MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.65 del 18-3-1996)

   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 12 marzo 1994 all'11 marzo 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Lamespun,  con  sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia
Terme (Catanzaro), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  21  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  17,20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
23 unita', su un organico complessivo di 51 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Lamespun,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 12 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Lamespun,  con  sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia
Terme (Catanzaro), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  21  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
28 unita', su un organico complessivo di 51 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Lamespun,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Riva
Hydroart, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 19 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  259  unita',  su  un organico complessivo di 440
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Riva Hydroart, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9  febbraio  1996   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Calzaturificio Elata, con  sede  in  Casarano  (Lecce)  e  unita'  di
Casarano  (Lecce),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a 30 ore medie settimanali per 21 unita' su 33 in
organico, per il periodo dal 9 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  febbraio   1996   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal 7 giugno 1993 al 6 settembre 1993, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Calzaturificio Elata, con sede in Casarano
(Lecce) e unita' di Casarano (Lecce), per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
33 unita', su un organico complessivo di 33 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla   S.r.l.   Calzaturificio   Elata,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Sci,
con  sede  in Genova e unita' di Genova, Milano e Padova, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  31  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 36 unita', su un organico complessivo di
51 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sci, a corrispondere i particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Sci
Costruzioni,  con  sede  in  Genova e unita' di Genova, Milano, Roma,
Torino e Padova, per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
76 unita', su un organico complessivo di 132 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sci Costruzioni, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Vogue
Style,  con  sede  in Milano e unita' di Montalcinello (Siena), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di
16 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vogue  Style,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.c. a r.l.  Camst  unita'  mensa  c/o
Fincantieri  ATSM  di  Trieste,  con  sede  in Villanova di Castenaso
(Bologna) e unita' di c/o Fincantieri stab. A.T.S.M. Trieste,  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 25 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di lavoratori pari a 7 unita', su un organico complessivo di
11 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.c.  a  r.l.  Camst  unita'  mensa  c/o
Fincantieri  ATSM  di Trieste, a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  9  maggio 1994 all'8 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
V.R.M., con sede in Tivoli (Roma) e unita' di Tivoli  (Roma),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  24  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 25 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di
16 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  V.R.M.,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 gennaio 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milena
Confezioni,  con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro
(Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 49 unita', su un organico
complessivo di 79 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milena Confezioni, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 17 ottobre 1994 al 16 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  La
Donzelletta,  con  sede  in  S.  Anastasia  (Napoli)  e  unita' di S.
Anastasia (Napoli), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
68 unita', su un organico complessivo di 93 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Donzelletta, a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Vetrosud,  con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 25,60 ore medie settimanali nei confronti  di
un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a 8 unita', su un organico
complessivo di 23 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Vetrosud,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Geosonda, con sede in Roma e unita' di Roma, per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a 49 unita', su un organico complessivo di 93 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Geosonda,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Betanews,  con  sede  in  Pozzuoli  (Napoli)  e  unita'  di  Pozzuoli
(Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  24  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unita', su  un  organico
complessivo di 12 unita'.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I., ove
interessato, sono altresi' autorizzati, nell'ambito di  quanto  sopra
disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Betanews, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e  4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9  febbraio   1996   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  1 ottobre 1994 al 30 aprile 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Arpac, con sede in Carpi (Modena) e unita' di
Poggio  Rusco  (Mantova), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico
complessivo di 91 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Arpac,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  15 novembre 1994 al 14 novembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Legnoquattro, con sede in Novedrate  (Como)  e  unita'  di  Novedrate
(Como,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 11 unita', su un organico
complessivo di 33 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoquattro,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Tranceria Caprioli, con sede in Magnago (Milano) e unita' di  Magnago
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  24  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', su  un  organico
complessivo di 15 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori    dipendenti   dalla   S.r.l.   Tranceria   Caprioli,   a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 novembre 1994 al 1 novembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
Camiceria G. Mel, con sede in Legnano (Milano) e  unita'  di  Legnano
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unita',  su  un  organico
complessivo di 19 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Lazzaroni D. & C., con sede in Saronno (Varese) e unita'  di  Saronno
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  24  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unita',  su  un  organico
complessivo di 166 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lazzaroni D. & C., a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 17 marzo 1995 al 16 marzo  1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Seleco,   con   sede   in  Pordenone  e  unita'  di  Vallenoncello  e
Campoformido (Pordenone), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27,50 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
740 unita', su un organico complessivo di 913 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Seleco,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1974, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva  al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi  e  precisamente  individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c),  del  decreto  ministeriale  23
dicembre  1994,  registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 31 gennaio 1995 al 28 gennaio 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Siemens  Telecomunicazioni, con sede in Cassina de' Pecchi (Milano) e
unita' nazionali, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
1.147 unita', su un organico complessivo di 4.310 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Siemens  Telecomunicazioni,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Amplimedical,  con  sede  in  Assago  (Milano)  e  unita'  di  Assago
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 6  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31,50  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unita', di cui
2 part-time da 30 a 23,5 ore medie settimanali e 1 part-time da 26  a
20,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 68 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Amplimedical, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Cucirini Tre Stelle - Manifattura di Settala,  con  sede  in  Settala
fraz.  Caleppio (Milano) e unita' di Affori/Milano (Milano) e Settala
fraz. Caleppio (Milano), per i quali e' stato stipulato un  contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
210 unita', su un organico complessivo di 303 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Tre Stelle -  Manifattura
di Settala, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2  e  4  nei  limiti  di  cui  al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  29  giugno 1994 al 6 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2
c/o fiat Auto Alfa Lancia/Arese, con sede in Torino e unita' di Arese
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 78 unita', su un organico
complessivo di 82 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  MG2   c/o   Fiat   Auto   Alfa
Lancia/Arese,  a  corrispondere  i  particolari benefici previsti dai
commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 14 novembre 1994 al 13 novembre 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Arcotrave,  con sede in Milano e unita' di Trucazzano (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 12 unita', su un organico complessivo di
16 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Arcotrave,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.n.c.
Confezioni CA.NA.LE., con sede in Salgareda, frazione Campo di Pietra
(Treviso) e unita' di Salgareda, frazione Campo di Pietra  (Treviso),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di  lavoratori  pari  a  6  unita',  su  un  organico
complessivo di 22 unita'.
   Il  presente  decreto  ministeriale  ann.  e  sos.  15965  del  12
settembre 1994 e 15966 del 12 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla   S.n.c.   Confezioni   CA.NA.LE.,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Sartori  Confezioni,  con  sede  in  Vicenza e unita' di: Bassano del
Grappa (Vicenza), Mestre (Venezia), Padova, Verona e Vicenza,  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  24  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 82 unita', di cui 8 part-time da 20 a 15
ore medie settimanali e 5 part-time da 24 a 18 ore medie settimanali,
su un organico complessivo di 120 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 19298 del 21 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Sartori   Confezioni,    a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  9 febbraio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro
Magneti Permanenti, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e  unita'
di  Caronno  Pertusella  (Varese),  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,60 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
21 unita', su un organico complessivo di 31 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Centro  Magneti  Permanenti,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.