COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1995 

  Direttive per la determinazione, in via transitoria, della quota di
tariffa del servizio di fognatura per l'anno 1996.
(GU n.47 del 26-2-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visti  gli  articoli  16  e seguenti della legge 10 maggio 1976, n.
319, come successivamente modificata ed  integrata,  articoli  con  i
quali  e' stato posto a carico degli utenti il pagamento di un canone
o diritto per i servizi di fognatura e depurazione  da  corrispondere
secondo apposita tariffa;
  Visti l'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito
dalla  legge  9  agosto 1986, n. 488, e l'art. 7 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,
con  i  quali  sono  stati  stabiliti  i  limiti   massimi   per   la
determinazione  della  tariffa del canone o diritto di cui sopra, per
la parte relativa al servizio di fognatura;
  Vista la  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  che  detta  una  nuova
disciplina  intesa  ad  assicurare  maggiore efficienza nell'utilizzo
delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e
visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo  1995,  n.  79,
convertito  dalla  legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo
Comitato di fissare - sino all'elaborazione del  metodo  normalizzato
di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri,
parametri  e  limiti  per  la  determinazione  e  l'adeguamento delle
tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento  alle  quote
di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
  Visto   l'art.  9  del  decreto-legge  27  ottobre  1995,  n.  444,
convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
  Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1995,  con  la  quale
sono   state   dettate   direttive  per  la  determinazione,  in  via
transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1996;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n.  549,  che  all'art.  3,  commi
42-47,  reca  disposizioni  in  materia  di fissazione della quota di
tariffa riferita al servizio di depurazione;
  Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici e  dell'ambiente  n.
22436/ARS/M/DI/VDA del 22 dicembre 1995;
  Viste  le  indicazioni  in materia di politica tariffaria contenute
nella relazione previsionale e programmatica per il 1996;
  Condivisa l'opportunita' di emanare direttive per la determinazione
delle  tariffe  per  il  servizio  di  fognatura,  nelle  more  della
definizione  del  metodo normalizzato di cui alla richiamata legge n.
36/1994;
  Ritenuto  di  adottare  la  stessa  impostazione  seguita  per   la
fissazione  delle  tariffe  di  acquedotto  e di confermare quindi di
massima, proprio in relazione alla evidenziata  transitorieta'  della
disciplina  dettata  dalla  presente delibera, l'attuale sistematica,
prevedendo peraltro che il volume di acqua venga determinato  secondo
le  indicazioni  di  cui  all'art.  14,  commi  3 e 4, della legge n.
36/1994;
  Udita  la  relazione   del   Ministro   dei   lavori   pubblici   e
dell'ambiente;
  Acquisito il concerto, espresso in seduta, dal Sottosegretario alle
finanze;
                              Delibera:
  Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31
dicembre  1996  gli enti gestori determinano le quote del servizio di
fognatura sulla base delle seguenti direttive:
   1) per le utenze  relative  agli  insediamenti  classificati  come
civili  dall'art.  1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544,
convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17
della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la quota di tariffa e'  fissata
in  L.  170  al  metro cubo. Ai fini della determinazione della quota
tariffaria di cui al presente punto il volume dell'acqua scaricata e'
determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3,  della  legge  5  gennaio
1994 n. 36;
   2)  per  le  utenze  relative agli insediamenti classificati quali
insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art.  1-quater  del
citato   decreto-legge   n.   544/1976,  convertito  dalla  legge  n.
690/1976, la quota  di  tariffa  e'  determinata,  sulla  base  della
quantita'  delle  acque reflue scaricate, mediante applicazione della
formula tipo, fissata con decreto del Presidente della Repubblica  24
maggio  1977, in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, della legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e
delle  relative  tariffe  gia'  stabilite dalle regioni sulla base di
detta formula;
   3) possono essere applicati incrementi fino ad un massimo  di  3,5
punti  percentuali  qualora  debbano  essere  effettuati investimenti
strettamente necessari per  garantire  la  normale  efficienza  degli
impianti  e  per  realizzare  gli obiettivi qualitativi fissati dalla
vigente legislazione, in particolare mediante estensione  della  rete
per allacci di nuove utenze.
  L'aumento massimo puo' essere applicato in presenza di investimenti
che  raggiungano  almeno  1/4 del fatturato previsto per l'anno 1996;
mentre nel caso di rapporti inferiori si procede  per  interpolazione
lineare.
    Roma, 29 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 20 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 51