MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.34 del 10-2-1996)

   Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Schiavo Costruzioni, con  sede  in  Padova  e
unita'  in  Padova,  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre  1994  al  19
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Ferbona,  con  sede  in Matera e unita' in
Matera, e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Relco Adriatica, con sede in Chieti e unita'
in Torino di Sangro (Chieti), e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 23 agosto
1995 al 22 febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 23 febbraio 1996 al 22 agosto 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Cillo, con sede  in  Napoli  e
unita'  in  Casandrino (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  19  luglio
1995 al 18 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 19 gennaio 1996 a 18 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Calzaturificio Antonio D'Anna, con sede in
Mugnano di Napoli (Napoli), e unita' in Mugnano di  Napoli  (Napoli),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. RO.ME.CA.,  con  sede  in  Marano  di  Napoli
(Napoli),  e  unita'  in Marano di Napoli (Napoli), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  Societa'  Termomeccanica  Italiana,  con  sede   e
stabilimento  in  La  Spezia,  e'  autorizzata  la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   ai   sensi
dell'art.  3,  comma  2-bis  della legge n. 33 del 1993, dal 5 giugno
1995 al 4 dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.
   Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede
in Bologna e unita' in Montalto di Castro (Viterbo),  e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 27 gennaio 1996 al 26 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania (Gruppo Mandelli), con sede in
Montefredane (Avellino)  e  unita'  in  Montefredane  (Avellino),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 2 novembre 1995 al 14 marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo  Mandelli),  con  sede  in
Montefredane  (Avellino),  e  unita'  in  Montefredane (Avellino), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 2 novembre 1995 al 14 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con    decreto    ministeriale   19   gennaio   1996   a   seguito
dell'accertamento delle condizioni di  crisi  aziendale,  intervenuto
con  il  decreto  ministeriale  19  dicembre  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lancio
Edizioni, con sede in Roma e unita' in Roma, per il  periodo  dal  15
maggio 1995 al 14 novembre 1995.
   Con   decreto   ministeriale  19  gennaio  1996  e'  accertata  la
condizione di  crisi  aziendale,  relativamente  al  periodo  dal  17
ottobre  1994  al  16  ottobre  1995,  della  ditta  S.p.a. Telecolor
International, con sede in Catania e unita' in Catania.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Telecolor
International,  con  sede  in  Catania  e  unita'  in Catania, per il
periodo dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 17 aprile 1995 al 16 ottobre 1995.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.c. a r.l. Consorzio Agrario Provinciale di Pisa,
con sede in Pisa e unita' in Pisa, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di  integrazione  salariale  cosi'  concesso, per il periodo
dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Attivita' Meridionali, con  sede  in  Roma  e
ufficio  in  Roma,  e'  prorogata  la  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale cosi' concesso, per il periodo dal 31 ottobre
1995 al 30 aprile 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  come   sopra   disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 1 maggio 1996 al 30 ottobre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Molino Popolare del Trasimeno, con  sede
in  Castiglione  del  Lago  (Perugia)  e  stabilimento  e  uffici  di
Castiglione del Lago (Perugia), e' prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Nuovo Spallinificio Meridionale, con sede  in
Crispiano  (Taranto) e unita' in Crispiano (Taranto), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 9 aprile 1995 all'8 ottobre 1995.
   La   corresponsione   del   trattamento  come  sopra  disposta  e'
ulteriormente prorogata dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6,  del  decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515 e' prorogata in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio
Confezione Maglieria, con sede  in  Cetraro  (Cosenza)  e  unita'  in
Cetraro  (Cosenza),  per  il  periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno
1995 la corresponsione del trattamento straordinario di  integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
  Il trattamento di cui ai  precedenti  commi  e'  pari  all'80%  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Omsav  - Officine meccaniche Savonesi, con
sede in Savona e unita' in Savona, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
9 novembre 1995 all'8 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto  legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Savio Giuseppe & C., con sede  in  Moncalieri
(Torino)   e   unita'   in   Moncalieri  (Torino),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 15 marzo 1995 al 24 marzo 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale   19   gennaio   1996,  e'  revocata,
limitatamente al periodo dal 5 settembre 1995 al 1 novembre  1995  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  del  trattamento   economico   di
mobilita',  gia'  autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella  legge
26  gennaio  1994,  n.  56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
Leucci  Industriale  S.p.a.  con  sede  in  Brindisi,  ed  unita'  di
Brindisi.
   E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter, della legge 19
luglio  1993, n. 236, la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione  salariale  in  favore  dei  predetti  lavoratori,  a
decorrere  dalla  data  di  ammissione alla procedura amministrazione
straordinaria con prosecuzione d'impresa con  decreto  del  Ministero
dell'industria  di  concerto  con  il  Ministero  del  tesoro  del  5
settembre 1995, e, quindi, per il periodo dal 5 settembre 1995  al  4
marzo 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 5 marzo 1996 al 4 settembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Efimdata, con sede in Bari e stabilimenti in
Bari, Milano, Roma, e' autorizzata la corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 comma
2-bis della legge n. 33 del 1993 dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 4 gennaio 1996 al 3 luglio 1996.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:
    1)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  7  dicembre  1994 e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con
decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal  1  dicembre
1993  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a.
Societa' Italiana  Condotte  d'Acqua,  con  sede  in  Roma  e  unita'
nazionali, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  5 luglio 1995 con decorrenza 1
giugno 1995;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazioneaziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale
del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con
decreto  ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre
1993 in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a.
Garboli  -  Rep  Imprese  Generali di Costruzioni, con sede in Roma e
unita' nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1995  al  10  ottobre
1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 11
aprile 1995;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazioneaziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale
del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con
decreto  ministeriale  del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1 novembre
1993 in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a.
Iritecna,  con  sede in Genova e unita' in Roma, area metalmeccanica,
per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 luglio  1995  con  decorrenza  1
maggio 1995;
    4)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  7  dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con
decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11  ottobre
1993  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a.
Bonifica, con sede in Roma e unita' in Roma, per il  periodo  dall'11
aprile 1995 al 10 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 11
aprile 1995;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 e' approvato il programma
per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 1 gennaio 1994
al  31  dicembre  1994  della ditta S.p.a. Tubicar - Gruppo Ilva, con
sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e unita' di Carbonara Scrivia
(Alessandria), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994 - Favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta: Tubicar - Gruppo Ilva, con sede
in Carbonara  Scrivia  (Alessandria),  unita'  di  Carbonara  Scrivia
(Alessandria), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  19  gennaio  1996  in attuazione della
delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato  il  programma
per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Lamitel,  con  sede  in
Palermo  e  unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 18 maggio
1992 al 17 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con  decorrenza  18
maggio 1992. Mota Urlmo Basilicata n. 15413 del 29 settembre 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
20 settembre 1993, n. 13333/3.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione aziendale
limitatamente al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1996,  della
ditta  S.p.a.  Alfa Wassermann, con sede in Alanno Contrada S. Emidio
(Reggio Emilia) e unita' di Alanno (Reggio Emilia), Bologna, Pescara.
   Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Wassermann, con sede
in Alanno contrada S. Emidio  (Reggio  Emilia)  e  unita'  di  Alanno
(Reggio  Emilia), Bologna, Pescara, per il periodo dal 24 aprile 1995
al 23 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 maggio 1995 con decorrenza 24
aprile 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 24 aprile 1995, in favore dei
lavoratori  interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.   Alfa
Wassermann,  con  sede in Alanno contrada S. Emidio (Reggio Emilia) e
unita' di Alanno (Reggio Emilia), Bologna, Pescara,  per  il  periodo
dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 24
ottobre 1995;
    3)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione aziendale
limitatamente al periodo dall'8 maggio 1995 al 7 maggio  1996,  della
ditta S.p.a. Alfa Biotech, con sede in Roma e Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Biotech, con sede  in
Roma  e unita' di Pomezia (Roma) per il periodo dall'8 maggio 1995 al
7 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995  con  decorrenza  8
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  16  gennaio  1995  al  15  gennaio  1996,  della  ditta
S.c.a.r.l. Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e  unita'
di Gualtieri (Reggio Emilia) e Milano.
   Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Costruire, con  sede  in  Gualtieri
(Reggio  Emilia)  e unita' di Gualtieri (Reggio Emilia) e Milano, per
il periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza
16 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con effetto dal 16 gennaio 1995, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Costruire, con sede in
Gualtieri (Reggio Emilia) e unita' di  Gualtieri  (Reggio  Emilia)  e
Milano, per il periodo dal 16 luglio 1995 al 15 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1995 con decorrenza
16 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  29  agosto  1994  al 28 agosto 1995, della ditta S.r.l.
Bruzia Cassino, con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e  unita'
di Pignataro Interamna (Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Bruzia Cassino, con sede  in  Pignataro
Interamna  (Frosinone)  e  unita' di Pignataro Interamna (Frosinone),
per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1994 con decorrenza
29 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con  effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bruzia Cassino,  con  sede
in  Pignataro  Interamna  (Frosinone) e unita' di Pignataro Interamna
(Frosinone), per il periodo dal 1 marzo 1995 al 28 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza
1 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1997, della ditta
S.r.l. Salumificio Fratelli Magnoni, con sede  in  Vigarano  Mainarda
(Ferrara) e unita' di Vigarano Mainarda (Ferrara).
   Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Salumificio  Fratelli
Magnoni, con sede in Vigarano Mainarda (Ferrara) e unita' di Vigarano
Mainarda  (Ferrara),  per  il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza
10 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione aziendale
limitatamente al periodo dal 1 febbraio  1995  al  31  gennaio  1996,
della  ditta  S.p.a.  Londa,  con  sede in Lavis (Trento) e unita' di
Lavis (Trento).
   Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazioneaziendale,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Londa, con sede in Lavis
(Trento) e unita' di Lavis (Trento), per il periodo  dal  1  febbraio
1995 al 31 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza
1 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 1 febbraio  1995,  in  favore
dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Londa, con
sede in Lavis (Trento) e unita' di Lavis (Trento), per il periodo dal
1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
1 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:
    1) e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale
relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1996, della ditta
S.p.a.  Industria  farmaceutica  Serono  - Gruppo Serono, con sede in
Roma e unita' di Roma e Guidonia (Roma).
   Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995 - Favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Industria farmaceutica
Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unita' di Roma e  Guidonia
(Roma), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza
16 maggio 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
7 agosto 1995, n. 18525/5;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Industria
farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in  Roma  e  unita'  di
Roma  e  Guidonia  (Roma),  per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15
maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 16
novembre 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
4 ottobre 1995, n. 18947/14;
    3)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Industria
farmaceutica  Serono  -  Gruppo  Serono, con sede in Roma e unita' di
Roma e Guidonia (Roma), per il periodo  dal  16  maggio  1995  al  15
novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza
16 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 31 maggio 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con
decreto  ministeriale  del  31  maggio  1995 con effetto dal 1 luglio
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  fabbrica  Pisana  -  Gruppo  Saint Gobain, con sede in Pisa e
unita' di: Pisa, Sesto Fiorentino (Pisa), Uffici di  Milano,  per  il
periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1995 con decorrenza
1 luglio 1995;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con
decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 5 dicembre
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Vetreria Etrusca, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze) e
unita' di Montelupo Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 5 giugno
1995 al 4 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza
5 giugno 1995;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 31 maggio 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con
decreto  ministeriale  del 31 maggio 1995 con effetto dal 5 settembre
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  C.I.T.E.  - Compagnia Impianti Telefonici Elettrici, con sede
in Firenze e unita'  di  Arezzo,  Firenze,  Campi  Bisenzio,  Empoli,
Figline  Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 settembre 1995 al 4
dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con  decorrenza  5
settembre 1995;
    4)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  1  dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con
decreto ministeriale del 1 dicembre 1995 con effetto  dal  24  aprile
1995,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.r.l. Ceramica Globo, con sede  in  Casalgrande  (Reggio  Emilia)  e
unita'  di  Salvaterra (2 unita') (Reggio Emilia), per il periodo dal
24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza
24 ottobre 1995;
    5) a seguito dell'approvazione relativa al  programma  per  crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto ministeriale del 1 dicembre
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 dicembre 1995 con effetto dal 2  maggio  1995,  in
favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. BW
Italia,  con  sede  in  Anagni  (Frosinone)  e   unita'   di   Anagni
(Frosinone), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 2
novembre 1995;
    6) a seguito dell'approvazione relativa al  programma  per  crisi
aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale del 15 dicembre
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  gia' disposta con decreto
ministeriale del 15 dicembre 1995 con effetto dal 5 aprile  1995,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
SO.LE.KO, con sede in Pontecorvo (Frosinone), e unita' di  Pontecorvo
(2 unita') (Frosinone), per il periodo dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile
1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 5
ottobre 1995;
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 e' approvato il programma
per ristrutturazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  15
giugno  1994  al 15 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Irplast, sede in
Capraia e Limite (Firenze) e unita' di Capraia e Limite (Firenze).
   Parere Comitato Tecnico del 30 novembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irplast, sede in Capraia e
Limite (Firenze) e unita' di  Capraia  e  Limite  (Firenze),  per  il
periodo dal 15 giugno 1994 al 14 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza
15 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al
31  dicembre  1994,  della ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e Servizi
Industriali  -  Gruppo  Ilva,  con  sede  in  Genova  e   unita'   di
Genova/Cornigliano  (Genova),  Taranto,  Bagnoli  (Napoli),  Trieste,
Piombino (Livorno), per il periodo dal 1 gennaio 1994  al  30  giugno
1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza
1 gennaio 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991 relativamente alla unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento  del  suddetto  limite,  con  particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto  dal  1  aprile  1992  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
ICROT - Lavorazioni e Servizi Industriali - Gruppo Ilva, con sede  in
Genova  e  unita'  di  Genova/Cornigliano  (Genova), Taranto, Bagnoli
(Napoli), Trieste, Piombino (Livorno), per il periodo  dal  1  luglio
1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza
1 luglio 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991 relativamente alla unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento  del  suddetto  limite,  con  particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.