Prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali.(GU n.39 del 16-2-1996)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi; Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali tra cui il Comitato interministeriale dei prezzi; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia del energia elettrica e di gas; Visto l'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel quale si precisa che le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 sono esercitate dal Ministro dell'industria sino all'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' istituita con la stessa legge; Visti i provvedimenti CIP n. 13 del 24 luglio 1992 e n. 15 del 14 dicembre 1993; Vista la comunicazione C 38/92 della Commissione europea ai sensi dell'art. 93, paragrafo 2, del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti che il Governo italiano ha deciso di concedere a EFIM, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 17 marzo 1993 che riguardo le tariffe elettriche ridotte per la produzione di alluminio primario avanza l'ipotesi che le stesse configurino un aiuto di Stato; Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 maggio 1995 con cui e' approvato il "Piano triennale 1993-1995 per il comparto alluminio ex EFIM" presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM in data 18 marzo 1995; Considerato che il Piano suddetto prevede che la privatizzazione richiede, per arrivare ad una soluzione ottimale, il supporto del Governo italiano anche per la definizione con ENEL di una tariffa dell'energia elettrica per gli smelter di Porto Vesme (Cagliari) e di Fusina (Venezia), possibilmente mediante la definizione per il futuro di un contratto a lungo termine (dieci anni) a prezzi competitivi a livello europeo, associato a un piano di ristrutturazione sviluppato dall'acquisitore e collegato a livelli occupazionali predefiniti; Ritenuto necessario procedere all'adozione di misure tariffarie che, adeguando il prezzo delle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario a valori in linea con quelli medi praticati in Europa, consenta di superare l'azione di infrazione avviata dall'Unione europea e nel contempo dare attuazione al decreto 15 maggio 1995; Decreta: 1. La tariffa relativa alle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario prevista alla tabella A-9 allegata al provvedimento CIP n. 15 del 14 dicembre 1993 e' abolita a partire dal 1 gennaio 1996. In sua sostituzione si applicano le tariffe multiorarie previste alle tabelle A-6 dello stesso provvedimento. 2. Il trattamento di sovrapprezzi previsto dal provvedimento CIP n. 13 del 24 luglio 1992 e sue successive modificazioni, da applicarsi a tutte le forniture destinate alle produzioni di alluminio primario nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene abolito con il 31 dicembre 2005. Successivamente a tale data il trattamento verra' allineato a quello previsto per la generalita' dell'utenza. 3. Alle tariffe e sovrapprezzi verranno applicate le stesse variazioni di aumento, con la medesima decorrenza, che saranno previste dalle normative generali via via vigenti per le forniture a regime normale. Le eventuali variazioni in riduzione dei sovrapprezzi non verranno applicate fino a che non sia stato raggiunto il trattamento previsto per le forniture normali. 4. Sono abrogate le disposizioni, in precedenza emanate, che risultino incompatibili con le presenti norme. 5. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 1995 Il Ministro: CLO' Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1996 Registro n. 1 Industria, foglio n. 8