N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1995

                                N. 196
   Ordinanza  emessa il 19 dicembre 1995 dal tribunale per i minorenni
 di Salerno nei procedimenti penali a carico di C.D. ed altri
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
    tribunale   della   liberta',   ha   concorso   a  pronunciare  un
    provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello  stesso
    imputato  -  Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice
    del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento -
    Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai  principi  espressi
    dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.11 del 13-3-1996 )
                     IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza, con decreto del 10 aprile
 1995 il g.u.p. del tribunale per i minorenni di  Salerno  dispose  il
 rinvio a giudizio innanzi a questo collegio di C.D.:
     piu' 5 per rispondere, ciascuno per quanto ascrittogli, dei reati
 di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 61 nn. 1, 2 e 5, 523 cpv., 56 e 549
 cpv. n. 3, 527, 519, 612, 56 e 610, 81 e 61 nn. 8 c.p.
   In precedenza, questo stesso tribunale si era pronunciato in data 1
 luglio   1994  sull'istanza  di  riesame  proposta  dal  C.,  avverso
 l'ordinanza di custodia cautelare in carcere  emessa  dal  g.i.p.  di
 questo tribunale in data 17 giugno 1994.
   Nell'occasione,  questo tribunale accolse l'impugnazione, revocando
 detta ordinanza pr insussistenza delle esigenze cautelari.
   Sorge il problema di valutare se i giudici Taglianetti  ed  Andria,
 gia'  componenti  del  tribunale  in  funzione  del  riesame, possano
 comporre il collegio  dell'odierna  udienza  dibattimentale,  potendo
 ravvisarsi ragioni di incompatibilita'.
   Osserva   questo   tribunale   che  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale e' rilevante sul giudizio in corso,  atteso  che,  ove
 essa   venga   risolta  nel  senso  dell'accoglimento,  per  due  dei
 magistrati componenti  il  collegio  vi  sarebbe  incompatibilita'  a
 partecipare al giudizio.
   La questione e', inoltre, non manifestamente infondata.
   Questo  tribunale  conosce la sentenza n. 502/1991, con la quale la
 Corte costituzionale dichiaro' non fondata  la  questione,  ritenendo
 che    l'incompatibilita'   possa   derivare   esclusivamente   dalla
 partecipazione ad un precedene grado di giudizio,  tale  non  potendo
 definirsi  il  procedimento  innanzi  al Tribunale della Liberta', in
 considerazione  della  diversita'   dell'oggetto,   costituito,   nel
 giudizio di riesame, dalla cognizione sulla mera vicenda cautelare.
   La  stessa  Corte,  tuttavia,  ha  successivamente, con sentenza n.
 432/1995, dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,
 comma  secondo,  c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa
 partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia  applicato
 una misura cautelare nei confronti dell'imputato.
   Osserva  questo tribunale che il tribunale del riesame ha, rispetto
 al giudice che ha emesso il  provvedimento  cautelare  impugnato,  la
 medesima  pienezza  di cognizione sia in punto di legittimita' che di
 merito,  potendo  persino  integrare  la  motivazione,  se   ritenuta
 lacunosa, del provvedimento impugnato.
   Ne consegue che anche il tribunale del riesame e' chiamato, al pari
 del  g.i.p. che ha emesso il provvedimento cautelare, a verificare la
 sussistenza e la  gravita'  degli  indizi  a  carico  del  prevenuto;
 orbene,  tale apprezzamento, pur senza attingere il grado di certezza
 richiesto per la condanna,  sfocia  pur  sempre  in  un  giudizio  di
 elevata   probabilita'   dell'esistenza   del   reato   e  della  sua
 attribuibilita' all'indagato.
   L'ampiezza di cognizione del tribunale del riesame e' ulteriormente
 confermata dal fatto che detto collegio e' tenuto a  valutare,  oltre
 che  l'esistenza  di casi di non punibilita', ai sensi dell'art. 273,
 secondo comma, c.p.p., la  possibilita'  che  l'indagato  ottenga  la
 sospensione condizionale della pena, in caso di condanna.
   Il  giudizio  del tribunale del riesame e', pertanto, giusta quanto
 sinora argomentato, frutto di una indagine di merito,  oltre  che  di
 legittimita'.
   Cio' deve dirsi anche per il caso che ci occupa, che potrebbe prima
 facie  sembrare  non riconducibile all'ipotesi, fin qui delineata, di
 possibile prevenzione contra reum.
   E, difatti, se e' vero che per gli odierni  imputati  il  tribunale
 del riesame ebbe ad accogliere l'impugnazione de libertate, all'esito
 revocando  la  misura cautelare, e' altresi' evidente che la ritenuta
 insussistenza di esigenze cautelari posta a base di detta revoca  non
 esclude,  anzi  postula  la (previamente ed implicitamente accertata)
 sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
   Se cosi' e', ritiene questo tribunale che l'art. 34, secondo comma,
 c.p.p. contrasti con gli artt. 3, primo comma, e 24,  secondo  comma,
 della Costituzione.
   Rispetto   al  principio  della  parita'  di  trattamento,  appare,
 infatti, evidente la diversa situazione processuale che si  determina
 per  l'imputato,  a  seconda  che  questi  venga  o meno giudicato da
 magistrati i quali si siano gia' formati un convincimento  in  ordine
 alla sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza.
   E'  pure  evidente il contrasto dell'art. 34, secondo comma, c.p.p.
 con l'art. 24 della  Costituzione,  per  violazione  del  diritto  di
 difesa,   in   quanto  il  giudizio  dibattimentale  potrebbe  essere
 influenzato, a sfavore dell'imputato, dalla  cosiddetta  forza  della
 prevenzione,   intesa   come  spontanea  propensione  a  tener  ferma
 un'opzione gia' in altra sede manifestata.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p.,
 in ordine all'ipotizzata violazione degli artt. 3, primo comma, e 24,
 secondo comma, della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura
 della cancelleria;
   Dispone che a cura della cancelleria la presente  ordinanza,  letta
 in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunica ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Salerno, addi' 19 dicembre 1995
                      Il presidente: TAGLIANETTI
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