COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995 

  Criteri ed indirizzi per il  coordinamento,  nelle  aree  depresse,
degli   investimenti   pubblici   oggetto   delle  singole  forme  di
programmazione negoziata, quali intese, accordi,  contratti  e  patti
previsti dall'art. 1 della legge 7 aprile 1995, n. 104, e dall'art. 8
della legge 8 agosto 1995, n. 341.
(GU n.47 del 26-2-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  32,
convertito  dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, che definisce le aree
depresse ed i diversi istituti della programmazione negoziata;
  Visto, in particolare, il secondo  comma  del  citato  art.  1  che
demanda  al CIPE, su proposta del Ministro del bilancio, d'intesa con
i Ministri interessati, l'approvazione delle intese, degli accordi  e
dei contratti di programma da stipulare;
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha integrato il citato art. 1,
inserendo  tra gli istituti della programmazione negoziata quello dei
patti territoriali ed ha attribuito al CIPE il compito di definire  i
contenuti  generali  e  le  modalita'  organizzative ed attuative dei
patti territoriali e di approvare i singoli patti da stipulare;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n.  488,  di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre
1992,  n.  415,  e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, che attribuiscono al Ministro del bilancio il  coordinamento,  la
programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento
pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;
  Vista  la propria deliberazione adottata nella seduta del 10 maggio
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  220  del  20  settembre
1995,  con  la  quale  e'  stata  dettata  la  disciplina  dei  patti
territoriali ed e' stata demandata al CIPE l'emanazione, su  proposta
del  Ministro del bilancio, di criteri e indirizzi per l'orientamento
ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole
forme  di  programmazione  negoziata  (accordi,  intese,   contratti,
patti);
  Vista  la  propria  deliberazione  adottata  nella  seduta  del  24
febbraio 1994, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  92  del  21
aprile  1994,  con  la  quale  e'  stata  dettata  la  disciplina dei
contratti di programma;
  Valutata  la  necessita'  che,  ai  fini  dell'approvazione,  siano
puntualmente   definiti   i  contenuti  dei  diversi  istituti  della
programmazione negoziata;
  Ritenuto opportuno adottare una  regolamentazione  flessibile  onde
consentire  il  piu' largo efficace utilizzo dei vari strumenti della
programmazione negoziata;
  Considerata    l'opportunita'    di    evitare    duplicazioni    e
sovrapposizioni   di   interventi   che   potrebbero   vanificare  il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo;
  Vista la proposta del Ministro del bilancio, competente in  materia
di coordinamento degli interventi nelle aree depresse;
                              Delibera:
  In  attuazione  di  quanto previsto dal punto 6 della deliberazione
del 10 maggio 1995, richiamata in premessa, sono emanati, per intese,
accordi, contratti di programma e  patti  territoriali  di  cui  alle
leggi  7  aprile  1995,  n. 104, e 8 agosto 1995, n. 341, finalizzati
agli interventi nelle aree depresse, i seguenti criteri ed indirizzi:
   1)  "Intesa  di programma" e' l'accordo tra soggetti istituzionali
competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano
a  collaborare  mettendo  a  disposizione  le   risorse   finanziarie
occorrenti  per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi
specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale anche se
non ancora globalmente definiti in termini di fattibilita'.  L'intesa
di programma, che costituisce atto preliminare di tipo strategico per
la realizzazione degli interventi, deve specificare:
     a)  le  amministrazioni  statali,  le regioni, gli enti pubblici
anche territoriali competenti per settore;
     b) il settore di intervento  e  gli  obiettivi  da  raggiungere,
definiti da un piano strategico;
     c)  le  azioni da intraprendere e le iniziative da realizzare da
parte di ciascun soggetto partecipante all'intesa;
     d) il quadro temporale in cui si articoleranno gli interventi ed
il loro collegamento funzionale;
     e) l'entita' delle risorse occorrenti che  ciascun  partecipante
si impegna a mettere a disposizione per le finalita' dell'intesa;
     f)  i  conseguenti  adempimenti, tra i quali anche la successiva
stipula di accordi, contratti di  programma,  patti  territoriali,  o
l'adozione   di   provvedimenti   amministrativi,  che  consentiranno
l'impegno  delle  risorse  finanziarie  e  la   realizzazione   degli
interventi oggetto dell'intesa.
  Nella  fase  redazionale dell'intesa di programma l'amministrazione
promotrice trasmettera' al Ministero del bilancio - cui e'  demandato
il coordinamento degli interventi nelle aree depresse ed il potere di
proposta  al  CIPE  di  approvazione  dei  singoli  accordi,  intese,
contratti  e  patti  da  stipulare  -  gli  elementi  posti  a   base
dell'intesa al fine della loro preventiva valutazione.
   2)  "Accordo  di  programma"  e' l'accordo promosso anche ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  da  una  amministrazione  centrale  con
soggetti  pubblici  e privati interessati quando, per l'attuazione di
interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata  e  coordinata
di  regioni,  enti  locali  e  altri  soggetti  pubblici  e privati e
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.  L'accordo  di
programma deve specificare:
     a)  l'oggetto dell'accordo, inteso come attuazione coordinata ed
integrata delle azioni di rispettiva competenza;
     b) le date di inizio e scadenza dell'accordo;
     c) l'amministrazione centrale promotrice dell'accordo;
     d) i soggetti pubblici e/o privati partecipanti all'accordo;
     e)  gli   interventi   di   competenza   di   ciascun   soggetto
partecipante,  il  relativo  costo,  le  date  di inizio e fine delle
attivita', il finanziamento e  la  rispettiva  copertura  nonche'  le
eventuali   garanzie,   i   rapporti   di  sinergia  ed  integrazione
intercorrenti tra gli interventi;
     f) le modalita' di coordinamento e di integrazione procedurale e
finanziaria;
     g)  i  destinatari  della  gestione  delle   opere   una   volta
realizzate,  precisando,  nel  caso  di  affidamento  a  consorzi  da
costituire, i tempi, i modi ed i vincoli per  la  costituzione  degli
stessi;
     h)  le  modalita'  di verifica e controllo dell'attuazione degli
interventi previsti dall'accordo;
     i)  le  modalita'  di  attivazione  delle  eventuali   procedure
sostitutive previste dalla disciplina di settore;
     l)  le  modalita' di definizione di eventuali controversie e gli
strumenti posti a garanzia dell'adempimento degli atti di  rispettiva
competenza da parte dei soggetti partecipanti all'accordo.
  Per  la  messa  a punto dell'accordo di programma l'amministrazione
proponente portera' a  conoscenza  del  Ministero  del  bilancio  gli
elementi  da  porre  a  base  dell'accordo.  Nelle fasi successive di
definizione e di attuazione dell'accordo, il Ministero del bilancio e
della programmazione economica  assicurera'  il  coordinamento  delle
azioni  di  competenza di ciascuno dei soggetti partecipanti, secondo
gli indirizzi sopra delineati, ai fini del pieno conseguimento  degli
obiettivi dell'accordo.
   3)  Il "contratto di programma" e' il contratto stipulato anche in
attuazione  di  un  accordo  o  di  un'intesa   di   programma,   tra
l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di
medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di
"programmazione  negoziata".  Il  contratto  di  programma  stesso e'
approvato dal  CIPE  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  modalita'
contenute   nella  deliberazione  del  24  febbraio  1994  citata  in
premessa.
   4) Il "patto territoriale" e' l'accordo tra  soggetti  pubblici  e
privati   per   l'individuazione,   ai   fini  di  una  realizzazione
coordinata,  di  interventi  di  diversa  natura   finalizzati   alla
promozione  dello  sviluppo locale nelle aree depresse del territorio
nazionale, in linea con gli obiettivi  e  gli  indirizzi  allo  scopo
definiti  nel  quadro comunitario di sostegno approvato con decisione
C(94) 1835 del 29 luglio 1994 dalla Commissione dell'Unione  europea.
Il patto territoriale - che puo' essere stipulato anche in attuazione
di  un'intesa  o  di  un  accordo  di  programma  -  per  consentirne
l'approvazione da parte del  CIPE,  deve  specificare,  nel  rispetto
dello schema allegato alla deliberazione del 10 maggio 1995:
     a) le date di inizio e scadenza del patto;
     b)  le  amministrazioni  locali o camere di commercio promotrici
del patto;
     c)  i  soggetti  privati  e  le  rappresentanze   di   categoria
interessate   che,  insieme  alle  amministrazioni  pubbliche  locali
promotrici, sottoscrivono il patto;
     d) il soggetto responsabile del patto;
     e) l'obiettivo e gli eventuali sottobiettivi, di  rilevanza  per
lo  sviluppo  locale,  coerenti  con quelli del quadro comunitario di
sostegno e dei documenti unici di programmazione per quanto concerne,
rispettivamente, le aree  di  cui  all'obiettivo  1  e  di  cui  agli
obiettivi 2 e 5 b;
     f)   gli   interventi   di   competenza   di   ciascun  soggetto
partecipante, il relativo costo, le  date  di  inizio  e  fine  delle
attivita',  il  finanziamento  e  la rispettiva copertura, nonche' le
obbligazioni assunte dalle parti sociali; saranno altresi' indicati i
rapporti  di  sinergia  ed   integrazione   intercorrenti   tra   gli
interventi;
     g)  il  costo, in particolare, delle infrastrutture di supporto,
che devono essere strettamente correlate all'iniziativa e non  devono
singolarmente o complessivamente, di norma eccedere l'ammontare delle
risorse destinate alla quota produttiva o promozionale;
     h)  i  destinatari della gestione delle infrastrutture una volta
realizzate  precisando,  nel  caso  di  affidamento  a  consorzi   da
costituire,  i  tempi,  i modi ed i vincoli per la costituzione degli
stessi;
     i) nel caso di interventi di reindustrializzazione, le modalita'
di gestione della manodopera da reimpiegare ed i  relativi  costi  in
termini  di trattamento di Cassa integrazione guadagni, indennita' di
mobilita', disoccupazione speciale;
     l) le modalita' di definizione di eventuali controversie  e  gli
strumenti  posti a garanzia dell'adempimento degli atti di rispettiva
competenza da parte dei soggetti partecipanti al patto;
     m) la metodologia adottata per la valutazione della redditivita'
dell'iniziativa.
  Nella fase redazionale del patto il soggetto promotore comunichera'
al Ministero del bilancio gli elementi posti alla base del  patto  al
fine di una loro valutazione.
  In  presenza  di  un  accordo  o  di  un'intesa  di  programma gia'
stipulata nell'ambito della  regione  in  cui  sono  localizzati  gli
interventi  previsti  dal  patto  deve essere certificata al CIPE, da
parte della regione, la coerenza degli obiettivi del patto con quelli
dell'accordo o dell'intesa. Al momento della sottoposizione  al  CIPE
dei   singoli  patti  da  stipulare  i  competenti  organi  regionali
dovranno, altresi', aver dichiarato esplicitamente la conformita' dei
medesimi   agli   indirizzi   di   programmazione    regionale,    di
pianificazione   territoriale   nonche'  agli  obiettivi  del  quadro
comunitario di sostegno e dei documenti unici di programmazione.
   5) Con successiva deliberazione  il  CIPE  provvedera'  a  dettare
criteri,   indirizzi   e  procedure  per  la  regolamentazione  degli
interventi previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto  legislativo  3
aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni.
    Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 35