DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1995, n. 582
Regolamento di cui all'art. 4, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 561, recante trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi.(GU n.32 del 8-2-1996)
Vigente al: 23-2-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 561, recante trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi; Considerato che l'art. 4, comma 3, della citata legge n. 561 del 1993 prevede la individuazione degli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; Considerata la necessita' di procedere alla suddetta indicazione, in relazione ai reati minori trasformati in illeciti amministrativi, di cui agli articoli 1 e 3 della citata legge n. 561 del 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, in relazione alle violazioni di cui agli articoli 1 e 3 della citata legge n. 561 del 1993, sono individuati come segue: a) Ministero dell'interno: prefetto, in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), g), i) e m), della citata legge n. 561 del 1993; b) Ministero delle finanze: direzione regionale delle entrate e direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, rispettivamente lettera b), e lettere e), f) ed l), della citata legge n. 561 del 1993; c) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della citata legge n. 561 del 1993; d) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: ispettorato del lavoro, in relazione alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della citata legge n. 561 del 1993; e) Ministero dei trasporti e della navigazione: uffici speciali per i trasporti e impianti fissi (U.S.T.I.F.) e capitanerie di porto, rispettivamente in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), ed all'art. 3, della citata legge n. 561 del 1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1996 Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 9 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.