MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 16 dicembre 1995, n. 559 

  Regime  giuridico  della  balestra  (legge  18 aprile 1975, n. 110;
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza; regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).
(GU n.26 del 1-2-1996)
 
 Vigente al: 1-2-1996  
 

                                   Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai questori della Repubblica
                                    e, per conoscenza:
                                  Al Ministero di grazia e giustizia
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione Sicilia
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  commissario  del  Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Al comando generale dell'Arma dei
                                    carabinieri
                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza
  La Corte suprema di cassazione e' tornata a pronunciarsi in  merito
alla  collocazione  giuridica  della balestra (strumento notoriamente
composto da un arco montato su un fusto e posto in  tensione  per  il
lancio,  con  dispositivo  meccanico,  di  dardi),  pervenendo  a due
soluzioni  invero  divergenti:  l'una  che  considera   il   predetto
strumento  come "arma impropria" - sentenza n. 7494 del 1 luglio 1994
- l'altra come "arma propria" - sentenza n.11227 del 9 novembre 1994.
  In particolare, con la citata sentenza del luglio 1994, il Consesso
ha stabilito, contrariamente all'indirizzo seguito in precedenza, che
il predetto strumento con la rispettiva dotazione  di  dardi  non  e'
classificabile  come arma bianca propria ai sensi degli articoli 585,
secondo comma, n. 1, codice penale, 704, n. 1, codice penale e 30, n.
1, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.  Infatti  esso  non
sarebbe  piu'  naturalmente  destinato  all'offesa  della persona, ma
costituirebbe uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere di
cui e' vietato il porto fuori della propria abitazione (o  delle  sue
appartenenze)  senza  giustificato  motivo  (ai  sensi  del combinato
disposto  degli  articoli  4  della  legge  n.  110/1975  e  45   del
regolamento  di  esecuzione  al  testo  unico delle leggi di pubblica
sicurezza).
  La Corte suprema ha sostanzialmente modificato  il  suo  precedente
orientamento - sin qui seguito da questo Dicastero - che classificava
la balestra come arma bianca propria. Il collegio e' pervenuto a tale
soluzione  innovativa  assegnando  decisivo rilievo alla destinazione
fisiologica della balestra nel presente periodo storico  (individuata
esclusivamente    in    quella    sportiva)    e   in   aderenza   ad
un'attualizzazione del concetto normativo di  "destinazione  naturale
all'offesa   della   persona"   piuttosto  che  alle  caratteristiche
costruttive e strutturali e all'oggettiva potenzialita' offensiva, su
cui aveva, invece, basato le sue precedenti pronunzie.
  Per  la  Cassazione, infatti, l'attuale destinazione naturale della
balestra "non e' piu' da tempo quella  di  recare  offesa  ad  esseri
umani",  ma di impiego per le attivita' agonistiche, seppure "tuttora
e' indubbiamente dotata di elevata potenzialita' lesiva  per  le  sue
caratteristiche  strutturali  e  per  la  sua  efficenza e precisione
balistica". Tuttavia, rileva la Suprema Corte,  la  balestra  e'  uno
strumento  "notoriamente  ingombrante,  di difficile porto e di ardua
maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere
moderno".
  Con la sentenza del novembre '94 la Corte  ha  nuovamente  cambiato
indirizzo stabilendo che il porto abusivo della balestra configura la
contravvenzione di cui all'art. 699 del codice penale.
  La  commissione  consultiva centrale per il controllo delle armi e'
stata sentita in sede consultiva sulla tematica. Il predetto consesso
ha tenuto conto di oggettivi accertamenti tecnici su alcuni prototipi
di  balestre;  della  valutazione  e   comparazione   dei   parametri
dimensionali  e di potenzialita' balistica (propri ai diversi modelli
di balestre attualmente  commercializzate)  con  quelli  degli  archi
moderni  e  delle  armi  da  sparo  di  piccolo calibro; dell'attuale
collocazione  giuridica  dei  predetti   strumenti   prevista   dalla
normativa  europea ed ha pertanto espresso il parere di escludere dal
novero delle armi proprie le balestre moderne di qualsiasi dimensione
che,  alla  stregua  degli  archi,  sono  da  ricomprendere  tra  gli
strumenti  sportivi dei quali e' consentita la libera detenzione e il
porto per giustificato motivo.
  Tali strumenti, ha rilevato la commissione, hanno, fra l'altro,  la
medesima  natura  (armi  improprie)  dei  fucili  da pesca subacquea,
esclusi espressamente dalla legge n. 110/1975 dalla  categoria  delle
armi  comuni da sparo e di quegli strumenti disciplinati dall'art. 45
del regolamento dal testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza
(strumenti  da  punta  e  da taglio, che, pur potendo occasionalmente
servire all'offesa, hanno una specifica  diversa  destinazione,  come
strumenti ad uso sportivo).
  Cio'  premesso,  nel  rilevare  l'opportunita'  dell'adeguamento ai
predetti orientamenti e pareri, con riferimento in  particolare  alla
gia'   citata   sentenza   n.   7494,   le   circolari   al  riguardo
precedentemente emanate (n.    559/C.22590.10179(17)1del  16  gennaio
1992,  pari  numero  del  22  aprile  1992 e 8 maggio 1993) - sono da
ritenere superate fatte salve le disposizioni in esse previste per le
balestre del tipo ornamentale e per quelle usate nelle manifestazioni
folkloristiche. Pertanto, le balestre moderne di qualsiasi dimensione
ed i relativi dardi vanno considerate nel novero delle armi improprie
e sono sottoposte alla disciplina di cui  agli  articoli  4,  secondo
comma,  della legge n.  110/1975, e 45, secondo comma del regolamento
di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  Si rappresenta inoltre che:
   1) Le balestre, rientrando tra le armi improprie con  destinazione
prevalentemente  sportiva, potranno essere legittimamente trasportate
o portate, con giustificato motivo, fuori della propria abitazione  o
dalle  appartenenze di essa. Pertanto, sara' considerato giustificato
il trasporto e il  porto  in  quelle  circostanze  riconducibili,  ad
esempio   ad   attivita'   di   allenamento  o  di  partecipazione  a
manifestazioni  agonistiche previste dal calendario delle federazioni
sportive del  settore  o  a  manifestazioni  folkloristiche  altresi'
ufficialmente   previste,   ovvero  ad  esigenze  per  riparazione  e
controllo dell'attrezzo.
  Saranno  considerate  legittime  le   attivita'   sportive   svolte
all'interno di campi di tiro attrezzati, aperti o chiusi, predisposti
in  maniera  palese  e  opportunamente  strutturati in conformita' ai
regolamenti sportivi e in ottemperanza alle prescrizioni di  pubblica
sicurezza.  Sara'  considerato non giustificativo del porto qualsiasi
"atteggiamento venatorio" (al riguardo si rammenta il divieto in  tal
senso previsto dall'art. 21 della legge n. 157/1992);
   2)   Il   trasporto   e   porto   della   balestra,  al  di  fuori
dell'abitazione e dei campi di  tiro  ufficiali,  potra'  effettuarsi
esclusivamente  con  l'attrezzo  sportivo  scarico  ed all'interno di
apposita custodia;
   3) Le balestre potranno impiegare esclusivamente  dardi  del  tipo
approvato  per  il solo tiro sportivo e non dovranno essere corredate
di sistemi che permettono  di  raddoppiare  il  numero  dei  colpi  o
comunque  alterarne  i  parametri  di  potenzialita'  previsti per la
pratica sportiva;
   4) Le punte dei dardi a corredo  della  balestra  dovranno  essere
esclusivamente a "profilo ogivale ordinario" per il tiro sportivo con
le caratteristiche di quelle ufficialmente previste dalle federazioni
sportive (sono vietate quelle a lame fisse o retrattili, ad arpione o
di altra tipologia).
  Sara'  cura  delle  SS.LL.  informare  del contenuto della presente
circolare le locali "Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura"  in  modo  da consentire, a queste ultime, di comunicare
quanto sopra, nelle forme ritenute piu' opportune, alle  associazioni
e categorie del settore.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Nel raccomandare la massima diffusione del contenuto della presente
ed  in  particolare   delle   innovazioni   introdotte   nel   regime
autorizzatorio  in  materia si resta in attesa di un cortese cenno di
assicurazione.