N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 1995
N. 121 Ordinanza emessa il 24 novembre 1995 dal tribunale di Torino nei procedimenti penali a carico di Sanfilippo Francesca ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).(GU n.8 del 21-2-1996 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione di incompatibilita' ex art. 34 secondo comma c.p.p. - come interpretato dalla sentenza Corte costituzionale n. 432 del 15 settembre 1995 di alcuni componenti dell'attuale collegio giudicante a procedere al giudizio nei confronti degli imputati: Sanfilippo Francesca, Urrata Ciro, Urrata Sergio, Crestani Romeo, Galliano Cosimo e Ferrante Santo, per avere gli stessi magistrati fatto parte del tribunale del riesame che con ordinanze 18 febbraio 1995 e 5 maggio 1995 ha pronunciato sull'appello in materia de libertate, proposto dagli imputati Sanfilippo e Galliano; Rilevato che con le predette ordinanze il tribunale del riesame, respingendo gli appelli proposti dalla Sanfilippo e dal Galliano contro ordinanze del g.i.p. - presso il tribunale di Torino - che avevano rigettato istanze di revoca della misura cautelare applicata ai suddetti imputati, ha affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti ed incidentalmente anche a carico degli altri prevenuti che hanno proposto l'eccezione; Ritenuto che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. soltanto con riferimento alla parte in cui non prevede che non possa partecipare al dibattimento il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; che pertanto non e' possibile estendere automaticamente gli effetti della pronuncia alla diversa situazione del Tribunale del riesame, che in sede di riesame - ovvero di appello - confermando la misura cautelare afferma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sicche' la proposta eccezione di incompatibilita' e' infondata; Rilevato che effettivamente tutti e tre i componenti del Collegio, con le due menzionate ordinanze, hanno confermato in sede di appello i provvedimenti impugnati, ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati - oltre che l'esistenza delle esigenze cautelari -; che, siccome la Corte costituzionale, con la menzionata sentenza n. 432 del 1995, ha affermato il principio secondo cui versa in situazione di incompatibilita' il g.i.p. che abbia emesso misura cautelare nei confronti dell'imputato e che successivamente faccia parte del collegio giudicante, in quanto tale giudice ha formulato una anticipazione di giudizio nel merito suscettibile di minare l'imparzialita' della futura decisione, la motivazione adottata porterebbe a ritenere non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione anche con riferimento alla parte in cui tale articolo non prevede che non possano partecipare al dibattimento i giudici che abbiano precedentemente fatto parte del tribunale del riesame, qualora abbiano affermato la sussistenza dei gravi indizi a carico dell'imputato. Infatti anche nel caso di specie parrebbero verificarsi gli stessi effetti che l'art. 34, secondo comma, c.p.p. mira ad impedire e cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' degli imputati sia condizionata, o possa apparire condizionata, dalla c.d. forza della prevenzione cioe' dalla tendenza a mantenere fermo un giudizio gia' espresso in precedenti decisioni adottate nello stesso procedimento. Tale motivazione, in effetti, deve valere a maggior ragione per quei casi in cui la verifica sugli indizi di colpevolezza avvenga in sede di riesame o di appello e cioe' in una sede in cui si esercita un sindacato almeno altrettanto penetrante di quello a suo tempo condotto dal g.i.p.; Ritenuto che l'accennata questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai fini del giudizio in corso, in quanto ove fosse ritenuta fondata comporterebbe un obbligo di astensione da parte di tutti e tre i componenti del Collegio giudicante.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione nei termini di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Sanfilippo Francesca, Urrata Ciro, Urrata Sergio, Crestani Romeo, Galliano Cosimo e Ferrante Santo; Ordina trasmettersi gli atti relativi a tali imputati alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera deputati. Torino, addi' 24 novembre 1995 Il presidente: Maccario 96C0177