COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996 

  Criteri  generali  per  la gestione degli interventi di trattamento
straordinario di integrazione salariale.
(GU n.63 del 15-3-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme  in  materia
di  cassa  integrazione,  mobilita',  trattamenti  di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta  legge
che  demanda  al  CIPI,  su  proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Comitato  di  cui  all'art.  19  della
legge  28  febbraio  1986,  n.  41, la determinazione dei criteri per
l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo;
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha soppresso il CIPI;
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.   333,
convertito  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato in
societa' per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA e l'ENEL;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  299,
convertito  dalla  legge  19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al
CIPE il compito di dettare i criteri generali per la  gestione  degli
interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto,  in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994,  n.  451,
che  ha  sostituto  il  comma  3  dell'art. 1 della legge n. 223/1991
prevedendo la possibilita' di concedere proroghe del  trattamento  di
integrazione  salariale straordinaria alle imprese i cui programmi di
ristrutturazione,   riorganizzazione   o    conversione    presentino
particolare  complessita'  in  ragione delle caratteristiche tecniche
dei  processi  produttivi  dell'azienda,  ovvero  in  ragione   della
rilevanza  delle  conseguenze  occupazionali  di detti programmi, con
riferimento alle dimensioni dell'impresa ed  alla  sua  articolazione
sul territorio;
  Vista  la propria deliberazione in data 18 ottobre 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, con la quale sono
stati fissati i criteri per l'applicazione del comma  9  dell'art.  1
della citata legge n. 223/1991;
  Vista  la  direttiva  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito  alla  individuazione  del
quinquennio  di  cui  all'art.  1,  comma  9,  della  citata legge n.
223/1991;
  Considerato che il processo di riassetto delle  risorse  economiche
ed umane, nell'ambito del sistema delle imprese e dei gruppi, tanto a
prevalente   capitale   pubblico   che  privato,  si  e'  svolto  nel
quinquennio 1991-1995, durante il quale  l'economia  ha  attraversato
gravi difficolta';
  Ritenuto  necessario  favorire  con  opportune misure il tempestivo
completamento del predetto processo di riassetto;
  Rilevato che  l'interpretazione  formulata  con  la  direttiva  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 91/1995 consente la
prosecuzione,  oltre  l'11  agosto  1995,  del  trattamento  di Cassa
integrazione guadagni straordinaria alle aziende, cui e'  gia'  stata
applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data
25  gennaio,  di  regolamentazione  dei  casi  di  prosecuzione   dei
programmi  gia'  approvati ai sensi della citata deliberazione del 18
ottobre 1994;
  Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla  previdenza
sociale in merito all'esigenza di assicurare continuita' nella tutela
degli  ammortizzatori  sociali in favore dei lavoratori delle imprese
sopra individuate, impegnate  in  rilevanti  e  complesse  iniziative
societarie,    accompagnate   da   misure   tendenti   al   riassetto
occupazionale;
                              Delibera:
  1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a  gruppi  a  prevalente
capitale pubblico - interessate da processi di riordino e che abbiano
gia' beneficiato dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre
1994  -  possono  essere  presentati  a  completamento di quelli gia'
approvati,  programmi  predisposti  ai  sensi   dell'art.   1   della
sopracitata  legge  n. 223/1991, anche senza soluzione di continuita'
rispetto al termine di scadenza dei precedenti piani quadriennali  di
ristrutturazione o riorganizzazione o conversione.
  2.  Oltre  ai  requisiti  previsti  dalla  vigente  normativa, tali
programmi dovranno comunque:
   essere  in  linea  con   gli   interventi   guida   di   carattere
programmatico-strategico  e  gli obiettivi produttivi e occupazionali
gia' fissati nei precedenti piani approvati, anche se non  portati  a
definitivo  compimento,  per  documentate  difficolta'  di  carattere
tecnico-organizzativo  determinatesi  nel  quadro   delle   emergenze
economico-produttive attraversate dal Paese;
   assicurare  attraverso  la predisposizione di un puntuale progetto
di riassetto  degli  equilibri  occupazionali,  la  sistemazione  del
restante  personale  in esubero soprattutto attraverso il passaggio a
societa' acquirenti;
   prevedere tempi certi e contenuti  per  l'ulteriore  ricorso  alla
CIGS  e  l'impegno  ad  accelerare  le  iniziative  dei  programmi da
realizzare.
  3.  Gli  accordi  intervenuti  tra  le  parti  sociali,   in   sede
governativa  o  presso  il Ministero del lavoro, terranno conto delle
disposizioni contenute nella presente deliberazione.
  4. Il Ministro del  lavoro,  nell'ambito  della  relazione  di  cui
all'art.  1,  comma 2, della legge n. 451/1994, riferira' sullo stato
di applicazione della presente deliberazione.
   Roma, 26 gennaio 1996
                                     Il Presidente delegato: FANTOZZI
Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 63