Idoneita' di riconoscimenti gia' fatti ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della fisica, per la partecipazione a concorsi per ricercatore nella stessa area presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare.(GU n.30 del 6-2-1996)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la richiesta avanzata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare; Considerato che i requisiti richiesti per l'accesso alla professione di ricercatore sia nell'ambito universitario che negli enti di ricerca sono gli stessi e che, pertanto, esiste in questi casi identita' di professione; Decreta: I riconoscimenti gia' fatti ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della fisica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, sono idonei anche per la partecipazione a concorsi per ricercatore nella stessa area presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 1996 Il direttore: MATARAZZO