Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Reggio Calabria.(GU n.39 del 16-2-1996)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Reggio Calabria e' inserito nella quinta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930; Visto il decreto del Ministero dell'interno n. 10516 del 12 novembre 1990 che ha inserito l'aeroporto di Reggio Calabria nella quarta classe della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale; Vista la nota 208764/24/R2 del 18 ottobre 1995 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Reggio Calabria dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo; Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Reggio Calabria sono adeguate alla classe richiesta; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno e' delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge; Decreta: Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Reggio Calabria e' inserito nella terza classe della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930. Roma, 25 gennaio 1996 Il Ministro: CORONAS