MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 31 ottobre 1995, n. 2553 

  Regolamento CE n. 2978/94 del Consiglio del 21 novembre 1994.
(GU n.56 del 7-3-1996)
 
 Vigente al: 7-3-1996  
 

                                  Alle capitanerie di porto
                                  Al Registro italiano navale
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla   Direzione  generale  demanio
                                  marittimo e porti
                                  Alla Direzione generale navigazione
                                  e traffico
                                  Alle Direzioni marittime
 Con  il  regolamento  CE  n.  2978/94  in  data  21  novembre   1994
(pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 8 del
26 gennaio 1995), sono state emanate norme sulla  applicazione  della
risoluzione   IMO   A.747   (18)   concernente   la  misurazione  del
tonnellaggio relativo agli spazi per la zavorra  nelle  petroliere  a
zavorra segregata.
  In   particolare,   all'art.  4  del  predetto  regolamento,  viene
stabilito che all'atto del rilascio del certificato internazionale di
stazza ad una petroliera a zavorra segregata, misurata in conformita'
alle norme della Convenzione internazionale di Londra del 1969  sulla
stazzatura  delle  navi  mercantili,  alla  voce "Osservazioni" debba
essere riportata una dichiarazione  che  sia  conforme  al  punto  3,
dell'allegato   "I"   dello  stesso  regolamento  e  che  precisi  il
tonnellaggio delle cisterne  di  zavorra  segregata  della  nave,  da
calcolarsi  secondo il metodo e la procedura stabiliti al punto 4 del
richiamato allegato "I", nonche' il tonnellaggio lordo ridotto  della
nave.
  Risulta  che  una nota contenente gli elementi richiesti viene gia'
riportata dal R.I.Na.  in  calce  alla  "dichiarazione  ai  fini  del
rilascio  del  certificato  internazionale  di  stazza"  per  le navi
cisterne dotate di zavorra segregata (SBT).
  Si richiama pertanto l'attenzione sulla osservanza delle  procedure
su  illustrate,  rese  obbligatorie dal regolamento 2978/94 a partire
dal 1 gennaio 1996, anche per  la  connessione  della  questione  con
l'applicazione  delle  tariffe  portuali, per la quale si rinvia alle
indicazioni che  il  competente  ufficio  di  questa  amministrazione
riterra' di fornire al riguardo.
                            Il direttore generale del naviglio: MUCCI