Modificazione al decreto ministeriale 14 settembre 1995 concernente il riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.(GU n.68 del 21-3-1996)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto di questo Ministero in data 14 settembre 1995 con cui e' stato riconosciuto, subordinatamente al superamento di un tirocinio di adattamento di un anno, il titolo di ingegnere industriale conseguito in Belgio da Hery Rakotondratsima, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuta la necessita' di modificare il suddetto decreto nella parte relativa alla durata del tirocinio, che deve essere fissata nel periodo di tre anni e non gia' di un anno, avuto riguardo al titolo di formazione professionale di cui il richiedente e' in possesso il quale lo abilita ad esercitare le attivita' regolamentate nei diversi settori secondo quanto consentito nel nostro ordinamento all'ingegnere italiano subordinatamente ad un tirocinio di congrua durata; Vista la conforme richiesta del Consiglio nazionale degli ingegneri in data 27-30 ottobre 1995 e in attuazione del potere di autotutela di cui l'amministrazione e' titolare; Decreta: In parziale riforma del decreto di riconoscimento del titolo di ingegnere industriale conseguito in Belgio da Hery Rakotondratsima, nato a Antananarivo (Madagascar) il 22 aprile 1961, cittadino italiano, determina in anni tre il periodo del tirocinio di adattamento, al quale il riconoscimento e' subordinato; conferma integralmente nel resto il suddetto decreto. Roma, 4 marzo 1996 Il direttore generale: ROVELLO