DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1996, n. 46
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di devoluzione di quote del gettito IRPEF.(GU n.30 del 6-2-1996)
Vigente al: 21-2-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale per la Sardegna, ed in particolare l'art. 8, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, che indica le entrate della regione; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 56, primo comma, del menzionato statuto della regione Sardegna; Visto il parere del consiglio regionale della regione Sardegna, espresso ai sensi del secondo comma dell'art. 56 dello statuto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. La determinazione dell'ammontare dell'entrata prevista dall'art. 8, primo comma, lettere a) e d), dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, spettante alla regione per il periodo 1 gennaio 1983-31 marzo 1993, e' effettuata, d'intesa tra il Governo e il presidente della giunta regionale, prendendo a riferimento il gettito spettante per l'anno 1994. 2. La somma cosi' determinata verra' corrisposta dal Ministero del tesoro negli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998 in ragione di un terzo per ciascun anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: DINI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 122/1983, e' cosi' formulato: "Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonche' di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato; e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati al sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione; h) dai canoni per le concessioni idroelettriche; i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria". - Il testo dell'art. 56 del medesimo statuto e' il seguente: "Art. 56. - Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonche' le norme di attuazione del presente statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della consulta o del consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo".