Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 21 luglio 1994 al 20 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Soncini, con sede in Mestre (Venezia) e unita' di Quarto d'Altino
(Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
36 unita', su un organico complessivo di 96 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Soncini, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Soncini, con sede in Mestre (Venezia) e unita' di Quarto d'Altino
(Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
52 unita', su un organico complessivo di 104 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Soncini, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Acam, con sede in Bologna e unita' nazionali, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 69 unita', su un organico complessivo di 86 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Acam, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 gennaio 1995 al 29 dicembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Parimor, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 25,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di
21 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Parimor, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La
Patavina, con sede in Padova e unita' di Padova, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 36 unita' di cui 1 part-time da 30 a 26,55 ore
medie settimanali e 1 part-time da 10 a 8,85 ore medie settimanali,
su un organico complessivo di 36 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Patavina, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 novembre 1994 al 2 novembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Creazioni Boschi, con sede in Bologna e unita' di Castelmaggiore
(Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
101 unita', su un organico complessivo di 120 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Creazioni Boschi, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Muratori, con sede in Formigine (Modena) e unita' di Formigine
(Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unita', su un organico
complessivo di 17 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Muratori, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1995 al 1 gennaio 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Co.Far.Pa, con sede in Fontanellato (Parma) e unita' di Fontanellato
(Parma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unita', su un organico
complessivo di 75 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.Far.Pa, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 novembre 1994 al 30 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ippi,
con sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 25
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di 23 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ippi, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Cooperativa di costruzioni, con sede in Modena e unita' di Modena,
Rovigo, Venezia e Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
83 unita', su un organico complessivo di 295 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa di Costruzioni, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 settembre 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Maglificio Casvit, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di
Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
25 unita' di cui 4 part-time da 28 a 20 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 27 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Casvit, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unita' di
Cassina de' Pecchi (Milano), Milano e Roma, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 16 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 470 unita', su un organico complessivo di 1.053
unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Recordati Industria Farmaceutica,
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa
unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettere c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Gifas Elettronic, con sede in Massarosa (Lucca) e unita' di
Massarosa (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
28 unita', su un organico complessivo di 47 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gifas Elettronic, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 giugno 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Ballarini, con sede in Milano e unita' di Caselle (Torino),
per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a 49 unita', su un organico
complessivo di 66 unita'.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti
ministeriali n. 15253 e n. 15254 del 17 giugno 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Ceit impianti, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' di
Lanciano (Chieti), Pescara e Teramo, per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 179 unita', su un organico complessivo di 214
unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceit impianti, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Ceit impianti, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' di
Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 27,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 105 unita', su un organico complessivo
di 154 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceit impianti, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Ceit impianti, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' di
Potenza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 36,40 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 70 unita', su un
organico complessivo di 78 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceit impianti, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Ceit impianti, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' di
Trento, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 76 unita', su un organico complessivo di
92 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceit impianti, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.a.s. Fonti San Michele Amynvals, con sede in Torino e unita' di
Vaie (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
17 unita', su un organico complessivo di 26 unita'.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16845 del 24 febbraio 1995.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonti San Michele Amynvals, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. I.R.T., con sede in Mestre (Venezia) e unita' di Campo Calabro
(Reggio Calabria), Rende (Cosenza) e S. Pietro Lametino (Catanzaro),
per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 27,69 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a 183 unita', su un organico
complessivo di 238 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.T., a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 15 gennaio 1995 al 14 gennaio 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.
a r.l. Coop. muratori del comprensorio di Mirandola, con sede in
Mirandola (Modena) e unita' di Mirandola (Modena) e Rovereto
(Trento), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unita', su un organico
complessivo di 79 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Muratori del
comprensorio di Mirandola, a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 28 novembre 1994 al 1 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Intermarine, con sede in Roma e unita' di Sarzana (La Spezia),
per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a 100 unita', su un organico
complessivo di 362 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Filatura di Campofelice, con sede in Campofelice di Roccella
(Palermo) e unita' di Campofelice di Roccella (Palermo), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12 mesi, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 95
unita' du cui 90 turnisti e 5 giornalieri per una riduzione massima
dell'orario di lavoro: turnisti da 36 a 24 ore medie settimanali,
giornalieri da 40 a 26 ore medie settimanali su un organico
complessivo di 112 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.