MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del
   servizio  di  riscossione degli ambiti territoriali delle province
   di Ravenna, Ferrara, Modena, Piacenza, Padova,  Salerno,  Bergamo,
   Foggia, Forli', Como, Taranto, Brescia, Lecce, Bari e Brindisi.
(GU n.20 del 25-1-1996)

   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/5444/95 del 12 ottobre 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia di Ravenna e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre  1996  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  57.208.700.001,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione
staccata di Ravenna, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/5445/95 del  12  ottobre  1995  al
titolare   della   concessione  del  servizio  di  riscossione  della
provincia di Ferrara e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di settembre 1996 del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  24.380.394.196,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 70% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione
staccata di Ferrara, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/5401/95 del 12 ottobre 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia  di Modena e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di settembre 1996 del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  38.661.592.533,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi di riscossione, all'80% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione
staccata di Modena, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/5470/95 del 12 ottobre 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia  di  Piacenza  e'  concessa  dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  26.692.649.600,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi di riscossione, all'80% del
carico iscritto a nome della ditta Publimarketing S.r.l.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione
staccata di Piacenza, dara' attuazione, con  apposito  provvedimento,
al  predetto  decreto  e  provvedera'  ad  ogni ulteriore adempimento
nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione
alle riscossioni effettuate  ed  agli  eventuali  sgravi  di  imposta
accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/5581/95 del 12 ottobre 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia  di Padova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di settembre 1996 del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  16.880.840.018,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 50% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Veneto,  sezione
staccata  di Padova, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/5582/95 del 12 ottobre 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre  1996  del
versamento   delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  8.620.779.306,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per la Campania, sezione
staccata di Salerno, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/5607/95 del 12 ottobre 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di settembre 1996 del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  49.079.200.078,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 70% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata di Bergamo, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/5620/95 del  12  ottobre  1995  al
titolare   della   concessione  del  servizio  di  riscossione  della
provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre  1996  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  13.429.993.823,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  60%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia, sezione
staccata di Foggia, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/5492/95 del  12  ottobre  1995  al
titolare   della   concessione  del  servizio  di  riscossione  della
provincia di Forli' e' concessa dilazione, ai sensi del quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre  1996  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  30.042.552.449,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  90%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione
staccata  di Forli', dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/5469/95 del 25 ottobre 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia  di  Lecco e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di settembre 1996 del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   3.487.831.000,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 50% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata  di  Como,  dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/5528/95 del 25 ottobre 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia di Taranto e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre  1996  del
versamento   delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  5.694.585.147,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  50%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia, sezione
staccata di Taranto, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/5646/95 del 25 ottobre 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre  1996  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L. 228.132.805.826,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate per la Lombardia, sezione
staccata di Brescia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/6030/95 del 25 ottobre 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia  di  Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di settembre 1996 del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  47.517.886.865,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi di riscossione, all'80% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia, sezione
staccata di Lecce, dara' attuazione, con apposito  provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/6255/95 del  25  ottobre  1995  al
titolare   della   concessione  del  servizio  di  riscossione  della
provincia di Bari e' concessa dilazione, ai sensi  del  quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre  1996  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  61.042.947.192,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  70%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia, sezione
staccata di Bari, dara' attuazione, con  apposito  provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/6254/95 del  25  ottobre  1995  al
titolare   della   concessione  del  servizio  di  riscossione  della
provincia di Brindisi e' concessa  dilazione,  ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre  1996
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 33.909.298.948,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  90%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia, sezione
staccata di Brindisi, dara' attuazione, con  apposito  provvedimento,
al  predetto  decreto  e  provvedera'  ad  ogni ulteriore adempimento
nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione
alle riscossioni effettuate  ed  agli  eventuali  sgravi  di  imposta
accordati ai contribuenti.