Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano.(GU n.63 del 15-3-1996)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota n. 11881/UG/95 in data 15 gennaio 1996 del presidente della corte di appello di Milano, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non e' stato in grado di funzionare il giorno 24 ottobre 1995 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano il giorno 24 ottobre 1995, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 29 febbraio 1996 p. Il Ministro: RICCIARDI