N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1995

                                N. 186
   Ordinanza emessa il 22 novembre 1995 dal tribunale  di  Milano  nel
 procedimento penale a carico di C. D. R. ed altro
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
    tribunale  della  liberta',   ha   concorso   a   pronunciare   un
    provvedimento  sulla liberta' personale nei confronti dello stesso
    imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni  di  giudice
    del  dibattimento  -  Omessa previsione - Lesione del principio di
    eguaglianza - Compressione del diritto di  difesa  -  Richiamo  ai
    principi  espressi  dalla  Corte  costituzionale nella sentenza n.
    432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.10 del 6-3-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza in relazione alla questione di
 legittimita' costituzionale sollevata  dalle  difese  di  C.
 D. R. e F. N. in ordine all'art. 34, secondo comma
 del  c.p.p.,  in  relazione  agli  artt.  3 e 24, secondo comma, dell
 Costituzione nella parte in cui non contempla tra le incompatibilita'
 determinate da  atti  compiuti  nel  procedimento  l'ipotesi  in  cui
 partecipi   al   giudizio  quale  componente  del  Collegio  uno  dei
 componenti il  tribunale  del  riesame  che  abbia  gia'  pronunciato
 ordinanza ex art. 309 c.p.p. nei confronti dell'imputato;
   Rilevato che, con ordinanza emessa all'udienza del 26 ottobre 1995,
 la  questione  indicata  in  epigrafe  venne risolta ritenendo che, a
 seguito della dichiarazione di astensione  ex  art.  36  ,  lett.  h,
 c.p.p.    del  presidente  del  Collegio  - unico tra i componenti il
 Collegio che aveva partecipato alle decisioni adottate dal  tribunale
 in  funzione  di  giudice  del  riesame ex art. 309 c.p.p. (v. provv.
 allegati del 4 giugno 1994) - non residuavano  profili  di  rilevanza
 della  stessa ai fini della decisione, disponendosi in quella sede la
 separazione delle posizioni degli imputati C. e F.  ed
 il  rinvio del giudizio nei loro confronti all'udienza del 9 febbraio
 1996 ore 9 innanzi alla medesima sezione  del  tribunale  in  diversa
 composizione;
   Constatato  che  il  presidente  del  tribunale  al quale era stata
 rimessa la decisione sulla medesima dichiarazione di astensione,  con
 provvedimento del 13 novembre 1995, non autorizzava il presidente del
 collegio ad astenersi, ritenendo che non sussistessero i gravi motivi
 di  convenienza  esposti  nell'ordinanza  gia'  citata del 26 ottobre
 1995;
   Rilevato che a  seguito  di  quanto  esposto  al  punto  precedente
 assumono  rilevanza  i  profili  di incostituzionalita' dell'art. 34,
 secondo comma, c.p.p. prospettati dalle difese;
   Constatato infatti che  la  rilevanza  della  questione  si  desume
 direttamente dal fatto che la norma sospettata di incostituzionalita'
 regolamenta  le condizioni di capacita' del giudice, richieste a pena
 di nullita' del giudizio dagli artt. 178 e 179 c.p.p.;
    Rilevato, quanto alla non manifesta infondatezza della  questione,
 che benche' in precedenza in un caso identico a quello prospettato in
 questa  sede, la Corte Costituzionale con sentenza n. 502/1991 avesse
 affermato  la  infondatezza  della  questione  di   costituzionalita'
 dell'art  34  c.p.p.,  con  la  successiva  pronuncia n. 432/1995 (v.
 Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1995, n. 39)  la  medesima  Corte  ha
 affermato di dover pervenire a "diverse conclusioni" in quanto:
     a) si doveva conferire rilievo imprescindibile alla "possibilita'
 che  alcuni  apprezzamenti  sui  risultati delle indagini preliminari
 determinino  un'anticipazione  di  giudizio  suscettibile  di  minare
 l'imparzialita' del giudice";
     b)   bisognava  evitare  che  "la  valutazione  conclusiva  sulla
 responsabilita' dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla
 cosiddetta forza  della  prevenzione,  e  cioe'  da  quella  naturale
 tendenza  a  mantenere  un  giudizio gia' espresso o un atteggiamento
 gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento";
   Rilevato che il sospetto di  incostituzionalita'  illustrato  dalle
 difese  degli  imputati rappresenta lo sviluppo diretto dei postulati
 interpretativi adottati dalla Corte Costituzionale nella sentenza ora
 richiamata, benche' la medesima Corte non abbia inteso esercitare  le
 facolta' attribuitele dall'ultimo inciso dell'art. 27, legge 11 marzo
 1953, n. 87;
                                P. Q. M.
   Revoca  l'ordinanza emessa in data 26 ottobre 1995 relativamente al
 rinvio all'udienza del 9 febbraio 1996 ore 9 per la celebrazione  del
 giudizio  nei  confronti  di  C.D.R. e F.N.;
   Ordina la sospensione del procedimento nei confronti di C.D.R. e
 F.N.;
   Letti gli artt. 134 della  Costituzione,  della  legge  9  febbraio
 1948, n. 1, 23 e 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata la  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., per contrasto con
 gli  artt.  3, comma 1, e 24, secondo comma, della Costituzione nella
 parte in cui non prevede che non possa  partecipare  al  giudizio  il
 componente  del Collegio che in sede di tribunale del riesame ex art.
 309 c.p.p.  si  sia  pronunciato  in  ordine  alla  misura  cautelare
 personale applicata a carico dell'imputato;
   Dispone  la  trasmissione  alla Corte costituzionale di copia degli
 atti relativi al procedimento a carico di C.D.R. e F.N. gia' separato
 a seguito dell'ordinanza emessa il 26 ottobre 1995;
   Dispone  che  la  presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata al presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata  ai
 presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  venga  comunicata anche agli
 imputati C. e F. ed ai loro difensori.
     Milano, addi' 22 novembre 1995
                                         Il presidente: Tucci
                                         I giudici: Chessa - Matteucci
 96C0263