MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

COMUNICATO

       Modalita' sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli
       ed agrumari freschi. (Comunicato n. 5 del 4 marzo 1996)
(GU n.57 del 8-3-1996)

   1) Il regolamento UE n. 2251/92 stabilisce una disciplina uniforme
per  gli  Stati  membri  in  ordine  all'applicazione  delle norme di
qualita' ed ai controlli sui prodotti ortofrutticoli ed agrumari.
   Esso prevede, tra l'altro,  l'istituzione  di  un  registro  degli
operatori  e degli importatori quale strumento di identificazione dei
soggetti che possono svolgere attivita' di  commercializzazione,  sia
in ambito Unione europea che nei confronti dei Paesi terzi.
   2)  Il  decreto  ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, del Ministero
delle risorse agricole, come modificato dal decreto  ministeriale  11
luglio 1995, n. 393, nel dare attuazione alla previsione comunitaria,
ha  attribuito  all'AIMA,  la  tenuta  del  predetto  registro  degli
operatori. Lo stesso  decreto  ministeriale  non  fa  riferimento  ai
requisiti  che devono essere posseduti dagli operatori ai sensi della
legge n. 31 del 25 gennaio 1966, e successive modifiche.
   Il procedimento relativo all'istituzione di tale  registro  si  e'
perfezionato,  per effetto della scadenza, al 29 febbraio 1996, della
data ultima prevista per l'iscrizione  (inizialmente  fissata  al  31
dicembre  1995 e poi prorogata al 29 febbraio 1996, con nota AIMA 398
del 19 dicembre 1995).
   3)  In  rapporto  a  quanto  precede,  dal  1   marzo   1996,   la
commercializzazionedi  prodotti ortofrutticoli ed agrumari freschi di
cui al citato regolamento UE n. 2251/92,  e'  consentita  a  tutti  i
soggetti  che risultino iscritti nel citato registro istituito presso
l'AIMA, non avendo piu'  rilevanza  l'iscrizione  all'albo  nazionale
degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari, previsto dalla predetta
legge n. 31.