IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale e' stato
disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;
Considerata l'opportunita' di prorogare per il corrente anno il
termine del 31 gennaio per il pagamento dell'onere per le pesche
speciali di cui all'art. 30 del decreto suindicato, al fine di
consentire alle imprese di pesca la valutazione dei tipi di pesca che
intendono effettivamente esercitare;
Tenuto conto altresi' che esistono navi non operanti e attualmente
in disarmo in attesa del perfezionamento delle procedure
amministrative per il ritiro definitivo dall'attivita' di pesca;
Decreta:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale
26 luglio 1995, e' prorogato per il corrente anno al 30 giugno 1996.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 31 gennaio 1996
Il Ministro: LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 53