N. 58 ORDINANZA 21 - 27 febbraio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile -  Procedimenti  possessori  nella  fase  sommaria  -
 Inapplicabilita'    dell'art.    669-terdecies   -   Non   consentita
 l'estensione dell'istituto della reclamabilita'  -  Riferimento  alle
 sentenze  della  Corte  nn.  253/1994 e 501/1995 - Proponibilita' del
 reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali  nei  casi  e
 nei  modi  in  cui  lo  e'  nel  procedimento  cautelare  - Manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.C., art. 703).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.10 del 6-3-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,  prof.  Francesco    GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 703 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il  1  marzo  1995
 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Benigno
 Vito  ed  altra  e  Oliverio  Mario,  iscritta al n. 313 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Udito nella camera di consiglio del  7  febbraio  1996  il  Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di Cosenza, con ordinanza emessa il 1
 marzo 1995, dubita della legittimita' costituzionale - in riferimento
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 703  del  codice  di
 procedura   civile,  nella  parte  in  cui  esclude  l'applicabilita'
 dell'art.    669-terdecies  del  medesimo  codice   ai   procedimenti
 possessori nella fase sommaria;
     che,  a  parere del rimettente, il richiamo contenuto nel secondo
 comma della norma impugnata ("Il  giudice  provvede  ai  sensi  degli
 artt.  669-bis e seguenti") non consentirebbe di estendere l'istituto
 della reclamabilita' ai provvedimenti possessori, sia in ragione  del
 dato  testuale,  non  comprensivo  dell'intero procedimento cautelare
 uniforme, sia per  la  natura  non  cautelare  dei  provvedimenti  in
 parola;
     che,  in  conseguenza,  sarebbe  ravvisabile  una  disparita'  di
 trattamento  rispetto  ai  provvedimenti  emessi   nei   procedimenti
 nunciatori,  la  reclamabilita'  dei quali e' espressamente prevista,
 nonche' una limitazione del diritto di difesa;
   Considerato che  questa  Corte  ha  gia'  posto  in  evidenza  come
 l'istituto  della reclamabilita' assuma un valore caratterizzante del
 (nuovo) regime del  procedimento  cautelare  uniforme  disegnato  dal
 legislatore  del  1990,  il quale ha inteso ridurre la stabilita' dei
 provvedimenti anche attraverso il controllo  di  un  giudice  diverso
 sull'operato  di  chi  ha  emesso  i  provvedimenti stessi, controllo
 ritenuto "fattore di maggior garanzia" (sentenza n. 253 del 1994);
     che pertanto, pur ammessa  la  selettivita'  del  rinvio  che  la
 denunciata  norma  opera  rendendo  applicabile  alla  fase  sommaria
 possessoria  la  disciplina  del  procedimento  cautelare   uniforme,
 certamente  in  tale  rinvio  deve comprendersi la possibilita' d'una
 revisio prioris  instantiae,  siccome  appunto  compenetrata  con  la
 logica del nuovo modello procedimentale;
     che  un'interpretazione  restrittiva  come quella prospettata dal
 rimettente  frustrerebbe  l'intento  di  assicurare  una   disciplina
 omogenea  -  essa  si'  coerente con il sistema ex artt. 3 e 24 della
 Costituzione  -  alle  misure   cautelari   ed   anticipatorie,   che
 costituisce la ratio della riforma del 1990;
     che,  infatti,  questa  Corte  ha  gia' dichiarato non fondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies cod.
 proc.   civ. - sollevata muovendo  dal  presupposto  che  questo  non
 ammettesse  il reclamo avverso l'ordinanza di diniego dell'interdetto
 -  proprio  sulla  premessa  della  trasposizione  nel   procedimento
 possessorio  di tutto il contenuto degli artt. 669-bis e seguenti "in
 assenza  di  espresse  riserve   o   comunque   di   incompatibilita'
 applicative" (sentenza n. 501 del 1995);
     che   la  proponibilita'  del  reclamo  avverso  i  provvedimenti
 possessori interdittali "nei casi  e  nei  modi  in  cui  lo  e'  nel
 procedimento  cautelare", affermata nella sentenza da ultimo citata -
 successiva all'emissione dell'ordinanza di rimessione - priva  dunque
 di fondamento la questione con questa sollevata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  703  del  codice  di   procedura   civile,
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
 Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza  in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.
                         Il Presidente:  Ferri
                        Il redattore:  Ruperto
                      Il cancelliere:  Fruscella
   Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.
                      Il cancelliere:  Fruscella
 96C0291