COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 gennaio 1996 

  Autorizzazione  alle  negoziazioni  in  borsa  di  un  contratto di
opzione call e di un contratto  di  opzione  put  avente  ad  oggetto
singoli  titoli  azionari  quotati sul sistema telematico delle borse
valori (denominato "contratto ISOa"). (Deliberazione n. 9725).
(GU n.21 del 26-1-1996)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare l'art. 23,  comma  2,  della  citata  legge  2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  regolamento  per il funzionamento del sistema telematico
delle borse valori, adottato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994,
e le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il regolamento per il funzionamento  del  sistema  telematico
delle  borse  valori  italiane  per  la  negoziazione  dei  contratti
uniformi  a  termine  su  strumenti  finanziari  collegati  a  valori
mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, adottato con delibera
n. 9483 del 2 ottobre 1995;
  Viste  le  disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione
ed il funzionamento della Cassa di compensazione e  garanzia  emanate
d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 16 marzo 1992, e
le successive modifiche e integrazioni;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare le negoziazioni in borsa
di un contratto uniforme a  termine  di  opzione  avente  ad  oggetto
singoli titoli azionari;
  Ritenuto  opportuno  rendere  immediatamente  note  al  mercato  le
caratteristiche del menzionato contratto di opzione su singoli titoli
azionari;
                              Delibera:
  Sono autorizzate le  negoziazioni  in  borsa  di  un  contratto  di
opzione  call  e  di  un  contratto  di opzione put avente ad oggetto
singoli titoli azionari quotati sul sistema  telematico  delle  borse
valori,  di  cui  al  regolamento  citato  in  premessa  (di  seguito
denominato "opzione su singoli titoli" ovvero "contratto ISOa").
  Il contratto ISOa ha valore nominale pari al prodotto tra il prezzo
di esercizio ed il numero di titoli azionari sottostanti il contratto
medesimo, fissato pari a n. 1000.
  Il contratto ISOa e' quotato in lire e  lo  scostamento  minimo  di
prezzo  tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio e' pari
a 1 lira.
  Sono negoziabili contratti ISOa aventi scadenze mensili e  scadenze
trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre). In ciascuna seduta
di contrattazione sono contemporaneamente quotate la scadenza mensile
piu' vicina e le due scadenze mensili successive, nonche' la scadenza
trimestrale piu' vicina e le due scadenze trimestrali successive, per
un totale di cinque scadenze negoziate.
  Per  ciascuna scadenza call e put sono quotati almeno cinque prezzi
di esercizio, espressi in  lire  e  riferiti  ad  un  singolo  titolo
azionario, con intervalli pari a:
      Prezzo di esercizio              Intervallo
              -                             -
     Inferiore a 3000 lire  . . . . .    100 lire
     Tra 3001 e 8000 lire . . . . . .    250 lire
     Tra 8001 e 25000 lire  . . . . .    500 lire
     Oltre 25001 lire . . . . . . . .   1000 lire
  Giornalmente  sono  introdotti  nuovi  prezzi  di  esercizio ove il
prezzo di riferimento del titolo azionario sottostante  risulti,  per
le  opzioni  call, maggiore (minore) del primo prezzo out of (in) the
money e, per le opzioni put, maggiore (minore) del  primo  prezzo  in
(out of) the money.
  Il  contratto  ISOa  prevede  alla  scadenza la consegna dei titoli
azionari sottostanti lo stesso contratto.
  Per ogni mese di scadenza il giorno di  scadenza  coincide  con  il
terzo  venerdi' del mese solare di scadenza. Nel caso in cui il terzo
venerdi' del mese solare di scadenza sia un giorno di  borsa  chiusa,
il  giorno  di  scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta
precedente al terzo venerdi' del mese solare di scadenza.
  Le contrattazioni sulla  serie  in  scadenza  terminano  il  giorno
precedente  il  giorno  di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta
successivo a quello di scadenza e' quotata la nuova scadenza.
  Il compratore di opzione call e di opzione put  su  singoli  titoli
azionari,  fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento per il
funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane  per
la  negoziazione  dei  contratti  uniformi  a  termine  su  strumenti
finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici  su  tali  valori
mobiliari,  puo'  esercitare la relativa facolta' in qualunque giorno
compreso tra la prima seduta di  negoziazione  del  contratto  ed  il
giorno di scadenza dell'opzione medesima.
  L'importo del premio di ciascun contratto ISOa e' dato dal prodotto
tra  il  prezzo  di  negoziazione  ed  il  numero  di titoli azionari
sottostanti il contratto stesso. La liquidazione del premio negoziato
avviene il primo giorno di borsa aperta successivo alla negoziazione,
esclusivamente per contanti.
  Il venditore di ciascun contratto ISOa e'  tenuto  a  versare  alla
Cassa  di  compensazione  e  garanzia  (di  seguito Cassa) margini di
garanzia iniziali definiti e calcolati secondo le  modalita'  di  cui
alle  disposizioni  concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento  della   Cassa   citate   in   premessa   (di   seguito
disposizioni)  ed  al  regolamento concernente il funzionamento della
Cassa medesima di cui all'art. 3, comma 1, delle disposizioni citate.
  Ai  fini  del  calcolo  del  margine  iniziale  la  Cassa   calcola
giornalmente  il  prezzo  di  chiusura secondo le modalita' di cui al
regolamento di cui sopra concernente  il  funzionamento  della  Cassa
medesima.
  Ai   fini  dell'esercizio  delle  opzioni  in  scadenza,  la  Cassa
confronta il prezzo di riferimento del titolo  azionario  sottostante
ciascun contratto ISOa rilevato l'ultimo giorno di contrattazione con
il  prezzo  di esercizio delle posizioni ancora aperte, e comunica al
compratore  la  proposta  di  esercizio  o  di  abbandono  automatico
dell'opzione  in  scadenza. Il compratore, entro le ore 10 del giorno
di scadenza, puo'  comunicare  alla  Cassa,  tramite  il  sistema  di
contrattazione,  la propria volonta' di abbandonare o di esercitare i
contratti  di  opzione  per  i  quali   la   Cassa   medesima   abbia
rispettivamente   proposto  l'esercizio  o  l'abbandono.  Oltre  tale
termine, le opzioni in scadenza vengono automaticamente abbandonate o
esercitate sulla base della proposta della Cassa.
  La  liquidazione   dei   contratti   di   compravendita   derivanti
dall'esercizio  anticipato  o  a  scadenza  dei  contratti di opzione
avviene, per il tramite della  Cassa  di  compensazione  e  garanzia,
nella liquidazione a contante garantita il quinto giorno successivo a
quello  di  esercizio.  A detto fine la Cassa presenta alla Stanza di
compensazione  i  saldi  bilaterali  relativi  ai   titoli   azionari
sottostanti i contratti di opzione esercitati.
  Con  successivo provvedimento sara' stabilita la data di entrata in
vigore della presente delibera.
  La presente delibera sara' inviata in copia al Consiglio  di  Borsa
che  ne  curera'  la  diffusione  nei  modi  d'uso e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 15 gennaio 1996
                                            p. Il presidente: BESSONE