N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1995
N. 186 Ordinanza emessa il 22 novembre 1995 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di C. D. R. ed altro Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.10 del 6-3-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza in relazione alla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalle difese di C. D. R. e F. N. in ordine all'art. 34, secondo comma del c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, dell Costituzione nella parte in cui non contempla tra le incompatibilita' determinate da atti compiuti nel procedimento l'ipotesi in cui partecipi al giudizio quale componente del Collegio uno dei componenti il tribunale del riesame che abbia gia' pronunciato ordinanza ex art. 309 c.p.p. nei confronti dell'imputato; Rilevato che, con ordinanza emessa all'udienza del 26 ottobre 1995, la questione indicata in epigrafe venne risolta ritenendo che, a seguito della dichiarazione di astensione ex art. 36 , lett. h, c.p.p. del presidente del Collegio - unico tra i componenti il Collegio che aveva partecipato alle decisioni adottate dal tribunale in funzione di giudice del riesame ex art. 309 c.p.p. (v. provv. allegati del 4 giugno 1994) - non residuavano profili di rilevanza della stessa ai fini della decisione, disponendosi in quella sede la separazione delle posizioni degli imputati C. e F. ed il rinvio del giudizio nei loro confronti all'udienza del 9 febbraio 1996 ore 9 innanzi alla medesima sezione del tribunale in diversa composizione; Constatato che il presidente del tribunale al quale era stata rimessa la decisione sulla medesima dichiarazione di astensione, con provvedimento del 13 novembre 1995, non autorizzava il presidente del collegio ad astenersi, ritenendo che non sussistessero i gravi motivi di convenienza esposti nell'ordinanza gia' citata del 26 ottobre 1995; Rilevato che a seguito di quanto esposto al punto precedente assumono rilevanza i profili di incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. prospettati dalle difese; Constatato infatti che la rilevanza della questione si desume direttamente dal fatto che la norma sospettata di incostituzionalita' regolamenta le condizioni di capacita' del giudice, richieste a pena di nullita' del giudizio dagli artt. 178 e 179 c.p.p.; Rilevato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che benche' in precedenza in un caso identico a quello prospettato in questa sede, la Corte Costituzionale con sentenza n. 502/1991 avesse affermato la infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art 34 c.p.p., con la successiva pronuncia n. 432/1995 (v. Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1995, n. 39) la medesima Corte ha affermato di dover pervenire a "diverse conclusioni" in quanto: a) si doveva conferire rilievo imprescindibile alla "possibilita' che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialita' del giudice"; b) bisognava evitare che "la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento"; Rilevato che il sospetto di incostituzionalita' illustrato dalle difese degli imputati rappresenta lo sviluppo diretto dei postulati interpretativi adottati dalla Corte Costituzionale nella sentenza ora richiamata, benche' la medesima Corte non abbia inteso esercitare le facolta' attribuitele dall'ultimo inciso dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Revoca l'ordinanza emessa in data 26 ottobre 1995 relativamente al rinvio all'udienza del 9 febbraio 1996 ore 9 per la celebrazione del giudizio nei confronti di C.D.R. e F.N.; Ordina la sospensione del procedimento nei confronti di C.D.R. e F.N.; Letti gli artt. 134 della Costituzione, della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il componente del Collegio che in sede di tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p. si sia pronunciato in ordine alla misura cautelare personale applicata a carico dell'imputato; Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale di copia degli atti relativi al procedimento a carico di C.D.R. e F.N. gia' separato a seguito dell'ordinanza emessa il 26 ottobre 1995; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Dispone che la presente ordinanza venga comunicata anche agli imputati C. e F. ed ai loro difensori. Milano, addi' 22 novembre 1995 Il presidente: Tucci I giudici: Chessa - Matteucci 96C0263