Integrazione al decreto ministeriale 26 ottobre 1995, concernente lo scioglimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale IPAS e la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione.(GU n.26 del 1-2-1996)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, recante: "Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica e il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: "Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli Istituti di patronato e di assistenza sociale"; Visti i decreti ministeriali 27 novembre 1986 e 6 marzo 1989 di scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale ANLA e IPLAS e di nomina del commissario liquidatore per un periodo rispettivamente di mesi 3 e anni 1; Visti i decreti ministeriali con cui, in relazione alle risultanze della procedura di liquidazione e fino alla chiusura della stessa si e' nuovamente conferito o prorogato il mandato di commissario liquidatore degli Istituti in epigrafe; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1995 che dispone lo scioglimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale IPAS e la nomina per un periodo di anni uno del commissario liquidatore; Visto il parere n. 158 del Consiglio di Stato, sez. II, adunanza 13 marzo 1991, che definisce il carattere sanzionatorio del potere/dovere del Ministro del lavoro di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/l947, lo scioglimento d'autorita' degli Istituti di patronato e di assistenza sociale che non siano piu', per qualsiasi motivo in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e di nominare un commissario liquidatore; Vista, altresi', la pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 766 in data 29 aprile 1988 e 2105 in data 7 giugno 1989 e della pretura di Roma n. 9351 in data 17 luglio 1992, con cui la magistratura di merito ha confermato nella fattispecie l'applicabilita' per la liquidazione del patrimonio degli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile, nonche' degli articoli 201 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 in materia di liquidazione coatta amministrativa; Vista, altresi', l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III n. 2105 del 7 giugno 1989 che, confermando il suddetto orientamento, limita i compiti del commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato amministrativo alle sole quantificazioni dei crediti spettanti ed alla notificazione degli stessi al commissario liquidatore per la loro soddisfazione nell'ambito delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 14 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile; Considerato il carattere meramente sollecitatorio del termine di durata della nomina del commissario liquidatore e l'apposizione dello stesso per la periodica verifica dello stato della liquidazione; Ritenuto di dover procedere all'integrazione del citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995 come di seguito; Decreta: Il decreto ministeriale 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, e' integrato dai seguenti ulteriori tre articoli: "Art. 3. Alla procedura di liquidazione si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. Art. 4. Ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono nominati, per la durata di un anno dalla data stessa, membri del comitato di sorveglianza della liquidazione i signori dott. Carmelo Barbagallo, con funzioni di presidente del comitato, dott.ssa Anna La Rocca, dott. Giovanni Timpanaro. Art. 5. Ai suddetti membri, per la durata dell'incarico, spetta il compenso forfettario annuo lordo di L. 1.800.000 e un gettone di presenza di L. 180.000, piu' il rimborso delle spese sostenute da liquidarsi con gli stessi criteri vigenti per i commissari liquidatori. Il presidente del comitato di sorveglianza ha diritto alla maggiorazione di un quinto del compenso annuo e del gettone di presenza". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 gennaio 1996 Il Ministro: TREU