Regolamento regionale n. 1 del 21 febbraio 1995 concernente "Regolamento degli appostamenti" e regolamento regionale n. 9 del 22 maggio 1995 concernente "Regolamento per la detenzione e l'allevamento della fauna selvatica ai fini amatoriali e ornamentali e per l'utilizzo dei richiami vivi". Modifiche.(GU n.11 del 23-3-1996)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 25 agosto 1995 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Modifiche al regolamento regionale n. 1/95 "Regolamento degli appostamenti" Il secondo comma dell'art. 2 del regolamento regionale del 21 febbraio 1995 n. 1 e' cosi' modificato: "2. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Comunque, potra' essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purche' appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente". Al regolamento regionale del 21 febbraio 1995 n. 1 e' aggiunta la seguente norma transitoria: Art. 20. Norma transitoria "Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 12, comma 1, scade a far data dal 90 giorno dalla pubblicazione della presente norma"; Modifiche al regolamento regionale n. 9/95 "Regolamento per la determinazione e l'allevamento di fauna selvativa a fini amatoriali e ornamentali e per l'utilizzo dei richiami vivi". Al terzo comma dell'art. 3 del regolamento regionale del 22 maggio 1995, n. 9 il termine "15 marzo 1995" e' sostituito dal termine "15 novembre 1995". Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana. Firenze, addi' 16 agosto 1995 SILIANI (incaricato con D.P.G.R. n. 280 del 7 agosto 1995) Il presente regolamento e' stato approvato dal Consiglio regionale il 18 luglio 1995 ed e' divenuto esecutivo con decisione della commissione di controllo n. 1039 del 27 luglio 1995.