Modalita' sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari freschi. (Comunicato n. 5 del 4 marzo 1996)(GU n.57 del 8-3-1996)
1) Il regolamento UE n. 2251/92 stabilisce una disciplina uniforme per gli Stati membri in ordine all'applicazione delle norme di qualita' ed ai controlli sui prodotti ortofrutticoli ed agrumari. Esso prevede, tra l'altro, l'istituzione di un registro degli operatori e degli importatori quale strumento di identificazione dei soggetti che possono svolgere attivita' di commercializzazione, sia in ambito Unione europea che nei confronti dei Paesi terzi. 2) Il decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, del Ministero delle risorse agricole, come modificato dal decreto ministeriale 11 luglio 1995, n. 393, nel dare attuazione alla previsione comunitaria, ha attribuito all'AIMA, la tenuta del predetto registro degli operatori. Lo stesso decreto ministeriale non fa riferimento ai requisiti che devono essere posseduti dagli operatori ai sensi della legge n. 31 del 25 gennaio 1966, e successive modifiche. Il procedimento relativo all'istituzione di tale registro si e' perfezionato, per effetto della scadenza, al 29 febbraio 1996, della data ultima prevista per l'iscrizione (inizialmente fissata al 31 dicembre 1995 e poi prorogata al 29 febbraio 1996, con nota AIMA 398 del 19 dicembre 1995). 3) In rapporto a quanto precede, dal 1 marzo 1996, la commercializzazionedi prodotti ortofrutticoli ed agrumari freschi di cui al citato regolamento UE n. 2251/92, e' consentita a tutti i soggetti che risultino iscritti nel citato registro istituito presso l'AIMA, non avendo piu' rilevanza l'iscrizione all'albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari, previsto dalla predetta legge n. 31.