MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Linee  di  guida,  in  applicazione  di  quanto  previsto  nel  Piano
sanitario  nazionale  per  il triennio 1994-1996, relativo all'azione
programmata:  "Prevenzione  e  cura   delle   malattie   oncologiche"
concernente: l'organizzazione della prevenzione e della assistenza in
oncologia.
(GU n.42 del 20-2-1996)

   Com'e' noto il Piano sanitario nazionale del  triennio  1994-1996,
finalizzato alla individuazione dei bisogni di salute e della domanda
di  prestazioni  sanitarie  nel Paese, ha identificato tra le "Azioni
programmate" da intraprendere: la prevenzione e cura  delle  malattie
oncologiche.
   Le   strategie   riguardanti   tale   patologia  presuppongono  la
realizzazione di una serie di  misure  atte  a  potenziare  la  lotta
contro il cancro.
   Al fine di fornire linee di indirizzo e coordinamento, finalizzate
al  raggiungimento  di  livelli  uniformi  di  assistenza su tutto il
territorio nazionale, sono state elaborate  le  seguenti  linee-guida
concernenti:
    organizzazione della prevenzione e dell'assistenza in oncologia.
   La  riorganizzazione  e  l'adeguamento delle strutture oncologiche
territoriali alle reali necessita' della  popolazione  devono  essere
valutati  in  base al bacino di utenza di ogni singola struttura e al
numero stimato dei potenziali utenti.
   E' prerogativa delle regioni  definire,  nel  proprio  territorio,
principi  organizzativi, caratteristiche e distribuzione territoriale
delle strutture e loro numero anche in rapporto a:
    caratteristiche epidemiologiche;
    caratteristiche del territorio;
    realta' gia' operanti;
    priorita' locali.
   La organizzazione in campo  oncologico  deve  garantire,  ad  ogni
livello,  il  coordinamento  di  tutte  le  attivita'  ed  iniziative
regionali in questo settore.  Per  raggiungere  questo  obiettivo  e'
opportuno  che  in  tutte  le  regioni  sia  attuato un coordinamento
regionale.
   Per riorganizzare in maniera integrata i servizi che  si  occupano
di   prevenzione,   diagnosi,  terapia  e  riabilitazione  in  ambito
oncologico e al fine di fornire prestazioni qualitativamente  elevate
ed   economicamente  convenienti,  devono  essere  rispettati  alcuni
presupposti irrinunciabili quali:
    uniformita' tra i vari servizi che svolgono, allo stesso  livello
o a livelli diversi, attivita' oncologica assistenziale;
    omogeneita' degli interventi in ambito regionale;
    partecipazione  integrata di varie competenze alla programmazione
e alle attivita' dei servizi;
    uniformita' sul territorio nazionale delle procedure  relative  a
programmi di screening, diagnosi, terapia e riabilitazione;
    sviluppo  ed applicazione di programmi di verifica della qualita'
delle prestazioni fornite;
    coordinamento e potenziamento dei programmi di  aggiornamento  ed
educazione permanente del personale medico ed infermieristico.
  Il  presente  documento  tiene conto a) delle indicazioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1994 con  cui
e' stato approvato il Piano sanitario nazionale; b) del documento del
Ministro  della sanita' "Linee guida concernenti l'azione programmata
'Prevenzione e cura delle malattie oncologiche' (maggio '94); nonche'
c)  delle disposizioni legislative di riordino del Servizio sanitario
nazionale (decreti legislativi n. 502/92, 517/92 e 269/93), adeguando
a queste disposizioni la  organizzazione  delle  attivita'  in  campo
oncologico.
   Si  raccomanda fortemente che ogni regione provveda a garantire un
coordinamento delle attivita'  oncologiche,  in  particolare  con  la
costituzione  di  una commissione oncologica regionale che includa le
diverse  competenze,  con  il  compito  di  assistere  le   autorita'
regionali nelle seguenti fasi di intervento:
    elaborazione,  promozione  e  validazione  di  linee guida per la
prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie neoplastiche;
    formazione del personale.
   Nell'ambito del  Servizio  sanitario  nazionale  le  attivita'  di
prevenzione  e cura di interesse oncologico sono garantite attraverso
i livelli  di  assistenza  previsti  nel  Piano  sanitario  nazionale
1994-96,  con  le priorita ivi indicate e con particolare riferimento
a:
    assistenza sanitaria di base;
    assistenza integrata in aziende U.S.L.;
    assistenza integrata in aziende ospedaliere;
    assistenza integrata in A.O. con presidio ospedaliero complesso o
policlinico  universitario  (dipartimento   oncologico   o   comitato
oncologico di azienda ospedaliera, PAS oncologici o centri oncologici
per patologia, polo oncologico);
    Centro di riferimento oncologico regionale;
    IRCCS oncologici.
   Come  previsto  dal  Piano  sanitario nazionale 94-96, nei diversi
livelli, con programmazione graduale, vengono organizzati  interventi
di  prevenzione e assistenza, tenuto conto delle figure professionali
presenti, delle strutture disponibili e del loro impiego ottimale.
   Gli interventi,  che  dovranno  essere  integrati  tra  i  diversi
livelli, sono di due tipi:
    prevenzione primaria e secondaria;
    diagnosi,  trattamento,  follow  up,  riabilitazione,  assistenza
domiciliare.
1. Assistenza sanitaria di base.
    A) Medico  di  medicina  generale:  nell'ambito  della  specifica
attivita'  clinica  prevista  dagli  Accordi  collettivi  nazionali e
regionali il medico di medicina generale interagisce con le strutture
oncologiche del territorio e dei Presidi  Ospedalieri  che,  a  vario
titolo,   sono   coinvolte   nella   prevenzione   e  nell'assistenza
oncologica. La sua attivita' professionale, in ambito oncologico,  e'
centrata su:
    informazione   ed   educazione   sanitaria  individuale  ai  suoi
assistiti per quanto riguarda la prevenzione  primaria  e  secondaria
delle  neoplasie  (screening programmato) essendo il ruolo del medico
di  medicina  generale  fondamentale   allorche'   sono   programmati
interventi di screening per specifiche forme tumorali;
    attivita'  clinica  finalizzata  alla  diagnosi tempestiva e alla
collaborazione con i medici dei presidi ospedalieri nel  corso  della
stadiazione e della terapia;
    partecipazione  al servizio di assistenza domiciliare, usufruendo
del supporto specialistico dei presidi socio-sanitari di base.
    B)  Presidi  socio-sanitari  delle  U.S.L.:  si  configurano come
strutture di tipo  ambulatoriale  o  consultoriale  con  funzioni  di
filtro  ed  indirizzo  della popolazione o dei malati verso i servizi
specialistici  degli  stessi  distretti  o  verso   altre   strutture
specialistiche.
   Compiti dell'assistenza sanitaria di base:
    prevenzione  primaria,  con  costituzione  di  gruppi  di  lavoro
interdisciplinari  che,  per  ogni  intervento,  devono  definire   e
applicare un programma operativo che preveda modalita' di attuazione,
sistemi  di  monitoraggio e criteri di valutazione, in accordo con le
linee guida nazionali ed internazionali.
   Per svolgere in maniera adeguata le sue funzioni e  per  garantire
l'attuazione  delle  diverse  fasi  degli  interventi,  e' fortemente
raccomandato che il gruppo di lavoro interagisca  anche  con  settori
non  facenti  parte  del comparto sanita', ma in grado di svolgere un
ruolo fondamentale negli  interventi  di  educazione  sanitaria  (es.
scuola)  o  di  monitoraggio  e  bonifica  ambientale  (settori della
chimica e dell'ingegneria).  Il  coordinamento  di  questa  attivita'
multidisciplinare  e'  affidato  alle  Regioni  che  possono delegare
strutture specialistiche  per  il  controllo  e  la  valutazione  dei
risultati;
    prevenzione secondaria: programmi di screening per i tumori della
cervice  uterina  (prelievo  cervico-vaginale) possono essere attuati
presso i presidi sanitari di base al fine  di  garantire  il  massimo
decentramento.  Deve,  in ogni caso, essere previsto l'accreditamento
delle strutture e del personale con periodica verifica della qualita'
degli accertamenti citologici;
    diagnosi tempestiva in soggetti sintomatici;
    assistenza domiciliare: e' previsto l'impiego di personale medico
e non medico che collabora con il presidio di base  presso  cui  sono
attivate  le linee guida elaborate dal Polo oncologico di riferimento
che puo' svolgere funzioni di consulenza continua o a richiesta.
2. Assistenza integrata in azienda U.S.L.
   E'  fortemente   raccomandata   l'integrazione   delle   attivita'
preventive  e assistenziali di interesse oncologico nell'ambito delle
Aziende e tra aziende U.S.L. e aziende ospedaliere.
   L'ambito territoriale e di popolazione  per  l'integrazione  delle
attivita'  e' suggerito per bacini di utenza pari a 250.000 abitanti.
L'integrazione va garantita  attraverso  l'attivazione  di  unita'  o
servizi di assistenza oncologica integrata costituiti dalla Unita' di
oncologia medica, di chirurgia e, ove presente, di radioterapia.
   L'unita' (o servizio) di assistenza oncologica integrata collabora
attivamente   con   le   strutture  diagnostiche,  chirurgiche  e  di
specialita' presenti sul territorio di  riferimento  per  fornire  ai
pazienti  neoplastici,  in  tutte  le  fasi  della  malattia, un iter
diagnostico razionale e un trattamento multidisciplinare.  Garantisce
inoltre   il   coordinamento   delle   attivita'  oncologiche  svolte
nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base.
   Se sono presenti  competenze  adeguate,  l'unita'  integrata  puo'
attuare  interventi  di  prevenzione  secondaria  riferiti al proprio
bacino di utenza, in accordo  con  le  linee  guida  approvate  dalla
Commissione  oncologica  nazionale  e  dalla  commissione  oncologica
regionale.
3. Assistenza integrata in aziende ospedaliere.
    A) Polo oncologico.
   Per  un  bacino  di  utenza di almeno 500.000 abitanti deve essere
previsto un polo oncologico che  deve  comprendere  obbligatoriamente
strutture  di  oncologia  medica,  radioterapia  e chirurgia, tutte a
livello apicale, per garantire una effettiva attivita'  integrata  da
svolgere  preferibilmente in una stessa sede. Partecipano altresi' al
polo  oncologico  i  servizi  di  anatomia  patologica,   diagnostica
strumentale    e    di   laboratorio,   anestesia   e   rianimazione,
riabilitazione,  psicologia,  servizi  di  assistenza   sanitaria   e
sociale.
   Il  polo  oncologico  deve essere dotato di posti letto in degenza
continua e in day hospital,  adeguati  per  un  ottimale  svolgimento
delle attivita' e funzionalmente gestiti in modo collegiale.
   Il polo oncologico svolge le seguenti funzioni:
     a)  discussione  collegiale  dei  casi  il  cui  trattamento non
rientra nelle linee guida standard adottate;
     b)  elaborazione  e  rigorosa  applicazione   di   linee   guida
comportamentali  interdisciplinari  per  la  dagnosi  e la cura delle
neoplasie;
     c)  attivazione  di  controlli  interni  sulla  qualita'   delle
prestazioni;
     d) utilizzo della "cartella unica" per ogni singolo paziente;
     e) coordinamento delle attivita' di assistenza domiciliare;
     f) coordinamento delle attivita' di prevenzione secondaria;
     g) collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale;
     h)    collaborazione    a   specifiche   attivita'   oncologiche
multidisciplinari previste dal piano sanitario regionale e a  cui  il
polo partecipera' con proprio personale e con proprie competenze (es.
centro   di   senologia,  unita'  integrate  per  la  diagnosi  e  il
trattamento dei  tumori  dell'apparato  respiratorio,  del  distretto
cervico-cefalico ecc.);
     i) il polo e' sede della scuola di specializzazione in oncologia
dell'Universita', ove esistente.
4. Assistenza integrata in azienda ospedaliera con presidio
   ospedaliero  complesso (o policlinico universitario) o tra azienda
   ospedaliera e azienda U.S.L.
    A) Dipartimento  oncologico  o  comitato  oncologico  di  azienda
ospedaliera.
   Possono  essere  costituiti  all'interno di un'azienda ospedaliera
(A.O.) o, in base ad accordi stipulati  tra  le  parti,  tra  aziende
ospedaliere  o  tra  A.O. e azienda U.S.L., dipartimenti oncologici o
comitati oncologici di cui possono far parte strutture  in  grado  di
svolgere prestazioni diagnostiche o curative in ambito oncologico. In
tal  caso  sono  di  competenza  del  dipartimento  oncologico  o del
comitato oncologico le attivita' previste con i punti  b)  e  c)  del
polo  oncologico  sopra  descritto  le  cui  strutture parteciperanno
peraltro al dipartimento o al comitato oncologico.
    B) PAS oncologici o centri oncologici per patologia.
   Le aziende ospedaliere, in modo autonomo, in accordo  tra  loro  o
con  le aziende U.S.L., possono costituire, qualora se ne verifichino
le condizioni, oltre ai PAS di cui all'art. 5  del  decreto-legge  n.
595/1985,    anche   centri   per   talune   patologie   neoplastiche
particolarmente incidenti nell'area di  competenza  o  nei  confronti
delle  quali  si e' sviluppata una particolare competenza o capacita'
organizzativa (centri di senologia, Centro per diagnosi e trattamento
dei  tumori  polmonari,  dei  tumori testa-collo, dei melanomi ecc.),
stabilendo una stretta collaborazione con il polo oncologico.
    C) Polo oncologico.
   Il polo oncologico in  questo  caso  mantiene  tutte  le  funzioni
previste  per  il  polo  oncologico sopra descritto, ad eccezione dei
punti b) e c) in quanto  tali  attivita'  competono  al  dipartimento
oncologico o al comitato oncologico dell'azienda ospedaliera, qualora
costituiti.
5. Centro di riferimento oncologico regionale.
   E'  fortemente  suggerita la costituzione, a livello regionale, di
centri di riferimento con le seguenti funzioni:
    supporto organizzativo  alle  attivita'  oncologiche  svolte  dai
presidi esistenti nel territorio regionale;
    anagrafe delle sperimentazioni cliniche;
    verifica delle richieste di migrazione sanitaria;
    osservatorio   degli   interventi   di   prevenzione  primaria  e
secondaria.
   I centri di riferimento potranno essere collocati  per  tutti  gli
aspetti  (preventivi  e  assistenziali)  in un'unica struttura oppure
potranno essere identificati, a livello regionale, strutture che  per
specifici  aspetti  (oncologia  medica,  radioterapia,  cancerogenesi
ecc.) rappresentano il centro di  riferimento  per  quella  specifica
disciplina o attivita'.
6. IRCCS oncologici.
   Gli  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti
nazionali  dotati   di   autonomia   organizzativa,   amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalita'
di  ricerca  nel  campo  biomedico e in quello della organizzazione e
gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero  e
cura.  Sono  qualificati  ospedali  di  rilievo  nazionale e di altra
specializzazione per le patologie di maggior rilievo nazionale.
   Gli IRCCS forniscono agli organi ed enti  del  Servizio  sanitario
nazionale  il supporto tecnico e operativo per l'esercizio delle loro
funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del  Piano  sanitario
nazionale  in  materia  di  ricerca  sanitaria, nonche' di formazione
continua del personale.
   Pertanto gli IRCCS garantiscono le seguenti funzioni:
     a) ricerca epidemiologica, preclinica e clinica;
     b) ricerca integrata tra competenze cliniche e sperimentali  con
destinazione di almeno 1/3 degli spazi e delle attivita' a laboratori
scientifici di ricerca sperimentale;
     c) assistenza di alta specializzazione;
     d)   trasferimento   delle   informazioni  ottenute  al  Sistema
sanitario nazionale in particolare per  una  migliore  qualificazione
dell'assistenza e una migliore utilizzazione delle risorse;
     e) rapporto con analoghi organismi a livello internazionale.
   Gli IRCCS oncologici, ove esistenti, assolvono la funzione di polo
oncologico.