Direttive per la revisione delle tariffe autostradali ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.(GU n.47 del 26-2-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Viste le leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, recanti disposizioni in materia di concessioni autostradali e di rilascio della garanzia dello Stato a favore di consorzi e societa' a prevalente capitale pubblico; Visto l'art. 16 della citata legge n. 729/1961, nonche' la legge 28 marzo 1968, n. 385, che hanno attribuito direttamente alla societa' Autostrade, del gruppo IRI, la concessione di costruzione ed esercizio di una rete autostradale; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente il piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale; Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali; Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali; Vista la propria delibera in data 21 settembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1993, con la quale sono state emanate direttive in attuazione al disposto del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 498/1992; Considerato che, ai sensi della citata delibera, le tariffe di pedaggio autostradale debbono essere fissate, con i criteri da stabilire in via generale per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi, in sede di rilascio o revisione della concessione, sulla base, in particolare, del piano finanziario da redigere in conformita' ad un modello unificato approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro; Vista la propria delibera del 7 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1995, con la quale sono state emanate ulteriori direttive per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi; Vista la delibera dell'8 agosto 1995 con la quale questo Comitato, nell'esprimere il parere di cui alla decisione n. 172/1995 del Consiglio di Stato, ha confermato le determinazioni di cui al punto 11 della citata delibera del 21 settembre 1993, come meglio definite al punto 2.2 della delibera del 7 dicembre 1994 piu' volte richiamata, in ordine della base su cui applicare l'aumento tariffario del 4%; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione di autorita' di regolazione per taluni servizi di pubblica utilita'; Viste le proprie determinazioni assunte il 20 novembre 1995 in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe; Vista la proposta del Ministro dei lavori pubblici, trasmessa con nota n. 10472/28/133 del 19 dicembre 1995; Ritenuto di adeguare la disciplina dettata in via transitoria per il settore autostradale ai principi relativi ai servizi di pubblica utilita', tenendo peraltro conto delle specificita' del settore medesimo, e considerata - in tale contesto - l'opportunita' di prevedere una formula per la revisione periodica delle tariffe di pedaggio intesa a determinare le variazioni tariffarie massime ammesse nell'arco del quadriennio 1996-99 ed a consentire la realizzazione di maggiori recuperi di produttivita', fissandone i tassi di crescita; Considerato che per la tangenziale di Napoli sono in vigore tariffe di gran lunga inferiori alla media di quelle praticate sulle altre autostrade; Ritenuto opportuno stabilire uno specifico aumento per la suddetta tangenziale di Napoli in relazione alla necessita' di contenere gli oneri a carico dello Stato correlati all'applicazione del disposto dell'art. 12 della legge n. 531/1982; Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici; Acquisito il concerto sulla citata proposta del Ministro dei lavori pubblici espresso, in seduta, dai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Delibera: 1. Adeguamento periodico delle tariffe autostradali. 1.1. Le tariffe di pedaggio autostradale vengono adeguate, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base della seguente formula: (delta)T = a ((delta)P - X) - (1 - a) (delta)V dove (delta)T = variazione percentuale delle tariffe applicabile con decorrenza 1 gennaio; a = rappresenta la quota dei costi di gestione che risentono dell'andamento del costo della vita rispetto al totale dei costi di esercizio strettamente inerenti alla concessione; tale parametro viene fissato per l'anno 1996 nello 0,75 e sara' successivamente determinato sulla base delle indicazioni desunte dal quadro informativo definito ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; (delta)P = tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito ai dodici mesi dell'anno precedente a quello di decorrenza dell'adeguamento tariffario e calcolato sulla base del dato preconsuntivo ISTAT del mese di dicembre; X = rappresenta l'incremento percentuale annuo della produttivita' attesa, che viene determinato nella misura dello 0,80 per il 1996, dell'1,40 per il 1997 e del 2,00 dal 1998; (delta)V = variazione percentuale del volume di traffico, espresso in chilometri percorsi, relativa ai dodici mesi che terminano il 30 giugno immediatamente anteriore alla decorrenza dell'adeguamento tariffario rispetto ai corrispondenti dodici mesi precedenti ai primi. Ai fini dei conteggi (delta)P e (delta)V vanno assunte in termini di unita' percentuali arrotondate (per eccesso o per difetto) alla frazione centesimale piu' prossima. Analogo arrotondamento alla frazione centesimale di punto percentuale va operato per (delta)T, quale risultante dall'applicazione della formula sopra riportata. 1.2. Gli adeguamenti tariffari sono resi attuativi, anche nelle more dell'approvazione delle nuove convenzioni, con decreto emanato ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 498/1992. 1.3. Le convenzioni potranno prevedere, a parita' di gettito degli introiti di pedaggio, un regime di flessibilita' nell'articolazione delle tariffe, da attuare, su motivate proposte del concessionario, previa approvazione del concedente. 2. Disposizioni specifiche per il 1996. 2.1. La decorrenza degli adeguamenti tariffari sara' fissata nel decreto da emanarsi, come previsto al punto 1.2, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 498/1992. 2.2. Al fine di contenere l'onere a carico dello Stato per l'integrazione dei minori introiti di pedaggio della Societa' tangenziale di Napoli derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' autorizzato per la stessa societa', con la decorrenza stabilita nel decreto di cui al punto 2.1, un incremento del 12% delle tariffe in vigore. L'arrotondamento del pedaggio finale all'utente viene effettuato alle cinquanta lire. 3. Verifiche. Ai fini di consentire l'effettuazione sistematica delle verifiche previste al punto 5 della delibera del 7 dicembre 1994, l'ANAS fornira' indicazioni alle concessionarie affinche', a decorrere dall'esercizio in corso, nelle note integrative ai bilanci di esercizio vengano inseriti dati mensili sui volumi di traffico espressi in chilometri percorsi e riferiti al traffico pagante, suddiviso nelle categorie di veicoli pesanti e di veicoli leggeri, nonche' dati analoghi per gli anni precedenti interessati dall'applicazione della formula revisionale. 4. Clausole finali. 4.1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera questo Comitato formulera' ulteriori indicazioni circa i criteri di redazione dei piani finanziari e di predisposizione del modello unificato di piano finanziario. 4.2. Restano confermati i contenuti delle delibere 21 settembre 1993 e 7 dicembre 1994 che non siano modificati dalla presente delibera. Roma, 21 dicembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 20 febbraio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 50