N. 58 ORDINANZA 21 - 27 febbraio 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Procedimenti possessori nella fase sommaria - Inapplicabilita' dell'art. 669-terdecies - Non consentita l'estensione dell'istituto della reclamabilita' - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 253/1994 e 501/1995 - Proponibilita' del reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali nei casi e nei modi in cui lo e' nel procedimento cautelare - Manifesta infondatezza. (C.P.C., art. 703). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.10 del 6-3-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1995 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Benigno Vito ed altra e Oliverio Mario, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 1 marzo 1995, dubita della legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 703 del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilita' dell'art. 669-terdecies del medesimo codice ai procedimenti possessori nella fase sommaria; che, a parere del rimettente, il richiamo contenuto nel secondo comma della norma impugnata ("Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis e seguenti") non consentirebbe di estendere l'istituto della reclamabilita' ai provvedimenti possessori, sia in ragione del dato testuale, non comprensivo dell'intero procedimento cautelare uniforme, sia per la natura non cautelare dei provvedimenti in parola; che, in conseguenza, sarebbe ravvisabile una disparita' di trattamento rispetto ai provvedimenti emessi nei procedimenti nunciatori, la reclamabilita' dei quali e' espressamente prevista, nonche' una limitazione del diritto di difesa; Considerato che questa Corte ha gia' posto in evidenza come l'istituto della reclamabilita' assuma un valore caratterizzante del (nuovo) regime del procedimento cautelare uniforme disegnato dal legislatore del 1990, il quale ha inteso ridurre la stabilita' dei provvedimenti anche attraverso il controllo di un giudice diverso sull'operato di chi ha emesso i provvedimenti stessi, controllo ritenuto "fattore di maggior garanzia" (sentenza n. 253 del 1994); che pertanto, pur ammessa la selettivita' del rinvio che la denunciata norma opera rendendo applicabile alla fase sommaria possessoria la disciplina del procedimento cautelare uniforme, certamente in tale rinvio deve comprendersi la possibilita' d'una revisio prioris instantiae, siccome appunto compenetrata con la logica del nuovo modello procedimentale; che un'interpretazione restrittiva come quella prospettata dal rimettente frustrerebbe l'intento di assicurare una disciplina omogenea - essa si' coerente con il sistema ex artt. 3 e 24 della Costituzione - alle misure cautelari ed anticipatorie, che costituisce la ratio della riforma del 1990; che, infatti, questa Corte ha gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. - sollevata muovendo dal presupposto che questo non ammettesse il reclamo avverso l'ordinanza di diniego dell'interdetto - proprio sulla premessa della trasposizione nel procedimento possessorio di tutto il contenuto degli artt. 669-bis e seguenti "in assenza di espresse riserve o comunque di incompatibilita' applicative" (sentenza n. 501 del 1995); che la proponibilita' del reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali "nei casi e nei modi in cui lo e' nel procedimento cautelare", affermata nella sentenza da ultimo citata - successiva all'emissione dell'ordinanza di rimessione - priva dunque di fondamento la questione con questa sollevata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996. Il cancelliere: Fruscella 96C0291