N. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1995
N. 126 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Cirigliano Domenico e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di mobilita' - Soggetti posti in "mobilita' corta" - Maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, in base alla normativa previgente a quella impugnata, al compimento del sessantesimo anno ed entro il triennio dalla concessione dell'indennita' stessa - Elevazione del limite di eta' per la pensione di vecchiaia - Conseguente privazione di ogni retribuzione per il periodo intercorrente tra la fine della mobilita' e la nuova data di pensionamento - Mancata previsione dell'applicazione a detti soggeti del limite di eta' stabilito dalla normativa previgente nonche' dell'estensione agli stessi della deroga ai limiti di eta', prevista per altre ipotesi di mobilita' - Disparita' di trattamento con incidenza su diritti quesiti e sulla garanzia previdenziale. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, tabella A); legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 11, tabelle A)). (Cost., artt. 3 e 38; d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 10-bis, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236; d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, art. 5, settimo comma, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 45).(GU n.8 del 21-2-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 11734 r.g.l. 1995 promossa da: Cirigliano Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bosso e dal dott. proc. Luca Bosso (domiciliatari), entrambi del Foro di Torino, parte ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Cuomo, dell'Ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto (domiciliatario), parte convenuta. Oggetto: pensione di vecchiaia a seguito di mobilita' corta. 1. - Il ricorrente, gia' dipendente di un'azienda in crisi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e beneficiario dall'11 febbraio 1992 all'11 febbraio 1995 della mobilita' corta ex art. 7, primo comma, legge cit., chiede che il pretore voglia riconoscergli il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di eta' e cioe' dal 1 dicembre 1994, anziche' dal sessantaduesimo anno di eta', come viceversa sostenuto dall'I.N.P.S. Al fine di fondare la propria domanda osserva quanto segue: che il trattamento di mobilita' gli e' stato concesso sul presupposto e dandogli la certezza che, prima della fine del periodo di mobilita', e precisamente in data 1 dicembre 1994, come emerge dalla comunicazione I.N.P.S. in atti (cfr. doc. n. 3 prod. parte attrice), gli sarebbe stata corrisposta la pensione di vecchiaia, compiendosi l'eta' pensionabile il 25 novembre 1994; che durante il periodo di mobilita' e' pero' intervenuto dapprima l'art. 1 (e relativa tabella A) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che ha elevato l'eta' pensionabile, per gli uomini, al sessantunesimo anno di eta', quanto al periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995, e al sessantaduesimo anno, relativamente all'arco temporale 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997, e poi l'art. 11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha modificato i citati periodi di riferimento rispettivamente in 1 gennaio 1994-30 giugno 1995 (sessantunesimo anno) e in 1 luglio 1995-31 dicembre 1996 (sessantaduesimo anno); che il ricorrente non puo' peraltro esser assoggettato a tale normativa peggiorativa, dovendosi fare riferimento, quanto all'individuazione dei requisiti di eta' per il pensionamento, alla data di inizio della mobilita'; che ragionare diversamente, seguendo la tesi dell'I.N.P.S., significa privare il lavoratore, quanto al periodo intercorrente tra la fine della mobilita' e la nuova data di pensionamento (nella fattispecie, dal 12 febbraio 1995 al 1 dicembre 1996), di ogni fonte di reddito: della retribuzione, giacche' escluso per ragioni di eta' dal mercato del lavoro; della mobilita', perche' non prorogabile; della pensione, per essere nel frattempo stato modificato il requisito di eta'; che, per evitare un simile esito ed effetto, si rende necessario e doveroso interpretare estensivamente il disposto di cui all'art. 6, comma 10-bis, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5, settimo comma, del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferendolo non solo alla mobilita' lunga (art. 7, comma sesto e settimo, della legge n. 223/1991), ma anche a quella corta (art. 7, primo comma, stessa legge), secondo la ratio di tale enunciato. Prospetta in subordine un'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992, come innovato dall'art. 11 della legge n. 724/1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non fa salva l'applicazione dei limiti di eta' previsti dalla previgente normativa (art. 9 del r.d.-l. 14 aprile 1993, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni), quanto ai soggetti posti in mobilita' corta anteriormente al d.lgs. n. 503/1992 e relativamente ai quali il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe maturato entro lo scadere del triennio dell'indennita' di mobilita'. Prospetta inoltre la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 10-bis, del d.-l. n. 148/1993, convertito nella legge n. 236/1993, come interpretato dall'art. 5, settimo comma, del d.-l. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994, sempre con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non estende la deroga ivi contemplata ai soggetti che hanno fruito della mobilita' corta, con avvio di essa anteriormente al d.-lgs. n. 503/1992, per i quali il diritto al pensionamento, secondo la normativa anteriore, sarebbe maturato entro il triennio della mobilita' corta. Cio' premesso quanto alla domanda proposta in causa, va osservato che all'accoglimento di essa e' di ostacolo - come evidenziato dalla difesa di parte convenuta - lo stesso art. 6, comma 10-bis, del decreto-legge n. 148/1993, convertito nella legge n. 236/1993, che ha introdotto una deroga all'operativita' della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 (e successive modifiche) e ha sancito una limitata ipotesi di ultrattivita' di quella pregressa ex art. 9 del r.d.-l. n. 636/1939. Trattasi infatti di enunciato normativo costituente eccezione a regola generale e, come tale, insuscettibile di estensione analogica, per il divieto ex art. 14 disp. sulla legge in generale, premesse al c.c. Non potendo ritenersi operante la deroga citata, al caso in esame va pertanto applicata la normativa sopravvenuta, la quale comporta ora - per il ricorrente - la maturazione dell'eta' pensionabile al compimento del sessantaduesimo anno di eta'. 2. - Venendo a questo punto alla questione di legittimita' costituzionale prospettata da parte ricorrente in via subordinata, il pretore osserva quanto segue. Al sig. Cirigliano, come emerge dall'attestazione I.N.P.S. in atti, e' stata riconosciuta la mobilita' corta, con un'estensione temporale originaria tale da prevedere e consentirgli - al termine di essa - il pensionamento di vecchiaia, in concomitanza con il raggiungimento del sessantesimo anno di eta'. Il tutto, escludendo qualsivoglia soluzione di continuita' e, quindi, garantendo le necessarie fonti di reddito, nel passaggio da una condizione giuridica all'altra. E' significativo, a tale proposito, quanto si legge nel documento I.N.P.S. sopra citato (all. n. 3 al ricorso), intitolato "Procedura indennita' mobilita' - Prospetto di liquidazione" e indirizzato dall'Istituto al sig. Cirigliano: "... data di nascita 25 novembre 1934 ... presentazione domanda 3 febbraio 1992 ... cessazione attivita' lavorativa 3 febbraio 1992 ... pensione di vecchiaia dal 1 dicembre 1994". La sopravvenienza della nuova normativa, che ha mutato il requisito di eta' per il pensionamento di vecchiaia, ha pero' frustrato tale aspettativa giuridica dell'assicurato, esplicitamente riconosciuta dall'ente gestore dell'assicurazione, incidendo nel contempo - e in modo pesante - sulla situazione reddituale del ricorrente. Ha invero determinato il venir meno di un diritto acquisito al patrimonio giuridico dell'assicurato e, con esso, della certezza di poter accedere al pensionamento di vecchiaia, senza ulteriori disagi e incertezze, avendo gia' patito l'espulsione dal processo produttivo, al termine del periodo di percezione dell'indennita' di mobilita'. Orbene, la situazione ora descritta non puo' ritenersi conforme al principio di sicurezza sociale sancito dall'art. 38 della Costituzione e, segnatamente, al principio di certezza nei traguardi conseguiti dall'assicurato su tale piano. Essa appare inoltre tanto piu' irragionevole se si pensa che lo stesso legislatore, con il citato art. 6, comma 10-bis, della legge n. 236/1993, si e' espressamente fatto carico delle situazioni di passaggio dalla mobilita' al pensionamento (sia pure con riferimento ad una sola ipotesi particolare, inapplicabile al caso di specie), stabilendo l'ultrattivita' della pregressa normativa sul requisito di eta' in materia di pensionamento di vecchiaia e, nel contempo, l'inoperativita' dello jus superveniens. 3. - Alla luce delle considerazioni che precedono la prospettata questione di legittimita' costituzionale, la cui definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, va ritenuta non manifestamente infondata; con conseguente avvio del procedimento davanti al giudice delle leggi.
P. Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 (e relativa tabella A) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sia in se' considerato sia in quanto innovato dall'art. 11 (e relativa Tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione e, quale tertium comparationis, all'art. 6, comma 10-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5, settimo comma, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 - nella parte in cui non fa salvi i limiti di eta' previsti dalla pregressa normativa (art. 9 del regio decreto legislativo 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni) anche quanto ai soggetti posti in mobilita' corta anteriormente al decreto legislativo n. 503/1992 e relativamente ai quali il diritto a pensione sarebbe maturato entro lo scadere del triennio di indennita' di mobilita'; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale. Torino, addi' 19 dicembre 1995 Il pretore: Ciocchetti 96C0189