MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 dicembre 1995 

  Fissazione  del  nuovo  ed  improrogabile  termine  di   attuazione
dell'accordo  di  programma  per  l'attuazione  del  progetto  per la
reindustrializzazione e la  realizzazione  di  un  parco  tecnologico
nell'area della Val Basento.
(GU n.21 del 26-1-1996)

                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre  1987,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 1987, che approva l'accordo di  programma  per  l'attuazione
del  progetto  per  la reindustrializzazione e la realizzazione di un
parco tecnologico  nell'area  della  Val  Basento,  stipulato  il  30
dicembre  1987  fra  il  Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno,   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato,   il   presidente   della   giunta   della  regione
Basilicata, il presidente dell'ENI e il presidente del Consorzio  per
lo sviluppo industriale della provincia di Matera;
  Visto  l'art.  2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale
il Dipartimento per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono stati
soppressi;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 1992 con il quale la durata dell'accordo e'  fissata  al  30
giugno 1994;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il
trasferimento delle competenze dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, a  norma  dell'art.  3  della  citata
legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, concernente la  programmazione  degli  interventi  nelle
aree  depresse  e  le attribuzioni del Ministero del bilancio e della
programmazione economica;
  Visto l'art. 1, comma 3, lettera a), della legge 19 dicembre  1992,
n.   488,   con  il  quale  viene  stabilito  che  restano  ferme  le
disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli  interventi  di
agevolazione  alle  attivita'  produttive che alla data del 21 agosto
1992 risultavano inseriti negli accordi  di  programma  stipulati  ai
sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
  Visto  il  decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica del 15 settembre 1994 con il quale la  durata  dell'accordo
e'  fissata  al  30  aprile  1995  in  base all'art. 45, comma 2, del
decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514;
  Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 che approva l'atto  del
18  marzo  1994  recante modificazioni ed integrazioni all'accordo di
programma Val Basento;
  Visto il decreto del Ministro del bilancio e  della  programmazione
economica  del  27 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 31 marzo 1995, recante procedure e termini per la  concessione  e
per   l'erogazione  delle  agevolazioni  finanziarie  alle  attivita'
produttive delle imprese insediate nell'area della Val Basento;
  Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito,  senza
modificazioni,   dalla   legge   7   aprile  1995,  n.  104,  recante
disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni
alle attivita' gestite dalla  soppressa  Agenzia  per  la  promozione
dello  sviluppo  del  Mezzogiorno,  per  la sistemazione del relativo
personale,  nonche'  per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree
depresse del territorio nazionale;
  Visto, in particolare, l'art. 13 della legge sopra  citata  che  al
fine   dell'applicazione  dell'art.  1,  comma  3,  lettera  a),  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che  considera  inseriti  negli
accordi  di  programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti
gli interventi, anche se non  specificamente  indicati  nell'accordo,
identificati,  entro  il  31  gennaio  1994,  come indispensabili per
conseguire le finalita' previste dall'accordo stesso;
  Visto il decreto 5  maggio  1995  con  il  quale  il  Ministro  del
bilancio  e  della programmazione economica fissa al 31 dicembre 1995
il termine per la scadenza dell'accordo stesso ai sensi dell'art.  3,
comma  6, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, per consentire di
avviare la realizzazione delle iniziative produttive e per assicurare
l'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione  del  parco
tecnologico   della   Val  Basento  entro  i  termini  fissati  dalla
Commissione europea;
  Ritenuto che, come evidenziato dal Servizio per  la  contrattazione
programmata   del  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica con nota n. 4/4480/95 del 28 dicembre 1995,  e'  necessaria
una  nuova  proroga  del  termine  per  l'attuazione  dell'accordo di
programma relativo alla Val  Basento  per  consentire  gli  ulteriori
definitivi adempimenti riguardanti:
   i  tempi  tecnici  necessari  per  istruire  gli  undici  progetti
attinenti  alle  opere  previste  per  la  realizzazione  del   parco
tecnologico  (punto  B  dell'accordo  di  programma),  presentati  al
Ministero del bilancio e della programmazione economica dal Consorzio
industriale di Matera in data  22  novembre  e  1  dicembre  1995,  e
approntare le relative convenzioni;
   l'esigenza,   fatta   presente   dallo   stesso  Servizio  per  la
contrattazione  programmata  del  Ministero  del  bilancio  e   della
programmazione  economica,  che  il  CIPE autorizzi l'assegnazione di
nuove risorse finanziarie eventualmente occorrenti, rispetto a quelle
stimate nel 1987 (data  della  stipula  dell'accordo  di  programma),
necessarie   a   rendere   funzionale  il  primo  stralcio  di  parco
tecnologico;
  Considerato, peraltro, che tale proroga  deve  avere  carattere  di
perentorieta' attesa la natura degli adempimenti sopra richiamati;
  Visto  l'art.  3,  comma  6, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n.
546,  recante  differimento  di  termini  previsti  da   disposizioni
legislative  in  materia  di opere pubbliche e politiche ambientali e
territoriali, che prevede che  "il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il
termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla  Val
Basento";
                              Decreta:
  Per  consentire  gli adempimenti richiamati in premessa, il termine
di attuazione dell'accordo di programma, e  successive  modificazioni
ed   integrazioni,   volto  all'attuazione  di  un  progetto  per  la
reindustrializzazione e la  realizzazione  di  un  parco  tecnologico
nell'area  della  Val  Basento,  approvato  ai fini e per gli effetti
dell'art. 7 della  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio 30 dicembre 1987 e successive modificazioni,
e' fissato al 30 aprile 1996.
  Il termine suddetto e' ultimo ed improrogabile.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 dicembre 1995
                                                  Il Ministro: MASERA