ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 marzo 1996 

   Autorizzazione alla Zurigo - Compagnia  di  assicurazioni  S.A.  -
Rappresentanza   generale  per  l'Italia,  in  Milano,  ad  estendere
l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel rischio grandine compreso
nel ramo altri danni ai beni della tabella riportata nell'allegato al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
(GU n.74 del 28-3-1996)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
        SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
   Visto  il   testo   unico   delle   leggi   sull'esercizio   delle
assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
   Visto  il  regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925,
n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
   Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
   Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55,  recante  nuove  disposizioni
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
   Vista la legge 9 gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, e in  imprese  o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,
n.  385,  recante  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
   Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984, 13 febbraio 1987, 7
luglio 1994 dai quali risulta che la societa' Zurigo -  Compagnia  di
assicurazioni  S.A.  - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede
in Milano,  e'  legittimata  ad  esercitare  le  assicurazioni  e  la
riassicurazione in alcuni rami danni;
   Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
   Vista  l'istanza  presentata   dalla   Zurigo   -   Compagnia   di
assicurazioni  S.A.  -  Rappresentanza  generale  per l'Italia con la
quale  la  predetta  impresa  ha  chiesto   di   essere   autorizzata
all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa  nel  rischio  grandine
compreso nel ramo altri danni ai  beni  di  cui  al  punto  A)  della
tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
   Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
   Vista  la  delibera  con  la quale il consiglio di amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta  del  18  marzo   1996,   ritenuta   la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso all'esercizio dell'attivita'
assicurativa  previsti  dalla  normativa  vigente,  si  e'   espresso
favorevolmente  in  merito  all'istanza  sopra  richiamata presentata
dalla Zurigo S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia;
                              Dispone:
   La  Zurigo  -  Compagnia  di  assicurazioni  S.A. - Rappresentanza
generale per l'Italia, con sede in Milano, piazza Carlo Erba,  6,  e'
autorizzata  ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel
rischio grandine compreso nel ramo altri danni  ai  beni  di  cui  al
punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175.
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 1996
                                              Il presidente: EMANUELE