N. 31 SENTENZA 5 - 12 febbraio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della validita' della
 patente di guida - Provvedimento prefettizio - Tutela giurisdizionale
 -  Esclusione  -  Censura  di  norma  non  contenente  preclusioni  o
 condizionamenti - Erroneita' dei presupposti interpretativi da  parte
 del  giudice  rimettente  -  Non  fondatezza  nei  sensi  di  cui  in
 motivazione.
 
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, quinto  comma,  cosi'  come
 modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 102).
(GU n.8 del 21-2-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,    prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo  223,  comma
 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
 strada),  come  modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993,
 n. 360, promossi con ordinanze emesse il 1 febbraio 1995 dal  Pretore
 di  Salerno,  il  29 marzo 1995 dal Pretore di Bologna e il 15 aprile
 1995 dal Pretore di La Spezia, rispettivamente iscritte ai  nn.  174,
 335  e  487  del  registro ordinanze 1995 e pubblicate nelle Gazzette
 Ufficiali  della  Repubblica  nn.  14, 24 e 37, prima serie speciale,
 dell'anno 1995;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 24 gennaio 1995 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
                           Ritenuto in fatto
   1.1. - Nel corso di un procedimento civile di opposizione  ex  lege
 n.  689  del 1981 avverso un provvedimento prefettizio di sospensione
 provvisoria  della  validita'  della   patente   di   guida   di   un
 automobilista  (a  seguito  di  un  sinistro  stradale  da  cui erano
 conseguite lesioni personali), il Pretore di Salerno,  con  ordinanza
 emessa  il  1 febbraio 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt.
 3, 24 e 102, primo e secondo comma, della Costituzione - questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  223,  comma  5,  del  decreto
 legislativo 30 aprile 1992, n.  285 (Nuovo codice della strada), come
 modificato  dal  decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella
 parte in cui esclude la tutela giurisdizionale  contro  i  menzionati
 provvedimenti  prefettizi  in caso di lesioni od omicidio colposi per
 violazione delle norme del codice della strada.
   Il giudice a  quo  afferma,  preliminarmente,  la  rilevanza  della
 questione,  poiche'  il  dato  testuale della norma censurata prevede
 esclusivamente il rimedio del ricorso al Ministro  dei  trasporti;  e
 cio'  contrariamente a quando il provvedimento venga emanato ai sensi
 del comma 3 dello stesso  art.  223  (vale  a  dire  in  presenza  di
 sanzione  non  collegata  a sinistri che abbiano dato luogo a lesioni
 personali  o  omicidio  colposi).   Per   cui,   nella   fattispecie,
 l'applicazione   della   disposizione   renderebbe  inammissibile  la
 dispiegata domanda, come eccepito dalla Prefettura resistente.
   Secondo il rimettente, poi,  la  norma  impugnata  si  porrebbe  in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la' dove tratta in maniera
 diversa i casi (del tutto analoghi) di irrogazione della sanzione (di
 identica  natura) della sospensione provvisoria della validita' della
 patente a seconda che  essa  consegua  o  meno  a  reati  di  lesioni
 personali  o  omicidio  colposi per violazione della norma del codice
 stradale.  La stessa norma violerebbe, altresi', gli artt. 24 e  102,
 primo  e  secondo  comma,  della Costituzione, in quanto sottrarrebbe
 ingiustificatamente al controllo dell'autorita' giudiziaria ordinaria
 il provvedimento prefettizio nelle fattispecie de quibus,  demandando
 anzi  ad  un'autorita'  amministrativa  l'irrogazione  di  una vera e
 propria sanzione accessoria, sulla  base  di  una  delibazione  della
 colpevolezza   dell'imputato,  riservata  invece  al  giudice  penale
 procedente.
   1.2. - In altro analogo procedimento di opposizione, il Pretore  di
 Bologna,  con  ordinanza  emessa  il 29 marzo 1995, ha sollevato - in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione - questione  di
 legittimita' del citato art. 223, comma 5, del decreto legislativo n.
 285  del 1992, nella parte in cui tale norma esclude l'opposizione al
 Pretore,  ai  sensi  del  precedente  art.  205,  nei  confronti  del
 provvedimento  provvisorio  di  sospensione  della  patente  di guida
 adottato in presenza delle ipotesi di  reato  previste  dal  comma  2
 dell'art. 222 dello stesso testo.
   Il  rimettente  ritiene  la  rilevanza  della  questione, in base a
 motivazioni sostanzialmente conformi a quelle svolte dal  Pretore  di
 Salerno,   non   superabili   facendo   ricorso   all'interpretazione
 adeguatrice offerta  in  piu'  occasioni  da  questa  Corte  (con  le
 sentenze  n.  255 e n. 311 del 1994) - secondo la quale l'opposizione
 davanti  all'autorita'  giudiziaria  non  e'  subordinata  al  previo
 esperimento del ricorso amministrativo - dal momento che, altrimenti,
 si  priverebbe di significato il diverso regime previsto dalla stessa
 norma per l'ipotesi della sospensione adottata ai sensi del comma 3.
   Il Pretore a quo  osserva  inoltre  come  la  norma  censurata  sia
 l'unica disposizione contenuta nel vigente codice della strada (anche
 a  seguito  delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 360
 del 1993),  che  esclude  l'impugnabilita'  davanti  al  Pretore,  in
 funzione   di   giudice   dell'opposizione,   del   provvedimento  di
 sospensione della patente.
   Per il rimettente, la norma de  qua  comprimerebbe  il  diritto  di
 difesa  (di  cui all'art. 24 della Costituzione), in quanto la tutela
 offerta dal ricorso al Ministro dei  trasporti  non  potrebbe  essere
 equiparata,  quanto  a  garanzia  di terzieta' e di indipendenza e ad
 ampiezza di poteri istruttori, a  quella  giurisdizionale  assicurata
 dagli artt. 22 e seguente della legge n. 689 del 1981.
   1.3.  -  Ancora in altro procedimento di opposizione, il Pretore di
 La Spezia, con ordinanza emessa il 15 aprile 1995,  ha  censurato  il
 citato  art.  223,  comma 5, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
 Costituzione.
   Premette il rimettente che il dato testuale della  norma  impugnata
 e'  tale  da  escludere  la possibilita' (avverso il provvedimento di
 sospensione provvisoria della patente adottato nei  casi  di  lesioni
 personali  od  omicidio  colposi derivati dalla violazione del codice
 della strada) di ricorrere al Pretore nelle forme della legge n.  689
 del 1981, dovendosi viceversa ritenere ammessa  la  tutela  ordinaria
 nei  confronti  dei  provvedimenti della pubblica amministrazione, di
 fronte al  TAR,  adito  quale  giudice  con  competenza  generale  di
 legittimita' per il sindacato sugli atti amministrativi.
   Tuttavia,  secondo  il giudice a quo, la differenza strutturale dei
 due procedimenti renderebbe comunque migliore per  il  privato  -  in
 ragione  della  pienezza  di valutazione della questione di merito da
 parte del Pretore, mediante lo svolgimento  di  un'istruttoria  tesa,
 attraverso  l'utilizzazione  di  mezzi  estremamente significativi di
 prova e di giudizio, quali la  testimonianza  e  la  perizia  tecnica
 (preclusa   nel   giudizio  amministrativo),  nonche'  dell'esenzione
 fiscale, non prevista per i ricorsi davanti  al  TAR  -  il  processo
 previsto  dalla  legge  sulla  depenalizzazione.  Per cui, il diverso
 trattamento destinato dalla norma impugnata  per  le  fattispecie  in
 questione,  che  non  presentano  differenze significative rispetto a
 quelle regolate dal comma 3 dell'art. 223, risulterebbe  penalizzante
 in  maniera  non  giustificata  ed  irrazionale,  restandone altresi'
 pregiudicato il diritto di difesa  della  situazione  soggettiva  del
 privato.  E,  sotto altro aspetto, anche lo stesso ricorso preventivo
 al Ministro dei trasporti, stabilito per i soli casi  di  sospensione
 della patente de quibus, si configurerebbe come lesivo del diritto di
 difesa e del principio di uguaglianza.
   Relativamente  al profilo della rilevanza, osserva il Pretore di La
 Spezia che l'applicazione della  normativa  censurata  comporterebbe,
 nel  giudizio  a quo, la declaratoria del difetto di giurisdizione in
 capo   alla    autorita'    giudiziaria    ordinaria    o    comunque
 dell'inammissibilita'  dell'azione per mancato esperimento dei rimedi
 in via amministrativa.   Inoltre,  pur  se  all'atto  dell'emanazione
 dell'ordinanza  di  rimessione  il ricorrente ha scontato la sanzione
 irrogatagli,  permane  l'interesse  del  medesimo  ad  ottenere   una
 pronuncia  di  merito  opponibile  al Prefetto ed idonea ad evitare o
 rimuovere gli effetti conseguenti  all'iscrizione  del  provvedimento
 sulla patente.
   2.  -  In  tutti  i  giudizi e' intervenuto - con atti di contenuto
 identico - il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato, che ha concluso chiedendo che
 la questione sia dichiarata manifestamente infondata. E cio'  perche'
 la disposizione censurata dovrebbe essere interpretata, non nel senso
 di  escludere  il ricorso giurisdizionale, sempre esperibile, ma solo
 in  quello  di  consentire,  attraverso  un  riesame  immediato   del
 provvedimento  alla  luce  delle  censure  esposte in sede di ricorso
 gerarchico,  un  rimedio  meno  oneroso  e  piu'  rapido  dell'azione
 giudiziaria, come tale conforme all'esigenza di tutela del traffico e
 della pubblica incolumita'.
                        Considerato in diritto
   1.  - Chiamati a pronunciarsi in sede di giudizio di opposizione ex
 artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, i Pretori di Salerno e  di
 Bologna  (r.o.. n. 174 e n. 335 del 1995) dubitano della legittimita'
 costituzionale dell'art. 223, comma 5,  del  decreto  legislativo  30
 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10
 settembre  1993,  n.  360,  nella parte in cui escluderebbe la tutela
 giurisdizionale contro  i  provvedimenti  prefettizi  di  sospensione
 provvisoria della validita' della patente di guida in caso di lesioni
 personali od omicidio colposi, derivati dalla violazione di norme del
 codice della strada.
   Secondo i rimettenti, la norma impugnata contrasterebbe:
     a)   con  l'art.  3  della  Costituzione,  trattando  in  maniera
 ingiustificatamente   diversa   i   provvedimenti   concernenti    la
 sospensione  provvisoria della patente, a seconda che essi conseguano
 a reati di lesioni personali e di omicidio colposi, oppure  ad  altri
 reati;
     b)  con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la tutela offerta
 dal ricorso al Ministro dei trasporti non puo'  essere  equiparata  a
 quella giurisdizionale;
     c)    con    l'art.    102    della    Costituzione,   sottraendo
 ingiustificatamente il provvedimento prefettizio de quo al  controllo
 dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria (vieppiu' nelle forme speciali
 di cui agli artt.  22  e  seguente  della  legge  n.  689  del  1981,
 richiamate dall'art. 205 dello stesso codice della strada).
   In  analogo  giudizio di opposizione, il Pretore di La Spezia (R.O.
 n. 487 del 1995) censura il citato art. 223, comma 5, nella parte  in
 cui esclude la possibilita' di ricorrere al Pretore nelle forme della
 legge n. 689 del 1981 avverso i predetti provvedimenti di sospensione
 della  patente,  che dunque rimarrebbero coperti dalla tutela davanti
 al TAR, quale giudice con competenza generale  per  il  sindacato  di
 legittimita'  sui provvedimenti della pubblica amministrazione lesivi
 di  interessi  legittimi.   La   norma   sarebbe   costituzionalmente
 illegittima  in  riferimento  agli  artt.  3 e 24 della Costituzione,
 poiche' il diverso trattamento processuale riservato a tali  casi  di
 sospensione   della   patente  -  che  non  presentano  significative
 differenze rispetto a quelli regolati dal comma 3 dello  stesso  art.
 223  -  risulterebbe  penalizzante  per  il  privato  in  maniera non
 giustificata   e   irrazionale,   e   perche'   comunque   resterebbe
 pregiudicato il diritto di difesa di una situazione soggettiva, anche
 sotto  il  diverso  profilo della subordinazione dell'esercizio della
 tutela  giurisdizionale  al  preventivo  ricorso  amministrativo   al
 Ministro dei trasporti.
   2.  -  Le ordinanze di rimessione prospettano, pur sotto profili in
 parte  diversi,  questioni  analoghe,  tutte  attinenti  alla  stessa
 disposizione  legislativa;  pertanto i relativi giudizi vanno riuniti
 per essere congiuntamente trattati e decisi.
   3.1. - Le questioni non sono fondate, nei sensi di cui appresso.
   3.2.  -  Al  complessivo  sistema  di  irrogazione  delle  sanzioni
 amministrative  pecuniarie  e  di  quelle  accessorie,  conseguenti a
 violazioni delle norme di  disciplina  della  circolazione  stradale,
 risulta  intimamente  riconnessa  la  generale previsione - contenuta
 nell'art. 205, comma 3, del decreto  legislativo  n.  285  del  1992,
 cosi'  come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 360 del
 1993 - del rimedio dell'opposizione regolata  dagli  artt.  22  e  23
 della legge n. 689 del 1981.
   L'omogeneita'  della  previsione  di accesso a tale forma di tutela
 giurisdizionale e' riaffermata dal successivo art. 218,  secondo  cui
 avverso  i  provvedimenti  prefettizi di sospensione della patente di
 guida, adottati quale sanzione accessoria a  sanzioni  amministrative
 pecuniarie,   "e'   ammessa  opposizione  ai  sensi  dell'art.  205".
 Previsione, questa,  che  ulteriormente  viene  ribadita  dall'ultimo
 periodo   del   denunciato   art.   223,  comma  5,  con  riferimento
 all'impugnabilita' del provvedimento di sospensione provvisoria della
 patente, adottato ai sensi del comma 3 dello stesso  articolo,  cioe'
 con  riguardo  alle  "altre ipotesi di reato per le quali e' prevista
 sanzione amministrativa accessoria della sospensione o  della  revoca
 della patente di guida".
   Un'interpretazione della denunciata disposizione, che escludesse la
 specifica  tutela  approntata dagli artt. 22 e 23 della legge n.  689
 del 1981 (di contenuto rescissorio  e  caratterizzata  dai  peculiari
 poteri  officiosi  affidati  al  Pretore,  nonche' dall'ampia area di
 incidenza della pronuncia sul  provvedimento  amministrativo)  per  i
 soli  casi  in  cui  dalla  violazione  delle  norme  di circolazione
 stradale  siano  derivati  lesioni  personali  od  omicidio  colposi,
 urterebbe  palesemente  contro  la delineata omogeneita' del sistema,
 determinando una divaricazione delle forme di ricorso al  giudice  (e
 conseguentemente  dei  relativi  regimi probatori e poteri decisori),
 che  non  troverebbe  giustificazione  alcuna,  tanto  piu'  ove   si
 consideri  la  maggiore  complessita'  dell'attivita'  istruttoria di
 ricostruzione e di valutazione  (anche  tecnico-peritale)  del  fatto
 produttivo  delle  lesioni o dell'omicidio colposi, rispetto a quella
 concernente le altre  ipotesi  di  reato  indicate  nella  denunciata
 norma.
   La  coerenza  del complessivo impianto delle garanzie costruito dal
 nuovo codice della strada rimane viceversa integra ove, al contrario,
 si ritenga estesa anche ai provvedimenti adottati ex art. 223,  comma
 2,  la  possibilita'  di  accesso  alla  indicata  tutela  davanti al
 Pretore.  Tutela che, del resto, da  nessun  dato  normativo  risulta
 espressamente   esclusa,   e   che   sarebbe  arbitrario  considerare
 implicitamente non ammessa per il solo fatto che nella  parte  finale
 del  successivo  comma 5 si ammette invece testualmente l'opposizione
 ai sensi dell'art.   205  avverso  il  provvedimento  di  sospensione
 disposto "nelle altre ipotesi di reato" indicate nel comma 3.
   Giova  ricordare  che  tali  altre  ipotesi  non  erano contemplate
 nell'originario testo dell'art. 223, il  quale  trattava  solo  delle
 sospensioni  disposte  nelle ipotesi di reato regolate dall'art. 222,
 commi 2 e 3, cioe' nei soli casi di lesioni o  di  omicidio  colposi.
 Per   cui   quell'espressa  previsione  puo'  essere  ragionevolmente
 ricondotta all'intendimento del legislatore del 1993 di  sottolineare
 che,  in dette ipotesi, e' bensi' escluso il ricorso al Ministero dei
 trasporti previsto avverso  il  provvedimento  di  sospensione  della
 patente di cui al comma 2, ma rimane pur sempre ammessa l'opposizione
 ai  sensi  dell'art.  205.    Opposizione  che  -  stante il generale
 richiamo fatto a  questa  stessa  norma  dall'art.  218,  comma  5  -
 costituisce  rimedio  esperibile  contro  tutti  i  provvedimenti  di
 sospensione della patente, e dunque e' da considerarsi ammessa sempre
 che non venga espressamente esclusa in singole fattispecie.
   Accogliendo -  nell'assenza  di  un  diritto  vivente,  non  ancora
 formatosi  in  argomento  -  una  consimile lettura adeguatrice della
 denunciata norma, in aderenza alla ratio  della  norma  stessa  e  di
 tutto   il   sistema,  rimane  superato  il  dubbio  di  legittimita'
 prospettato in parte qua con le ordinanze di rimessione.  E  che  per
 tale   interpretazione  occorra  optare,  piuttosto  che  per  quella
 contraria presupposta  da  dette  ordinanze,  discende  dal  generale
 principio ermeneutico, gia' enunciato e piu' volte ribadito da questa
 Corte,  secondo  cui  il giudice, nel procedere alla ricognizione del
 contenuto   normativo   della   disposizione   da   applicare,   deve
 costantemente  essere  guidato dalla preminente esigenza del rispetto
 dei princi'pi costituzionali  e  quindi,  ove  un'interpretazione  si
 riveli  confliggente  con  alcuno  di  essi, e' tenuto ad adottare le
 possibili  letture  alternative  ritenute   aderenti   al   parametro
 costituzionale,  altrimenti  vulnerato (v., fra le tante, sentenze n.
 499 e n. 149 del 1994).
   3.3.  -  Il  necessario  ricorso  al   detto   generale   principio
 ermeneutico    vale    anche   per   superare   il   diverso   dubbio
 d'illegittimita' costituzionale, prospettato dal solo Pretore  di  La
 Spezia,   relativamente  all'asserita  subordinazione  dell'esercizio
 dell'azione giudiziaria  alla  preventiva  proposizione  del  ricorso
 amministrativo diretto al Ministro dei trasporti.
   Al   riguardo   e'   da   rammentare  che  proprio  in  materia  di
 ricorribilita'  alla  tutela  giurisdizionale  avverso  provvedimenti
 sanzionatori  di  violazioni del codice della strada, questa Corte ha
 gia' ripetutamente precisato, per il caso di  previsione  legislativa
 del previo esperimento di ricorsi amministrativi, che allorquando non
 siano  comminate in modo espresso la preclusione o la decadenza della
 tutela giudiziaria, questa  deve  comunque  ritenersi  implicitamente
 consentita,  in  quanto diretta esplicazione dei princi'pi proclamati
 dall'art. 24 della Costituzione, cui l'intero sistema delle  garanzie
 deve  essere adeguato (sentenze nn. 311 e 255 del 1994 e ordinanza n.
 315 del 1995).
   Nella  specie,  la  norma  censurata  non  contiene  preclusioni  o
 condizionamenti di sorta; e dunque il  giudice  non  e'  tenuto  alla
 lettura  restrittiva  datane  dal  rimettente,  che  appare  in netto
 contrasto con la interpretazione adeguatrice come sopra fornita dalla
 Corte, conformandosi alla quale viceversa si dissolvono i prospettati
 dubbi di illegittimita' costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  non  fondate,  nei  sensi  di  cui  in
 motivazione,  le  questioni  di legittimita' costituzionale dell'art.
 223, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo
 codice  della  strada), cosi' come modificato dal decreto legislativo
 10 settembre 1993, n. 360, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24
 e 102 della Costituzione, dai Pretori di Salerno, di Bologna e di  La
 Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
                          Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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