REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1995, n. 11 

Regolamento   regionale   n.  1  del  21  febbraio  1995  concernente
"Regolamento degli appostamenti" e regolamento regionale n. 9 del  22
maggio   1995   concernente   "Regolamento   per   la   detenzione  e
l'allevamento della fauna selvatica ai fini amatoriali e  ornamentali
e per l'utilizzo dei richiami vivi". Modifiche.
(GU n.11 del 23-3-1996)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55
                         del 25 agosto 1995
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
             Modifiche al regolamento regionale n. 1/95
                  "Regolamento degli appostamenti"
 
  Il secondo comma dell'art.  2  del  regolamento  regionale  del  21
febbraio 1995 n. 1 e' cosi' modificato:
  "2.  E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei,
prelevare materiale  fresco  da  colture  arboree  sia  agricole  che
forestali  e  da piante destinate alla produzione agricola. Comunque,
potra'  essere  utilizzata  vegetazione   spontanea,   esclusivamente
arbustiva o erbacea, purche' appartenente a specie non tutelate dalla
normativa vigente".
  Al  regolamento  regionale del 21 febbraio 1995 n. 1 e' aggiunta la
seguente norma transitoria:
 
                              Art. 20.
                          Norma transitoria
 
  "Per il primo anno di applicazione  del  presente  regolamento,  il
termine  di  cui all'art. 12, comma 1, scade a far data dal 90 giorno
dalla pubblicazione della presente norma";
Modifiche al  regolamento  regionale  n.  9/95  "Regolamento  per  la
determinazione e l'allevamento di fauna selvativa a fini amatoriali e
ornamentali e per l'utilizzo dei richiami vivi".
  Al  terzo comma dell'art. 3 del regolamento regionale del 22 maggio
1995, n. 9 il termine "15 marzo 1995" e' sostituito dal  termine  "15
novembre 1995".
  Il  presente  regolamento  e'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare come regolamento della regione Toscana.
   Firenze, addi' 16 agosto 1995
                               SILIANI
         (incaricato con D.P.G.R. n. 280 del 7 agosto 1995)
 
  Il  presente regolamento e' stato approvato dal Consiglio regionale
il 18 luglio 1995  ed  e'  divenuto  esecutivo  con  decisione  della
commissione di controllo n. 1039 del 27 luglio 1995.