Direttive per la determinazione, in via transitoria, della quota di tariffa del servizio di fognatura per l'anno 1996.(GU n.47 del 26-2-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319, come successivamente modificata ed integrata, articoli con i quali e' stato posto a carico degli utenti il pagamento di un canone o diritto per i servizi di fognatura e depurazione da corrispondere secondo apposita tariffa; Visti l'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e l'art. 7 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con i quali sono stati stabiliti i limiti massimi per la determinazione della tariffa del canone o diritto di cui sopra, per la parte relativa al servizio di fognatura; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539; Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1995, con la quale sono state dettate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1996; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione; Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente n. 22436/ARS/M/DI/VDA del 22 dicembre 1995; Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1996; Condivisa l'opportunita' di emanare direttive per la determinazione delle tariffe per il servizio di fognatura, nelle more della definizione del metodo normalizzato di cui alla richiamata legge n. 36/1994; Ritenuto di adottare la stessa impostazione seguita per la fissazione delle tariffe di acquedotto e di confermare quindi di massima, proprio in relazione alla evidenziata transitorieta' della disciplina dettata dalla presente delibera, l'attuale sistematica, prevedendo peraltro che il volume di acqua venga determinato secondo le indicazioni di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge n. 36/1994; Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente; Acquisito il concerto, espresso in seduta, dal Sottosegretario alle finanze; Delibera: Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 gli enti gestori determinano le quote del servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive: 1) per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'art. 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la quota di tariffa e' fissata in L. 170 al metro cubo. Ai fini della determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto il volume dell'acqua scaricata e' determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 gennaio 1994 n. 36; 2) per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-quater del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa e' determinata, sulla base della quantita' delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe gia' stabilite dalle regioni sulla base di detta formula; 3) possono essere applicati incrementi fino ad un massimo di 3,5 punti percentuali qualora debbano essere effettuati investimenti strettamente necessari per garantire la normale efficienza degli impianti e per realizzare gli obiettivi qualitativi fissati dalla vigente legislazione, in particolare mediante estensione della rete per allacci di nuove utenze. L'aumento massimo puo' essere applicato in presenza di investimenti che raggiungano almeno 1/4 del fatturato previsto per l'anno 1996; mentre nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. Roma, 29 dicembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 20 febbraio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 51