DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 1996 

  Delega  di  funzioni  del  Presidente del Consiglio dei Ministri al
Ministro senza portafoglio  prof.  Giovanni  Motzo  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali.
(GU n.74 del 28-3-1996)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il proprio decreto in data 22 marzo  1996  con  il  quale  al
Ministro  senza  portafoglio  prof. Giovanni Motzo e' stato conferito
l'incarico per la funzione pubblica e gli affari regionali;
  Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste le vigenti  disposizioni  recanti  attribuzioni  al  Ministro
medesimo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  A decorrere dal 22 marzo 1996, il Ministro senza portafoglio per la
funzione  pubblica  e per gli affari regionali, prof. Giovanni Motzo,
e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo,
di  promozione  di  iniziative,  anche  normative,  di  vigilanza   e
verifica,  nonche'  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  relative  a
tutte le materie che riguardano le seguenti aree:
  1) Funzione pubblica:
    a)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle  pubbliche
amministrazioni;
    b) le iniziative di riordino  e  razionalizzazione  di  organi  e
procedure;
    c)   le  iniziative  dirette  ad  assicurare  l'efficienza  e  la
produttivita'  delle  pubbliche   amministrazioni,   la   trasparenza
dell'azione  amministrativa  ed  il  miglioramento  dei  rapporti tra
pubblica amministrazione e cittadini;
    d) le iniziative e  le  misure  di  carattere  generale  volte  a
garantire  la  piena  ed  effettiva  applicazione ed attuazione delle
leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonche' quelle  inerenti  alle
sedi  di  lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche
amministrazioni;
    e) l'attuazione della legge 29 marzo 1983,  n.  93,  del  decreto
legislativo  6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n.
146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.   29,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, nonche' della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle  altre
leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;
    f)  la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni,la
presidenza  della  Conferenza  dei  dirigenti  generali  preposti  ai
servizi del personale e di organizzazione;
    g) le attivita' residuali della  segreteria  dei  ruoli  unici  e
l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n. 482.
  Sono  fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente
al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.
  2) Affari regionali:
    a) l'esame delle leggi regionali e  delle  province  autonome  di
Trento  e  Bolzano  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 127 della
Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le  regioni
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;
    b)  l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  anche  relativamente  ai
rapporti  tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il particolare
procedimento per le impugnative delle leggi regionali  e  provinciali
conseguenti  all'applicazione  dell'art. 97 dello statuto speciale di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
    c)  l'elaborazione  di  provvedimenti  di  natura  normativa   ed
amministrativa  concernenti  le  regioni  e  le province ad autonomia
speciale, con particolare riguardo alle  norme  di  attuazione  degli
statuti;
    d)  i  problemi  delle  minoranze linguistiche e dei territori di
confine;
    e) il  compimento  di  atti  dovuti  in  sostituzione  di  organi
regionali  inadempienti  nell'esercizio  di  funzioni  delegate ed in
attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte  in
collaborazione con i Ministri competenti per settore;
    f)  l'attivita'  dei  Commissariati  del  Governo nelle regioni a
statuto ordinario e nelle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
nonche' delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni
a   statuto  speciale,  sotto  i  profili  organizzativo,  logistico,
funzionale e di programmazione finanziaria. La nomina dei  presidenti
e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle
amministrazioni   regionali,   previo   concerto   con   il  Ministro
dell'interno: la costituzione e la nomina  del  Comitato  tecnico  di
coordinamento  delle  attivita'  delle  commissioni  stesse,  di  cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40,
come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;
    g) la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
    h)  i  rapporti  con i Comitati interministeriali e con gli altri
organi  collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,   le
determinazioni   dei   quali   incidano   su   competenze  regionali,
verificandone e promuovendone l'attuazione  coordinata  da  parte  di
amministrazioni  statali,  enti  pubblici e societa' a partecipazione
pubblica;
    i) la definizione  di  questioni  concernenti  l'attivita'  delle
regioni di rilievo internazionale e comunitario;
    l)  gli  atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'attivita' amministrativa  delle  regioni  ove  sia  previsto  un
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Il Ministro e' inoltre delegato:
   a  designare  rappresentanti  della  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed  altri
organismi  di  studio,  tecnico-amministrativi e consultivi, operanti
nelle   materie   oggetto   del   presente   decreto   presso   altre
amministrazioni ed istituzioni;
   a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro
nelle materie oggetto del presente decreto;
   a  provvedere,  nelle  predette  materie,  ad intese e concerti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 1996
                                                  Il Presidente: DINI