Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.34 del 10-2-1996)
Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiavo Costruzioni, con sede in Padova e unita' in Padova, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre 1994 al 19 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferbona, con sede in Matera e unita' in Matera, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Relco Adriatica, con sede in Chieti e unita' in Torino di Sangro (Chieti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 agosto 1995 al 22 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 23 febbraio 1996 al 22 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Cillo, con sede in Napoli e unita' in Casandrino (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 19 gennaio 1996 a 18 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Antonio D'Anna, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli), e unita' in Mugnano di Napoli (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. RO.ME.CA., con sede in Marano di Napoli (Napoli), e unita' in Marano di Napoli (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Societa' Termomeccanica Italiana, con sede e stabilimento in La Spezia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis della legge n. 33 del 1993, dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' in Montalto di Castro (Viterbo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 27 gennaio 1996 al 26 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unita' in Montefredane (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 novembre 1995 al 14 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino), e unita' in Montefredane (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 novembre 1995 al 14 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale 19 dicembre 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lancio Edizioni, con sede in Roma e unita' in Roma, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 ottobre 1994 al 16 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Telecolor International, con sede in Catania e unita' in Catania. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telecolor International, con sede in Catania e unita' in Catania, per il periodo dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 17 aprile 1995 al 16 ottobre 1995. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio Agrario Provinciale di Pisa, con sede in Pisa e unita' in Pisa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Attivita' Meridionali, con sede in Roma e ufficio in Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 31 ottobre 1995 al 30 aprile 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 1 maggio 1996 al 30 ottobre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Molino Popolare del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e stabilimento e uffici di Castiglione del Lago (Perugia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo Spallinificio Meridionale, con sede in Crispiano (Taranto) e unita' in Crispiano (Taranto), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 9 aprile 1995 all'8 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515 e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio Confezione Maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza) e unita' in Cetraro (Cosenza), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Il trattamento di cui ai precedenti commi e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omsav - Officine meccaniche Savonesi, con sede in Savona e unita' in Savona, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 9 novembre 1995 all'8 maggio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Savio Giuseppe & C., con sede in Moncalieri (Torino) e unita' in Moncalieri (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 15 marzo 1995 al 24 marzo 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' revocata, limitatamente al periodo dal 5 settembre 1995 al 1 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilita', gia' autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Leucci Industriale S.p.a. con sede in Brindisi, ed unita' di Brindisi. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, a decorrere dalla data di ammissione alla procedura amministrazione straordinaria con prosecuzione d'impresa con decreto del Ministero dell'industria di concerto con il Ministero del tesoro del 5 settembre 1995, e, quindi, per il periodo dal 5 settembre 1995 al 4 marzo 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 5 marzo 1996 al 4 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Efimdata, con sede in Bari e stabilimenti in Bari, Milano, Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della legge n. 33 del 1993 dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 4 gennaio 1996 al 3 luglio 1996. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1 dicembre 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Societa' Italiana Condotte d'Acqua, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1995 con decorrenza 1 giugno 1995; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Garboli - Rep Imprese Generali di Costruzioni, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1 novembre 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Iritecna, con sede in Genova e unita' in Roma, area metalmeccanica, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1995 con decorrenza 1 maggio 1995; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Bonifica, con sede in Roma e unita' in Roma, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 della ditta S.p.a. Tubicar - Gruppo Ilva, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e unita' di Carbonara Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Tubicar - Gruppo Ilva, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria), unita' di Carbonara Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lamitel, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992. Mota Urlmo Basilicata n. 15413 del 29 settembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 13333/3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale limitatamente al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1996, della ditta S.p.a. Alfa Wassermann, con sede in Alanno Contrada S. Emidio (Reggio Emilia) e unita' di Alanno (Reggio Emilia), Bologna, Pescara. Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Wassermann, con sede in Alanno contrada S. Emidio (Reggio Emilia) e unita' di Alanno (Reggio Emilia), Bologna, Pescara, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 24 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Wassermann, con sede in Alanno contrada S. Emidio (Reggio Emilia) e unita' di Alanno (Reggio Emilia), Bologna, Pescara, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 24 ottobre 1995; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale limitatamente al periodo dall'8 maggio 1995 al 7 maggio 1996, della ditta S.p.a. Alfa Biotech, con sede in Roma e Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Biotech, con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma) per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 8 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 gennaio 1996, della ditta S.c.a.r.l. Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita' di Gualtieri (Reggio Emilia) e Milano. Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita' di Gualtieri (Reggio Emilia) e Milano, per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza 16 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 16 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita' di Gualtieri (Reggio Emilia) e Milano, per il periodo dal 16 luglio 1995 al 15 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1995 con decorrenza 16 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, della ditta S.r.l. Bruzia Cassino, con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unita' di Pignataro Interamna (Frosinone). Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bruzia Cassino, con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unita' di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1994 con decorrenza 29 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bruzia Cassino, con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unita' di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 1 marzo 1995 al 28 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 1 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Salumificio Fratelli Magnoni, con sede in Vigarano Mainarda (Ferrara) e unita' di Vigarano Mainarda (Ferrara). Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Salumificio Fratelli Magnoni, con sede in Vigarano Mainarda (Ferrara) e unita' di Vigarano Mainarda (Ferrara), per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 10 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale limitatamente al periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Londa, con sede in Lavis (Trento) e unita' di Lavis (Trento). Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Londa, con sede in Lavis (Trento) e unita' di Lavis (Trento), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Londa, con sede in Lavis (Trento) e unita' di Lavis (Trento), per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1996, della ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unita' di Roma e Guidonia (Roma). Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unita' di Roma e Guidonia (Roma), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 agosto 1995, n. 18525/5; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unita' di Roma e Guidonia (Roma), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 ottobre 1995, n. 18947/14; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unita' di Roma e Guidonia (Roma), per il periodo dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 16 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 1 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. fabbrica Pisana - Gruppo Saint Gobain, con sede in Pisa e unita' di: Pisa, Sesto Fiorentino (Pisa), Uffici di Milano, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 5 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetreria Etrusca, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze) e unita' di Montelupo Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia Impianti Telefonici Elettrici, con sede in Firenze e unita' di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio, Empoli, Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 settembre 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 5 settembre 1995; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 1 dicembre 1995 con effetto dal 24 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica Globo, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e unita' di Salvaterra (2 unita') (Reggio Emilia), per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 24 ottobre 1995; 5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 1 dicembre 1995 con effetto dal 2 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. BW Italia, con sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995; 6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 15 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 15 dicembre 1995 con effetto dal 5 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SO.LE.KO, con sede in Pontecorvo (Frosinone), e unita' di Pontecorvo (2 unita') (Frosinone), per il periodo dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 5 ottobre 1995; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 giugno 1994 al 15 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Irplast, sede in Capraia e Limite (Firenze) e unita' di Capraia e Limite (Firenze). Parere Comitato Tecnico del 30 novembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irplast, sede in Capraia e Limite (Firenze) e unita' di Capraia e Limite (Firenze), per il periodo dal 15 giugno 1994 al 14 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 15 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e Servizi Industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unita' di Genova/Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste, Piombino (Livorno), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991 relativamente alla unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 aprile 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ICROT - Lavorazioni e Servizi Industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unita' di Genova/Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste, Piombino (Livorno), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991 relativamente alla unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.