Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi.(GU n.70 del 23-3-1996)
Vigente al: 23-3-1996
Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al capo gabinetto del Ministro Al presidente dell'Istituto nazionale di statistica Com'e' noto, la materia della toponomastica e' regolata dalla legge 23 giugno 1922, n. 1188, dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed, infine, dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 323. L'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, rimette alla competenza del Ministro dell'interno la facolta' di derogare al divieto posto dai precedenti articoli 2 e 3 della stessa legge di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni. Si e' ritenuto opportuno, con decreto ministeriale 25 settembre 1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18 dello stesso anno, di "delegare" detta competenza alle SS.LL., per meglio valutare le intitolazioni a personaggi con rilevanza principalmente locale, nell'intesa che, comunque, questo Ministero dovesse essere puntualmente aggiornato sull'attivita' autorizzatoria svolta in forma decentrata. Tuttavia, in alcuni casi, tale informazione e' stata carente e, spesso, si e' venuti a conoscenza di episodi inerenti l'intestazione di strade o luoghi pubblici a mezzo della stampa ovvero, incidentalmente, in occasione della trattazione di pratiche aventi riferimento ai dati toponomastici. E' il caso dell'intitolazione di vie in dialetto, ove nella fattispecie, evidentemente, si e' inteso fare uso, in modo del tutto impreciso, dell'esercizio di una eventuale competenza esclusiva. Devesi, infatti, ricordare che le regioni o province autonome, laddove abbiano competenza esclusiva in materia di toponomastica, debbono, comunque, conformarsi, nell'esercizio della stessa, al rispetto delle norme d'attuazione degli statuti di autonomia speciale ed attenersi alle disposizioni che prevedono il bilinguismo soltanto ove effettivamente vigente, con esclusione, nelle iscrizioni toponomastiche, dell'uso dei dialetti che non godono, allo stato attuale della legislazione, di alcuna tutela in tal senso. Si aggiunge che, spesso, i comuni procedono in modo del tutto autonomo a variare i toponimi senza chiedere alcuna approvazione alle SS.LL. come previsto dalla normativa tuttora vigente. Cio' premesso, e' opportuno che venga richiamata l'attenzione dei signori sindaci sulla corretta applicazione delle surrichiamate disposizioni legislative e regolamentari - che rispondono a precise esigenze di ordine pubblico - evitando, inoltre, il ricorso generalizzato e frequente al mutamento dei toponimi esistenti, cui si procedera' solo in base ad effettive necessita', da valutare d'intesa con le SS.LL. e questo Ministero, considerati i disagi che tali iniziative possono arrecare ai cittadini per l'aggiornamento dei documenti in loro possesso e l'aggravio di lavoro a carico dei servizi comunali. Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, facendo nel contempo presente che, con cadenza semestrale, dovra' essere inviato un elenco delle autorizzazioni concesse. Il direttore generale dell'Amministrazione civile GELATI