N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1995

                                N. 172
   Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal  giudice  per  le  udienze
 preliminari  presso  il  tribunale  per  i  minorenni  di  Ancona nel
 procedimento penale a carico di D.D.  ed altra
 Immigrazione   -   Immigrati   extracomunitari   -   Regolamentazione
    dell'ingresso  e  soggiorno  nel territorio nazionale  operata con
    decreto-legge - Carenza dei presupposti di necessita' e urgenza.
 (D.-L. 18 novembre 1995, n. 489).
 (Cost., art. 77).
(GU n.10 del 6-3-1996 )
                 IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI
   Visti gli atti  del  proc.  n.  9/94  g.u.p.  nei  confronti  degli
 imputati  minorenni  D.D.  e D.F. (la cui identita' e' accertabile in
 atti);
   Rilevato che  il  p.m.  ha  prospettato,  all'udienza  preliminare,
 previa  richiesta  di espulsione dei minori suddetti, la questione di
 illegittimita' costituzionale relativa alla violazione degli artt. 25
 e 77 della Costituzione da parte del Governo che  ha  legiferato  per
 decreto-legge  con  il  d.-l.  n.  489/1995  in  materia  di politica
 dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno
 nel territorio nazionale dei cittadini  dei  paesi  non  appartenenti
 all'unione europea;
   Ritenuto,  a  tal proposito, che effettivamente sussista il profilo
 di illegittimita' costituzionale del decreto  citato,  non  potendosi
 ravvisare il presupposto della straordinaria necessita' ed urgenza di
 provvedere  in  materia di soggiorno dei cittadini dei Paesi suddetti
 nel  territorio  nazionale,  in   quanto,   negli   anni   successivi
 all'entrata  in  vigore  della legge 28 febbraio 1990 n. 39, i flussi
 d'immigrazione dai Paesi non  appartenenti  all'Unione  europea  e  i
 problemi  relativi al soggiorno degli immigrati sono stati oggetto di
 attenta osservazione e di ampia discussione politico-culturale;
   Ritenuto, pertanto, che il problema dell'immigrazione,  proprio  in
 quanto  ampiamente conosciuto e tollerato, non possa considerarsi una
 tematica  sorta  improvvisamente   e   imprevedibilmente,   tale   da
 richiedere  un  intervento  legislativo di carattere straordinario ed
 urgente, al punto da  non  poter  essere  affrontata  e  risolta  dal
 Parlamento con le ordinarie procedure di legge;
   Rilevato,  inoltre  che  nel  suddetto decreto, pur affermandosi la
 sussistenza  della  necessita'  ed  urgenza  straordinaria,  non   si
 indicano gli elementi che vanno ad integrare tali requisiti;
   Rilevato  che  la  Corte  costituzionale con sentenza n. 29/1995 ha
 affermato  la  propria  competenza   a   valutare   l'esistenza   dei
 presupposti  di  necessita'  ed  urgenza richiesti dall'art. 77 della
 Costituzione   per   l'emanazione   dei   decreti-legge   da    parte
 dell'esecutivo  e  che  in  mancanza  di  tali  effettive  situazioni
 straordinarie la  decretazione  d'urgenza  appare  incompatibile  con
 l'importanza  sociale  e  personale  della  legislazione  in  materia
 d'immigrazione anche in relazione all'elevata probabilita'  (come  si
 evince  da  recenti  passate  esperienze)  che  si  pervenga  ad  una
 formulazione normativa priva di chiarezza e di precisione che solo in
 materia penale rispettano il principio di cui agli artt.    24  e  25
 della Costituzione;
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale prospettata  dal  p.m.  per  violazione
 dell'art.  77 della Costituzione quanto ai presupposti dell'esercizio
 del potere legislativo da parte del Governo;
   Sospende il procedimento avviato dal p.m.  all'odierna  udienza  ai
 sensi  dell'art.  7-bis  d.P.R.  cit.,  non  essendone  evidentemente
 possibile la continuazione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale,  non appena saranno pervenute in cancelleria tutte le
 notifiche disposte alle parti, tramite i carabinieri territorialmente
 competenti,  delegando  all'uopo  il  Nucleo   Tribunale   Traduzioni
 Carabinieri di Ancona;
   Ordina  quindi  che,  a  cura  della  cancelleria,  l'ordinanza  di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
 parti  (imputati,  persone  offese,  difensore   degli   imputati   e
 Procuratore  della  Repubblica),  nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
     Ancona, addi' 29 novembre 1995
                        Il giudice:  De Angelis
 96C0249