N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 1995

                                N. 230
   Ordinanza emessa il 24 novembre 1995 dal giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a
 carico di Herenda Suad ed altro
 Processo penale - Giudizio  abbreviato  -  Giudice  per  le  indagini
    preliminari  che  si  sia  pronunicato  su  una  misura  cautelare
    personale nei confronti dello stesso imputato  -  Incompatibilita'
    ad  esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale -
    Omessa previsione  -  Lesione  dei  principi  di  eguaglianza,  di
    inviolabilita'  del  diritto  di  difesa  -  Richiamo  ai principi
    espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.12 del 20-3-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  procedimento  penale  n.
 2002/95 g.i.p. nei confronti di: Herenda Suad + 6, imputati del reato
 di cui all'art. 3, legge n. 75/58 ed altro.
   Letti gli atti del procedimento;
                               Premesso
     che  nel  corso  dell'udienza  preliminare  11  ottobre  1995 gli
 imputati Mesanovic Nermin e Herenda Suad hanno chiesto  ed  ottenuto,
 con il consenso del p.m., di essere ammessi al giudizio abbreviato ai
 sensi degli artt. 438 e ss.c.p.p.;
     che  ammesso il rito abbreviato dal g.i.p. con ordinanza letta in
 udienza,   la   difesa   dell'imputato   Herenda   ha   eccepito   la
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma secondo c.p.p.,
 nella  parte  in  cui  non  prevede  che  non  possa  partecipare  al
 successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari
 che abbia applicato, come nella fattispecie, una misura cautelare nei
 confronti  dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3, comma primo,
 24, comma secondo, della Costituzione;
                               Rilevato
   L'eccezione si richiama ad  altra  analoga  questione  esaminata  e
 decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 432 del 1995 che ha
 sancito  l'incompatibilita' del giudice che abbia disposto una misura
 cautelare   personale   a   partecipare   al   successivo    giudizio
 dibattimentale contro lo stesso imputato.
   A  tali conclusioni la sentenza e' pervenuta sul presupposto che le
 valutazioni che presiedono all'applicazione di misure cautelari ed in
 particolare l'apprezzamento di gravi  indizi  di  reita',  comportano
 necessariamente   la   formulazione   di  un  giudizio  non  di  mera
 legittimita', ma di merito (sia pure prognostico ed allo stato  degli
 atti),  avente  percio' la stessa natura del giudizio di merito sulla
 fondatezza dell'accusa e sulla  colpevolezza  dell'imputato  reso  in
 dibattimento.
   La  presente  eccezione  si  fonda  sulla  stretta  analogia  della
 questione rispetto a quella gia' esaminata  dalla  Corte,  in  quanto
 anche  la definizione del procedimento allo stato degli atti ai sensi
 degli artt. 438 e segg. c.p.p.  ha  natura  di  giudizio  di  merito,
 implicando la valutazione nel merito della res judicanda come avviene
 in dibattimento.
   Cio' premesso, si richiamano singolarmente e nel loro complesso gli
 argomenti  e  le  considerazioni  esposte  nella  citata  sentenza n.
 432/95, non senza sottolineare che: come si afferma espressamente  in
 quelle   motivazioni  la  rilevata  situazione  di  anticipazione  di
 giudizio, suscettibile  di  minare  l'imparzialita'  della  decisione
 conclusiva  del  giudice,  ancora  piu'  e' evidente nei rapporti tra
 decisione relativa all'applicazione di misura  cautelare  e  giudizio
 abbreviato.
   In  tale  caso, infatti, mancando la fase dibattimentale, e dovendo
 decidere  allo  stato  degli  atti,  il  giudice   dovra'   attenersi
 esclusivamente    alle    risultanze   dell'attivita'   di   indagine
 preliminare, formando  il  proprio  convincimento  sulla  base  degli
 stessi   elementi  gia'  valutati  come  indizi  di  colpevolezza,  a
 prescindere dalla formazione della prova in senso proprio,  riservata
 al  dibattimento,  e  dall'eventuale emergere in quella fase di nuovi
 elementi.
   L'applicazione di misura  cautelare  personale  comporta,  inoltre,
 necessariamente,   a'  sensi  dell'art.  275,  comma  2-bis    c.p.p.
 (introdotto dalla legge n. 332/95), una valutazione negativa non solo
 in ordine alla esistenza delle  condizioni  del  proscioglimento,  ma
 anche  alla  possibilita' di concedere con la sentenza la sospenzione
 condizionale della pena.
   Anche sotto tale profilo si determina, percio',  una  anticipazione
 di giudizio tale da pregiudicare la decisione definitiva.
   Per  i  motivi  esposti l'eccezione proposta appare rilevante e non
 manifestamente infondata.
                               P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
 comma 2 del c.p.p., nella parte in cui non prevede dagli artt. 438  e
 segg.    c.p.p.  il  giudice  per  le  indagini preliminari che abbia
 applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato,
 in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo,  della
 Costituzione;
   Sospende il presente procedimento;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera e
 del Senato.
     Bologna, addi' 24 novembre 1995
                          Il giudice: Pilati
 96C0328