MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 marzo 1996 

  Modificazione  ad  uno  dei  parametri da considerare ai fini della
sottoposizione ai controlli centrali di province, comuni e  comunita'
montane  ai  sensi  dell'art.  45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
(GU n.66 del 19-3-1996)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Con decreto in data 30 settembre 1993 sono stabiliti i parametri da
considerare ai fini della sottoposizione  ai  controlli  centrali  di
province,  comuni  e  comunita'  montane  ai  sensi  dell'art. 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Con successivo  decreto
in data 9 giugno 1994 e' stato modificato il metodo di determinazione
del parametro di cui al punto 10);
  Rilevato  che  e'  necessario modificare ulteriormente il metodo di
determinazione del parametro di cui al punto 10) relativo alle  spese
di  personale,  allo  scopo  di  escludere  dal conteggio le spese di
personale finanziato specificatamente dalla regione o da altri enti;
  Sentiti  l'Associazione  nazionale  comuni   italiani   (A.N.C.I.),
l'Unione  delle  province  d'Italia  (U.P.I.)  e  l'Unione  nazionale
comuni, comunita' ed enti montani (U.N.C.E.M.);
                              Decreta:
  Il parametro di cui al punto 10) e' cosi' sostituito:
   "10) spese per il personale superiori al 50 per cento  del  totale
delle  spese  correnti,  fatta  esclusione  di quelle per le quali vi
siano entrate a specifica destinazione della regione o di altri  enti
pubblici".
    Roma, 9 marzo 1996
                                                 Il Ministro: CORONAS