N. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1995

                               N. 126
   Ordinanza  emessa  il  19  dicembre  1995 dal pretore di Torino nel
 procedimento civile vertente tra Cirigliano Domenico e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di mobilita' -  Soggetti
    posti in "mobilita' corta" - Maturazione del diritto a pensione di
    vecchiaia,  in  base alla normativa previgente a quella impugnata,
    al compimento del sessantesimo anno ed  entro  il  triennio  dalla
    concessione dell'indennita' stessa - Elevazione del limite di eta'
    per  la  pensione  di  vecchiaia  - Conseguente privazione di ogni
    retribuzione per  il  periodo  intercorrente  tra  la  fine  della
    mobilita'  e  la  nuova data di pensionamento - Mancata previsione
    dell'applicazione a detti soggeti del  limite  di  eta'  stabilito
    dalla  normativa  previgente  nonche'  dell'estensione agli stessi
    della deroga ai limiti di eta',  prevista  per  altre  ipotesi  di
    mobilita'  -    Disparita' di trattamento con incidenza su diritti
    quesiti e sulla garanzia previdenziale.
 (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.  503,  art.  1,  tabella  A);  legge  23
    dicembre 1994, n. 724, art. 11, tabelle A)).
 (Cost.,  artt.  3  e  38; d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma
    10-bis, convertito in legge 19  luglio  1993,  n.  236;  d.-l.  16
    maggio 1994, n. 299, art. 5, settimo comma, convertito in legge 19
    luglio 1994, n. 45).
(GU n.8 del 21-2-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla
 Corte costituzionale nella causa iscritta al  n.  11734  r.g.l.  1995
 promossa  da:  Cirigliano  Domenico, rappresentato e difeso dall'avv.
 Giuseppe Bosso e dal dott. proc. Luca Bosso (domiciliatari), entrambi
 del Foro di Torino, parte ricorrente, contro  l'I.N.P.S.  -  Istituto
 Nazionale  della  Previdenza Sociale rappresentato e difeso dall'avv.
 Bruno Cuomo, dell'Ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto
 (domiciliatario), parte convenuta. Oggetto: pensione di  vecchiaia  a
 seguito di mobilita' corta.
   1. - Il ricorrente, gia' dipendente di un'azienda in crisi ai sensi
 della  legge  23  luglio 1991, n. 223 e beneficiario dall'11 febbraio
 1992 all'11 febbraio 1995 della mobilita'  corta  ex  art.  7,  primo
 comma,  legge  cit.,  chiede  che  il pretore voglia riconoscergli il
 diritto  alla  pensione  di  vecchiaia al compimento del sessantesimo
 anno  di  eta'  e  cioe'  dal   1   dicembre   1994,   anziche'   dal
 sessantaduesimo anno di eta', come viceversa sostenuto dall'I.N.P.S.
   Al fine di fondare la propria domanda osserva quanto segue:
     che  il  trattamento  di  mobilita'  gli  e'  stato  concesso sul
 presupposto e dandogli la certezza che, prima della fine del  periodo
 di  mobilita',  e  precisamente  in data 1 dicembre 1994, come emerge
 dalla comunicazione I.N.P.S. in atti (cfr.  doc.  n.  3  prod.  parte
 attrice),  gli  sarebbe  stata  corrisposta la pensione di vecchiaia,
 compiendosi l'eta' pensionabile il 25 novembre 1994;
     che durante il periodo di mobilita' e' pero' intervenuto dapprima
 l'art. 1 (e relativa tabella A) del   d.lgs.  30  dicembre  1992,  n.
 503,   che  ha  elevato  l'eta'  pensionabile,  per  gli  uomini,  al
 sessantunesimo anno di   eta', quanto al periodo  1  gennaio  1994-31
 dicembre  1995,  e  al  sessantaduesimo  anno, relativamente all'arco
 temporale 1 gennaio  1996-31  dicembre  1997,  e  poi  l'art.  11  (e
 relativa  tabella  A)  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724, che ha
 modificato i citati  periodi  di  riferimento  rispettivamente  in  1
 gennaio  1994-30  giugno  1995  (sessantunesimo  anno)  e in 1 luglio
 1995-31 dicembre 1996 (sessantaduesimo anno);
     che il ricorrente non puo' peraltro  esser  assoggettato  a  tale
 normativa    peggiorativa,   dovendosi   fare   riferimento,   quanto
 all'individuazione dei requisiti di eta' per il  pensionamento,  alla
 data di inizio della mobilita';
     che  ragionare  diversamente,  seguendo  la  tesi  dell'I.N.P.S.,
 significa privare il lavoratore, quanto al periodo intercorrente  tra
 la  fine  della  mobilita'  e  la  nuova data di pensionamento (nella
 fattispecie, dal 12 febbraio 1995 al 1 dicembre 1996), di ogni  fonte
 di reddito:  della retribuzione, giacche' escluso per ragioni di eta'
 dal  mercato  del  lavoro;  della mobilita', perche' non prorogabile;
 della  pensione,  per  essere  nel  frattempo  stato  modificato   il
 requisito di eta';
     che,  per evitare un simile esito ed effetto, si rende necessario
 e doveroso interpretare estensivamente  il disposto di  cui  all'art.
 6,  comma  10-bis, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella
 legge 19 luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5,  settimo
 comma,  del  d.-l.  16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19
 luglio 1994, n. 451, riferendolo non solo alla mobilita' lunga  (art.
 7, comma sesto e settimo, della legge n. 223/1991), ma anche a quella
 corta  (art.  7, primo comma, stessa legge), secondo la ratio di tale
 enunciato.
   Prospetta in subordine un'eccezione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1 del d.lgs. n. 503/1992, come innovato dall'art. 11 della
 legge  n.  724/1994,  in  riferimento  agli  artt.  3  e   38   della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui  non fa salva l'applicazione dei
 limiti di eta'  previsti  dalla  previgente  normativa  (art.  9  del
 r.d.-l. 14 aprile 1993, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939,
 n.  1272,  e  successive  modificazioni), quanto ai soggetti posti in
 mobilita' corta anteriormente al d.lgs. n. 503/1992  e  relativamente
 ai quali il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe maturato entro
 lo scadere del triennio dell'indennita' di mobilita'.
   Prospetta  inoltre  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  6, comma 10-bis, del d.-l. n. 148/1993,  convertito  nella
 legge n.  236/1993, come interpretato dall'art. 5, settimo comma, del
 d.-l.    n.  299/1994, convertito nella legge n. 451/1994, sempre con
 riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in  cui
 non  estende  la  deroga ivi contemplata ai soggetti che hanno fruito
 della mobilita' corta, con avvio di essa anteriormente al d.-lgs.  n.
 503/1992,  per  i  quali  il  diritto  al  pensionamento,  secondo la
 normativa  anteriore,  sarebbe  maturato  entro  il  triennio   della
 mobilita' corta.
   Cio'  premesso  quanto alla domanda proposta in causa, va osservato
 che all'accoglimento di essa e' di ostacolo - come evidenziato  dalla
 difesa  di  parte  convenuta  -  lo  stesso art. 6, comma 10-bis, del
 decreto-legge n. 148/1993, convertito nella legge n. 236/1993, che ha
 introdotto una deroga all'operativita' della disciplina  sopravvenuta
 di  cui  all'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 (e successive modifiche) e
 ha sancito una limitata ipotesi di ultrattivita' di quella  pregressa
 ex  art.    9  del r.d.-l. n. 636/1939. Trattasi infatti di enunciato
 normativo costituente eccezione  a  regola  generale  e,  come  tale,
 insuscettibile  di  estensione  analogica,  per il divieto ex art. 14
 disp. sulla legge in generale, premesse al c.c.
   Non potendo ritenersi operante la deroga citata, al caso  in  esame
 va  pertanto  applicata  la normativa sopravvenuta, la quale comporta
 ora - per il ricorrente - la maturazione  dell'eta'  pensionabile  al
 compimento del sessantaduesimo anno di eta'.
   2.  -  Venendo  a  questo  punto  alla  questione  di  legittimita'
 costituzionale prospettata da parte ricorrente in via subordinata, il
 pretore osserva quanto segue.
   Al sig. Cirigliano, come emerge dall'attestazione I.N.P.S. in atti,
 e' stata riconosciuta la mobilita' corta, con un'estensione temporale
 originaria tale da prevedere e consentirgli - al termine di essa - il
 pensionamento di vecchiaia, in concomitanza con il raggiungimento del
 sessantesimo  anno  di  eta'.  Il  tutto,   escludendo   qualsivoglia
 soluzione di continuita' e, quindi, garantendo le necessarie fonti di
 reddito, nel passaggio da una condizione giuridica all'altra.
   E'  significativo,  a tale proposito, quanto si legge nel documento
 I.N.P.S. sopra citato (all. n. 3 al ricorso),  intitolato  "Procedura
 indennita'  mobilita'  -  Prospetto  di  liquidazione"  e indirizzato
 dall'Istituto al sig. Cirigliano: "... data di  nascita  25  novembre
 1934  ...  presentazione  domanda  3  febbraio  1992  ...  cessazione
 attivita' lavorativa 3 febbraio 1992 ... pensione di vecchiaia dal  1
 dicembre 1994".
   La sopravvenienza della nuova normativa, che ha mutato il requisito
 di  eta'  per  il pensionamento di vecchiaia, ha pero' frustrato tale
 aspettativa giuridica  dell'assicurato,  esplicitamente  riconosciuta
 dall'ente  gestore  dell'assicurazione, incidendo nel contempo - e in
 modo pesante - sulla situazione reddituale del ricorrente. Ha  invero
 determinato  il  venir  meno  di  un  diritto acquisito al patrimonio
 giuridico dell'assicurato  e,  con  esso,  della  certezza  di  poter
 accedere  al  pensionamento  di  vecchiaia,  senza ulteriori disagi e
 incertezze, avendo gia' patito l'espulsione dal processo  produttivo,
 al termine del periodo di percezione dell'indennita' di mobilita'.
   Orbene,  la situazione ora descritta non puo' ritenersi conforme al
 principio  di  sicurezza   sociale   sancito   dall'art.   38   della
 Costituzione  e, segnatamente, al principio di certezza nei traguardi
 conseguiti dall'assicurato su tale piano.
   Essa  appare  inoltre  tanto  piu' irragionevole se si pensa che lo
 stesso legislatore, con il citato art. 6, comma 10-bis,  della  legge
 n.  236/1993,  si  e'  espressamente fatto carico delle situazioni di
 passaggio dalla mobilita' al pensionamento (sia pure con  riferimento
 ad  una  sola  ipotesi particolare, inapplicabile al caso di specie),
 stabilendo l'ultrattivita' della pregressa normativa sul requisito di
 eta' in materia  di  pensionamento  di  vecchiaia  e,  nel  contempo,
 l'inoperativita' dello jus superveniens.
   3.  -  Alla  luce delle considerazioni che precedono la prospettata
 questione di legittimita' costituzionale, la cui definizione  risulta
 rilevante   rispetto   al   giudizio   in   corso,  va  ritenuta  non
 manifestamente infondata;  con  conseguente  avvio  del  procedimento
 davanti al giudice delle leggi.
                                P. Q.M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 (e relativa  tabella  A)  del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sia in se' considerato
 sia in quanto innovato dall'art. 11   (e relativa  Tabella  A)  della
 legge  23  dicembre  1994,  n. 724 - in riferimento agli artt. 3 e 38
 della Costituzione e, quale tertium comparationis, all'art. 6,  comma
 10-bis  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito nella
 legge 19 luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5,  settimo
 comma,  del  decreto-legge  16  maggio 1994, n. 299, convertito nella
 legge 19 luglio 1994, n. 451 - nella parte in  cui  non  fa  salvi  i
 limiti  di  eta' previsti dalla pregressa normativa (art. 9 del regio
 decreto legislativo 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge  6
 luglio  1939,  n.  1272,  e successive modificazioni) anche quanto ai
 soggetti  posti  in  mobilita'   corta   anteriormente   al   decreto
 legislativo  n.  503/1992  e  relativamente  ai  quali  il  diritto a
 pensione sarebbe maturato entro lo scadere del triennio di indennita'
 di mobilita';
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni
 qui ordinate, alla Corte costituzionale.
   Torino, addi' 19 dicembre 1995
                        Il pretore: Ciocchetti
 96C0189