Con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 sono
state approvate le "norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione
ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione".
L'applicazione di tali norme ha suscitato frequenti dubbi
interpretativi circa le modalita' di redazione delle relazioni
geologica e geotecnica, anche in riferimento alle competenze
professionali fra geologi e ingegneri, per cui vari quesiti sono
stati formulati da amministrazioni pubbliche incaricate di approvare
progetti, da ordini professionali e da associazioni di categoria.
La rilevanza e la delicatezza delle questioni sopracitate, con
particolare riguardo alla sicurezza delle costruzioni ed alla tutela
della pubblica incolumita', pongono l'obbligo a questa aministrazione
di fornire i seguenti chiarimenti e precisazioni, nel rispetto dei
pareri recentemente emessi, sullo specifico argomento,
rispettivamente, dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nell'adunanza del 17 dicembre 1993, e dal Consiglio
di Stato, nell'adunanza generale del 2 giugno 1994.
Anzitutto, si rammenta che sia la relazione geologica, sia la
relazione geotecnica, sono prescritte dal decreto in parola, per la
realizzazione delle opere ivi indicate alle lettere E (manufatti di
materiali sciolti), F (gallerie e manufatti sotterranei), G
(stabilita' dei pendii naturali e dei fronti di scavo), H
(fattibilita' geotecnica di opere su grandi aree), I (discariche e
colmate), L (emungimenti da falde idriche), M (consolidamento di
terreni) ed O (ancoraggi).
Per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere C (opere
di fondazione), D (opere di sostegno) ed N (drenaggi e filtri) e'
invece richiesta la sola relazione geotecnica, salvo che gli
interventi stessi ricadano in zone classificate sismiche o soggette a
vincoli particolari; in tal caso sono richieste entrambe le
relazioni.
Riguardo alla finalita' ed ai contenuti delle relazioni in parola
si precisa che la relazione geologica comprende, fondamentalmente, lo
studio dell'inquadramento geologico dei luoghi sulla base delle
conoscenze della geologia regionale, la identificazione delle
formazioni presenti nel sito; lo studio dei tipi litologici e della
struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo. Per effettuare tale
studio e per fornire tali informazioni occorrono specifiche indagini
geologiche, sul campo ed in laboratorio.
La relazione geologica, pertanto, prende in esame ed interpreta
tutte le operazioni conoscitive riguardanti i caratteri naturali e
fisici dei terreni e delle rocce riferite ad una fase che precede la
definizione dei parametri tecnici di progetto; definizione,
quest'ultima, che compete alla relazione geotecnica.
Ai fini della sottoscrizione dei relativi atti il geologo ha la
competenza a redigere la relazione geologica con le relative
caratterizzazioni oltre che a programmare ed interpretare le indagini
geologiche necessarie.
Riguardo alle finalita' ed ai contenuti della relazione geotecnica,
questa ha lo scopo di definire il comportamento meccanico del volume
di terreno che e' influenzato, direttamente od indirettamente, dalla
costruzione del manufatto e che, a sua volta, influenza il
comportamento del manufatto stesso (volume significativo).
Anche con riferimento al paragrafo B.5 del decreto ministeriale 11
marzo 1988 il contenuto della relazione geotecnica si riconduce ai
seguenti punti essenziali:
relazione sui criteri adottati per l'impostazione delle indagini
in sito ed in laboratorio, esposizione dei risultati ed
interpretazione critica degli stessi. E' bene precisare, in
proposito, che le indagini geotecniche si differenziano da quelle
geologiche e corredano la relazione geotecnica;
caratterizzazione geotecnica del terreno interessato dall'opera,
correlata con la relazione geologica. La caratterizzazione geotecnica
consiste nella modellazione del terreno, da parte del progettista,
con riguardo sia al tipo di terreno, sia al tipo di problema e alle
caratteristiche dell'opera da realizzare; tale fase comporta anche la
definizione numerica dei parametri caratteristici del modello
adottato;
calcolo degli sforzi e delle deformazioni, verifiche di stabilita'
del complesso terreno-struttura, studio delle modalita' esecutive e
relative prescrizioni, piano dei controlli in corso d'opera e in
esercizio.
Le suddette tematiche rappresentano aspetti tra loro strettamente
connessi ed inscindibili dal contesto progettuale dell'intervento, di
cui soltanto il progettista ha piena ed esclusiva responsabilita' e
pertanto la redazione della relazione geotecnica rientra nell'ambito
della esclusiva competenza dello stesso progettista.
Il progettista potra' avvalersi, per lo specifico studio
geotecnico, come per altri aspetti, della collaborazione di altri
professionisti qualificati negli specifici settori, i quali potranno
sottoscrivere la predetta relazione, unitamente al progettista
medesimo.
Il Ministro: BARATTA
Registrata alla Corte dei conti il 29 gennaio 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 55