Estensione alle societa' partecipate non saccarifere delle disposizioni di cui alla deliberazione 26 marzo 1993, con la quale viene determinato il termine di decorrenza del periodo massimo d'intervento della RIBS S.p.a. al capitale sociale delle societa' partecipate.(GU n.47 del 26-2-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero; Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, recante nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede altresi' lo sviluppo delle attivita' agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera; Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, concernente il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse comunitarie e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero nonche' modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero; Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", ed in particolare l'art. 2, comma 7, che estende i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero della RIBS S.p.a. anche in altri settori della produzione agricola; Vista la propria delibera in data 26 marzo 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1993, con la quale viene determinato il termine di decorrenza del periodo massimo d'intervento della RIBS S.p.a. al capitale sociale delle societa' partecipate saccarifere; Ritenuto opportuno, per effetto delle succitate leggi n. 209/90 e n. 236/93, estendere le disposizioni di cui alla propria delibera 26 marzo 1993, precedentemente citata, anche alle societa' partecipate non saccarifere; Vista la nota SI 192 del 24 ottobre 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali propone di estendere le disposizioni di cui alla citata delibera 26 marzo 1993, anche alle societa' partecipate non saccarifere; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali; Delibera: Per effetto dell'art. 1, comma 2, della legge n. 209/90 e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 236/93, le disposizioni di cui alla delibera CIPE 26 marzo 1993, citata nelle premesse sono estese a tutte le societa' nelle quali la RIBS partecipi al capitale sociale. Roma, 21 dicembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 27