N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1995
N. 172 Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal giudice per le udienze preliminari presso il tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento penale a carico di D.D. ed altra Immigrazione - Immigrati extracomunitari - Regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale operata con decreto-legge - Carenza dei presupposti di necessita' e urgenza. (D.-L. 18 novembre 1995, n. 489). (Cost., art. 77).(GU n.10 del 6-3-1996 )
IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI Visti gli atti del proc. n. 9/94 g.u.p. nei confronti degli imputati minorenni D.D. e D.F. (la cui identita' e' accertabile in atti); Rilevato che il p.m. ha prospettato, all'udienza preliminare, previa richiesta di espulsione dei minori suddetti, la questione di illegittimita' costituzionale relativa alla violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione da parte del Governo che ha legiferato per decreto-legge con il d.-l. n. 489/1995 in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'unione europea; Ritenuto, a tal proposito, che effettivamente sussista il profilo di illegittimita' costituzionale del decreto citato, non potendosi ravvisare il presupposto della straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in materia di soggiorno dei cittadini dei Paesi suddetti nel territorio nazionale, in quanto, negli anni successivi all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1990 n. 39, i flussi d'immigrazione dai Paesi non appartenenti all'Unione europea e i problemi relativi al soggiorno degli immigrati sono stati oggetto di attenta osservazione e di ampia discussione politico-culturale; Ritenuto, pertanto, che il problema dell'immigrazione, proprio in quanto ampiamente conosciuto e tollerato, non possa considerarsi una tematica sorta improvvisamente e imprevedibilmente, tale da richiedere un intervento legislativo di carattere straordinario ed urgente, al punto da non poter essere affrontata e risolta dal Parlamento con le ordinarie procedure di legge; Rilevato, inoltre che nel suddetto decreto, pur affermandosi la sussistenza della necessita' ed urgenza straordinaria, non si indicano gli elementi che vanno ad integrare tali requisiti; Rilevato che la Corte costituzionale con sentenza n. 29/1995 ha affermato la propria competenza a valutare l'esistenza dei presupposti di necessita' ed urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione per l'emanazione dei decreti-legge da parte dell'esecutivo e che in mancanza di tali effettive situazioni straordinarie la decretazione d'urgenza appare incompatibile con l'importanza sociale e personale della legislazione in materia d'immigrazione anche in relazione all'elevata probabilita' (come si evince da recenti passate esperienze) che si pervenga ad una formulazione normativa priva di chiarezza e di precisione che solo in materia penale rispettano il principio di cui agli artt. 24 e 25 della Costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale prospettata dal p.m. per violazione dell'art. 77 della Costituzione quanto ai presupposti dell'esercizio del potere legislativo da parte del Governo; Sospende il procedimento avviato dal p.m. all'odierna udienza ai sensi dell'art. 7-bis d.P.R. cit., non essendone evidentemente possibile la continuazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, non appena saranno pervenute in cancelleria tutte le notifiche disposte alle parti, tramite i carabinieri territorialmente competenti, delegando all'uopo il Nucleo Tribunale Traduzioni Carabinieri di Ancona; Ordina quindi che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti (imputati, persone offese, difensore degli imputati e Procuratore della Repubblica), nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Ancona, addi' 29 novembre 1995 Il giudice: De Angelis 96C0249