N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 1995

                                N. 121
   Ordinanza emessa il 24 novembre 1995 dal tribunale  di  Torino  nei
 procedimenti penali a carico di Sanfilippo Francesca ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
    tribunale  della  liberta',   ha   concorso   a   pronunciare   un
    provvedimento  sulla liberta' personale nei confronti degli stessi
    imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni  di  giudice
    del  dibattimento  -  Omessa previsione - Lesione del principio di
    eguaglianza - Compressione del diritto di  difesa  -  Richiamo  ai
    principi  espressi  dalla  Corte  costituzionale nella sentenza n.
    432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(GU n.8 del 21-2-1996 )
                        IL TRIBUNALE ORDINARIO
   Ha  pronunciato  la   seguente   ordinanza   sulla   eccezione   di
 incompatibilita'  ex art. 34 secondo comma c.p.p. - come interpretato
 dalla sentenza Corte costituzionale n. 432 del 15 settembre  1995  di
 alcuni  componenti  dell'attuale  collegio  giudicante a procedere al
 giudizio nei confronti degli imputati: Sanfilippo  Francesca,  Urrata
 Ciro,  Urrata  Sergio,  Crestani  Romeo,  Galliano  Cosimo e Ferrante
 Santo, per avere gli stessi magistrati fatto parte del tribunale  del
 riesame  che  con  ordinanze  18  febbraio  1995  e  5 maggio 1995 ha
 pronunciato sull'appello in  materia  de  libertate,  proposto  dagli
 imputati Sanfilippo e Galliano;
   Rilevato  che  con  le predette ordinanze il tribunale del riesame,
 respingendo gli appelli proposti  dalla  Sanfilippo  e  dal  Galliano
 contro  ordinanze  del  g.i.p.  - presso il tribunale di Torino - che
 avevano rigettato istanze di revoca della misura cautelare  applicata
 ai suddetti imputati, ha affermato la sussistenza dei gravi indizi di
 colpevolezza  a carico dei predetti ed incidentalmente anche a carico
 degli altri prevenuti che hanno proposto l'eccezione;
   Ritenuto che con la citata  sentenza  la  Corte  costituzionale  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma, del c.p.p. soltanto con riferimento  alla  parte  in  cui  non
 prevede che non possa partecipare al dibattimento il g.i.p. che abbia
 applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;
     che  pertanto  non  e'  possibile  estendere  automaticamente gli
 effetti della pronuncia alla diversa  situazione  del  Tribunale  del
 riesame,  che in sede di riesame - ovvero di appello - confermando la
 misura  cautelare  afferma  la  sussistenza  dei  gravi   indizi   di
 colpevolezza,  sicche'  la  proposta eccezione di incompatibilita' e'
 infondata;
   Rilevato che effettivamente tutti e tre i componenti del  Collegio,
 con  le due menzionate ordinanze, hanno confermato in sede di appello
 i provvedimenti impugnati, ritenendo la sussistenza dei gravi  indizi
 di colpevolezza a carico degli imputati - oltre che l'esistenza delle
 esigenze cautelari -;
     che,  siccome la Corte costituzionale, con la menzionata sentenza
 n. 432 del 1995, ha affermato  il  principio  secondo  cui  versa  in
 situazione  di  incompatibilita'  il  g.i.p.  che abbia emesso misura
 cautelare nei confronti dell'imputato e  che  successivamente  faccia
 parte  del  collegio  giudicante, in quanto tale giudice ha formulato
 una anticipazione di  giudizio  nel  merito  suscettibile  di  minare
 l'imparzialita'  della  futura  decisione,  la  motivazione  adottata
 porterebbe a ritenere non manifestamente infondata  la  questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. per
 violazione  degli  artt.  3  e  24, secondo comma, della Costituzione
 anche con riferimento  alla parte in cui tale  articolo  non  prevede
 che  non  possano  partecipare  al dibattimento i giudici che abbiano
 precedentemente  fatto  parte  del  tribunale  del  riesame,  qualora
 abbiano   affermato   la   sussistenza  dei  gravi  indizi  a  carico
 dell'imputato.  Infatti  anche  nel   caso   di   specie   parrebbero
 verificarsi gli stessi effetti che l'art. 34, secondo
  comma, c.p.p. mira ad impedire e cioe' che la valutazione conclusiva
 sulla  responsabilita'  degli  imputati  sia  condizionata,   o possa
 apparire condizionata, dalla c.d. forza della prevenzione cioe' dalla
 tendenza a mantenere fermo un giudizio gia'  espresso  in  precedenti
 decisioni  adottate  nello  stesso procedimento. Tale motivazione, in
 effetti, deve valere   a maggior ragione per  quei  casi  in  cui  la
 verifica sugli indizi di colpevolezza avvenga in sede di riesame o di
 appello  e  cioe'  in una sede in cui si esercita un sindacato almeno
 altrettanto penetrante di quello a suo tempo condotto dal g.i.p.;
   Ritenuto che l'accennata questione di  legittimita'  costituzionale
 e'  rilevante  ai  fini  del  giudizio  in corso, in quanto ove fosse
 ritenuta fondata comporterebbe un obbligo di astensione da  parte  di
 tutti e tre i componenti del Collegio giudicante.
                                P. Q. M.
   Dichiara    non    manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo  comma,   del
 c.p.p.,  per  contrasto  con  gli  artt. 3 e 24, secondo comma, della
 Costituzione nei termini di cui in motivazione;
   Sospende  il  giudizio  in  corso  nei  confronti   di   Sanfilippo
 Francesca,  Urrata  Ciro,  Urrata  Sergio,  Crestani  Romeo, Galliano
 Cosimo e Ferrante Santo;
   Ordina trasmettersi gli atti relativi a tali  imputati  alla  Corte
 costituzionale  e dispone che la presente ordinanza sia notificata al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai  Presidenti
 del Senato e della Camera deputati.
     Torino, addi' 24 novembre 1995
                       Il presidente:  Maccario
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