambito del progetto finanziato; Vista la delibera del comune di Canino n. 840 del 3 dicembre 1992, con la quale e' stata approvata la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico; Visto il voto n. 3688 dell'8 marzo 1993 con il quale il comitato tecnico consultivo della regione Lazio ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sul citato progetto; Vista la delibera 13 settembre 1994, n. 7379, della giunta della regione Lazio, con la quale viene approvata la anzidetta perizia di variante e suppletiva ed il relativo quadro economico; Vista la nota n. 22724 del 20 febbraio 1995 con la quale la regione Lazio ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato; Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia e sugli atti in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilita' fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lazio e' autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti a L. 229.504.117, derivanti dall'appalto dei lavori di "Adeguamento e rinnovo dell'acquedotto comunale" del comune di Canino dell'importo complessivo di L. 1.600.000.000 finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse. Roma, 8 gennaio 1996 Il Ministro: BARATTA