N. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 1995- 24 gennaio 1996

                                N. 119
   Ordinanza   emessa   il   13  giugno  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 24 gennaio  1996)  dal  tribunale  di  Sassari  nel
 procedimento penale a carico di Diaz Pietro
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e  sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del diritto
    inviolabile dell'uomo ad essere  giudicato  in  tempo  ragionevole
    sancito  dall'art.    6  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848 -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 2, 10, 24, 101, 102 e 134, in relazione  alla  legge  4
    agosto  1955,  n.  848,  art. 6; legge 11 marzo 1953,  n. 87, art.
    23).
(GU n.8 del 21-2-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Sentito  il  difensore  di  Diaz  Pietro il quale ha chiesto che il
 processo  venga  sospeso  e  rinviato,  essendo  egli   assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli organismi nazionali forensi;
   Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale,  premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  486,  quinto
 comma, del c.p.p. nella parte in cui non  prevede  alcuna  disciplina
 per  l'ipotesi  in  cui  il  procedimento  rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O s s e r v a
    Diaz  Pietro, e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto
 1 giugno 1993 g.i.p.  c/o  questo  tribunale,    per  rispondere  dei
 delitti di cui agli artt. 61, n. 5, 9, 521 e 527 del c.p..
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza  (Reg. ord. 115/1996).
 96C0175