Criteri ed indirizzi per il coordinamento, nelle aree depresse, degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata, quali intese, accordi, contratti e patti previsti dall'art. 1 della legge 7 aprile 1995, n. 104, e dall'art. 8 della legge 8 agosto 1995, n. 341.(GU n.47 del 26-2-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che definisce le aree depresse ed i diversi istituti della programmazione negoziata; Visto, in particolare, il secondo comma del citato art. 1 che demanda al CIPE, su proposta del Ministro del bilancio, d'intesa con i Ministri interessati, l'approvazione delle intese, degli accordi e dei contratti di programma da stipulare; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha integrato il citato art. 1, inserendo tra gli istituti della programmazione negoziata quello dei patti territoriali ed ha attribuito al CIPE il compito di definire i contenuti generali e le modalita' organizzative ed attuative dei patti territoriali e di approvare i singoli patti da stipulare; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministro del bilancio il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale; Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1995, con la quale e' stata dettata la disciplina dei patti territoriali ed e' stata demandata al CIPE l'emanazione, su proposta del Ministro del bilancio, di criteri e indirizzi per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata (accordi, intese, contratti, patti); Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 24 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale e' stata dettata la disciplina dei contratti di programma; Valutata la necessita' che, ai fini dell'approvazione, siano puntualmente definiti i contenuti dei diversi istituti della programmazione negoziata; Ritenuto opportuno adottare una regolamentazione flessibile onde consentire il piu' largo efficace utilizzo dei vari strumenti della programmazione negoziata; Considerata l'opportunita' di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi che potrebbero vanificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; Vista la proposta del Ministro del bilancio, competente in materia di coordinamento degli interventi nelle aree depresse; Delibera: In attuazione di quanto previsto dal punto 6 della deliberazione del 10 maggio 1995, richiamata in premessa, sono emanati, per intese, accordi, contratti di programma e patti territoriali di cui alle leggi 7 aprile 1995, n. 104, e 8 agosto 1995, n. 341, finalizzati agli interventi nelle aree depresse, i seguenti criteri ed indirizzi: 1) "Intesa di programma" e' l'accordo tra soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale anche se non ancora globalmente definiti in termini di fattibilita'. L'intesa di programma, che costituisce atto preliminare di tipo strategico per la realizzazione degli interventi, deve specificare: a) le amministrazioni statali, le regioni, gli enti pubblici anche territoriali competenti per settore; b) il settore di intervento e gli obiettivi da raggiungere, definiti da un piano strategico; c) le azioni da intraprendere e le iniziative da realizzare da parte di ciascun soggetto partecipante all'intesa; d) il quadro temporale in cui si articoleranno gli interventi ed il loro collegamento funzionale; e) l'entita' delle risorse occorrenti che ciascun partecipante si impegna a mettere a disposizione per le finalita' dell'intesa; f) i conseguenti adempimenti, tra i quali anche la successiva stipula di accordi, contratti di programma, patti territoriali, o l'adozione di provvedimenti amministrativi, che consentiranno l'impegno delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi oggetto dell'intesa. Nella fase redazionale dell'intesa di programma l'amministrazione promotrice trasmettera' al Ministero del bilancio - cui e' demandato il coordinamento degli interventi nelle aree depresse ed il potere di proposta al CIPE di approvazione dei singoli accordi, intese, contratti e patti da stipulare - gli elementi posti a base dell'intesa al fine della loro preventiva valutazione. 2) "Accordo di programma" e' l'accordo promosso anche ai sensi delle vigenti disposizioni da una amministrazione centrale con soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. L'accordo di programma deve specificare: a) l'oggetto dell'accordo, inteso come attuazione coordinata ed integrata delle azioni di rispettiva competenza; b) le date di inizio e scadenza dell'accordo; c) l'amministrazione centrale promotrice dell'accordo; d) i soggetti pubblici e/o privati partecipanti all'accordo; e) gli interventi di competenza di ciascun soggetto partecipante, il relativo costo, le date di inizio e fine delle attivita', il finanziamento e la rispettiva copertura nonche' le eventuali garanzie, i rapporti di sinergia ed integrazione intercorrenti tra gli interventi; f) le modalita' di coordinamento e di integrazione procedurale e finanziaria; g) i destinatari della gestione delle opere una volta realizzate, precisando, nel caso di affidamento a consorzi da costituire, i tempi, i modi ed i vincoli per la costituzione degli stessi; h) le modalita' di verifica e controllo dell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo; i) le modalita' di attivazione delle eventuali procedure sostitutive previste dalla disciplina di settore; l) le modalita' di definizione di eventuali controversie e gli strumenti posti a garanzia dell'adempimento degli atti di rispettiva competenza da parte dei soggetti partecipanti all'accordo. Per la messa a punto dell'accordo di programma l'amministrazione proponente portera' a conoscenza del Ministero del bilancio gli elementi da porre a base dell'accordo. Nelle fasi successive di definizione e di attuazione dell'accordo, il Ministero del bilancio e della programmazione economica assicurera' il coordinamento delle azioni di competenza di ciascuno dei soggetti partecipanti, secondo gli indirizzi sopra delineati, ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi dell'accordo. 3) Il "contratto di programma" e' il contratto stipulato anche in attuazione di un accordo o di un'intesa di programma, tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di "programmazione negoziata". Il contratto di programma stesso e' approvato dal CIPE nel rispetto dei criteri e delle modalita' contenute nella deliberazione del 24 febbraio 1994 citata in premessa. 4) Il "patto territoriale" e' l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C(94) 1835 del 29 luglio 1994 dalla Commissione dell'Unione europea. Il patto territoriale - che puo' essere stipulato anche in attuazione di un'intesa o di un accordo di programma - per consentirne l'approvazione da parte del CIPE, deve specificare, nel rispetto dello schema allegato alla deliberazione del 10 maggio 1995: a) le date di inizio e scadenza del patto; b) le amministrazioni locali o camere di commercio promotrici del patto; c) i soggetti privati e le rappresentanze di categoria interessate che, insieme alle amministrazioni pubbliche locali promotrici, sottoscrivono il patto; d) il soggetto responsabile del patto; e) l'obiettivo e gli eventuali sottobiettivi, di rilevanza per lo sviluppo locale, coerenti con quelli del quadro comunitario di sostegno e dei documenti unici di programmazione per quanto concerne, rispettivamente, le aree di cui all'obiettivo 1 e di cui agli obiettivi 2 e 5 b; f) gli interventi di competenza di ciascun soggetto partecipante, il relativo costo, le date di inizio e fine delle attivita', il finanziamento e la rispettiva copertura, nonche' le obbligazioni assunte dalle parti sociali; saranno altresi' indicati i rapporti di sinergia ed integrazione intercorrenti tra gli interventi; g) il costo, in particolare, delle infrastrutture di supporto, che devono essere strettamente correlate all'iniziativa e non devono singolarmente o complessivamente, di norma eccedere l'ammontare delle risorse destinate alla quota produttiva o promozionale; h) i destinatari della gestione delle infrastrutture una volta realizzate precisando, nel caso di affidamento a consorzi da costituire, i tempi, i modi ed i vincoli per la costituzione degli stessi; i) nel caso di interventi di reindustrializzazione, le modalita' di gestione della manodopera da reimpiegare ed i relativi costi in termini di trattamento di Cassa integrazione guadagni, indennita' di mobilita', disoccupazione speciale; l) le modalita' di definizione di eventuali controversie e gli strumenti posti a garanzia dell'adempimento degli atti di rispettiva competenza da parte dei soggetti partecipanti al patto; m) la metodologia adottata per la valutazione della redditivita' dell'iniziativa. Nella fase redazionale del patto il soggetto promotore comunichera' al Ministero del bilancio gli elementi posti alla base del patto al fine di una loro valutazione. In presenza di un accordo o di un'intesa di programma gia' stipulata nell'ambito della regione in cui sono localizzati gli interventi previsti dal patto deve essere certificata al CIPE, da parte della regione, la coerenza degli obiettivi del patto con quelli dell'accordo o dell'intesa. Al momento della sottoposizione al CIPE dei singoli patti da stipulare i competenti organi regionali dovranno, altresi', aver dichiarato esplicitamente la conformita' dei medesimi agli indirizzi di programmazione regionale, di pianificazione territoriale nonche' agli obiettivi del quadro comunitario di sostegno e dei documenti unici di programmazione. 5) Con successiva deliberazione il CIPE provvedera' a dettare criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni. Roma, 20 novembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 35