Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e uffici di Bologna e Parma, per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 2 unita', su un organico complessivo di 54 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e ufficio di Torino, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4
unita', su un organico complessivo di 64 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e ufficio di Bari, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3
unita', su un organico complessivo di 27 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e ufficio di Napoli, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3
unita', su un organico complessivo di 44 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e uffici di Palermo e Catania, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 4 unita', su un organico complessivo di 50 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e ufficio di Genova, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 2
unita', su un organico complessivo di 36 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e ufficio di Padova, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5
unita', su un organico complessivo di 59 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e ufficio di Pescara, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
una unita', su un organico complessivo di 19 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e ufficio di Roma, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
12 unita', su un organico complessivo di 155 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e ufficio di Firenze, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3
unita', su un organico complessivo di 46 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e ufficio di Falconara (Ancona), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a una unita', su un organico complessivo di 9 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e unita' di Borgolombardo - Pregnana e uffici di Milano, per
i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico
complessivo di 1303 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento di integrazione salariale da solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.