DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1995, n. 579 

  Attuazione  della  delega  conferita  dall'art.  2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in  materia  di  trattamento  fiscale  e
contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale
contributivo stabilito dal medesimo art. 2.
(GU n.19 del 24-1-1996)
 
 Vigente al: 8-2-1996  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 1995;
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle finanze;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
      Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
           eccedente l'importo del massimale contributivo
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  disciplina  il  trattamento
fiscale  e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale
annuo della base contributiva e pensionabile  di  L.  132.000.000  ai
sensi  dell'art.  2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove
destinata al finanziamento  di  fondi  pensione  di  cui  al  decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n.  124, e successive modificazioni e
integrazioni.
  2. I contributi eccedenti i limiti  percentuali  di  importo  della
contribuzione  a  fondi  pensione previsti dall'art. 13, commi 2 e 3,
del  citato  decreto  legislativo  n.  124  del  1993  e   successive
modificazioni e integrazioni, versati ai predetti fondi dai datori di
lavoro  e  dai  lavoratori  appartenenti  a  regimi  pensionistici in
precedenza privi di massimale contributivo, sono deducibili  ai  fini
fiscali  in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del
reddito annuo eccedente il massimale della base contributiva  di  cui
al comma 1, e comunque per un ammontare non superiore a L. 16.800.000
rivalutabile con gli stessi criteri del predetto massimale.
  3.  Nel  caso  dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il
sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23,  della  legge  8
agosto  1995,  n.  335,  la  deduzione  fiscale  di cui al comma 2 e'
ammessa, qualora lavoratori subordinati, a condizione  che  le  fonti
istitutive  di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.  124,  prevedano  la  destinazione   alle   forme   pensionistiche
complementari   di  ulteriori  quote,  ove  ancora  disponibili,  del
trattamento di fine rapporto per un importo  pari  all'ammontare  del
contributo  versato  e  sia  intervenuto  un accordo collettivo, o in
mancanza, un accordo individuale,  sulla  redistribuzione  del  minor
onere contributivo sui redditi al di sopra del massimale.
  4.  Qualora  i  contributi  versati  ai  sensi del comma 2 al fondo
pensione superino complessivamente la misura del  10  per  cento  del
reddito  annuo  di  cui  al  medesimo comma 2, la deduzione fiscale a
favore del datore di lavoro puo' operare nella misura  massima  della
differenza  tra  tale  misura  del  10  per  cento  e  la  misura del
contributo del lavoratore.
  5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione
fiscale di cui al comma 2, si applica:
    a)   ove  a  carico  del  datore  di  lavoro,  il  contributo  di
solidarieta' di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124
del 1993;
    b) ove a carico del lavoratore,  un  contributo  di  solidarieta'
nella  misura  del 2 per cento in favore della gestione pensionistica
obbligatoria  cui  il  lavoratore  medesimo  e'  iscritto;   a   tale
contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di
termini  di  prescrizioni  e di sanzioni vigenti per le contribuzioni
dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  TREU, Ministro del lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: DINI