MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.79 del 3-4-1996)

   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a.  Abete
Grafica,   con   sede   in   Roma   e  unita'  di  Casale  Monferrato
(Alessandria).
   Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Abete  Grafica,  con sede in Roma e
unita' di Casale Monferrato (Alessandria),  per  il  periodo  dal  14
marzo 1994 al 13 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'11  marzo 1994 con decorrenza 14
marzo 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abete  Grafica,
con  sede in Roma e unita' di Casale Monferrato (Alessandria), per il
periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1994  con  decorrenza
14 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazioneaziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale
dell'11 marzo 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale dell'11 marzo 1995 con effetto dal 2  maggio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone  (Milano),  magazzino
di  Levate (Bergamo), ufficio di Milano Centro e ufficio di Vimodrone
(Milano) per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1995  con  decorrenza  2
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale del 28 dicembre
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 13 marzo  1995,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Crinos industria farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e
unita' di Villa Guardia e rete esterna (Como) per il periodo  dal  20
ottobre 1995 al 12 marzo 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 27 ottobre 1995 con decorrenza 13
settembre 1995.
   Articolo 7, comma 1, legge 236/93;
    2) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 22 maggio 1995 al 21 maggio 1997, della ditta
S.p.a.  F.I.R.  Fabbrica  italiana  rele', con sede in San Pellegrino
Terme (Bergamo) e unita' di San Pellegrino Terme (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. F.I.R. Fabbrica italiana
rele', con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo)  e  unita'  di  San
Pellegrino  Terme  (Bergamo)  per il periodo dal 22 maggio 1995 al 21
novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata l'8 giugno  1995  con  decorrenza  22
maggio 1995;
    3)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio  1995,  della
ditta  S.r.l.  L.A.I. Lavanderie automatiche industriali, con sede in
Baranzate di Bollate  (Milano)  e  unita'  di  Baranzate  di  Bollate
(Milano).
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta   S.r.l.   L.A.I.   Lavanderie
automatiche  industriali, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e
unita' di Baranzate  di  Bollate  (Milano)  per  il  periodo  dal  21
febbraio 1994 al 20 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 marzo 1994 con decorrenza 21
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:
    1)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995, della  ditta  S.p.a.
Buroni Opessi, con sede in Pinerolo (Torino) e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Buroni Opessi,  con  sede  in  Pinerolo
(Torino)  e  unita'  di Torino per il periodo dal 2 maggio 1995 al 30
ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995  con  decorrenza  2
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 gennaio 1996, della
ditta S.p.a. Giovanni Voiello antico pastificio  dal  1  maggio  1995
Barilla  alimentari, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unita' di
Torre Annunziata (Napoli) e uffici di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Giovanni Voiello antico
pastificio dal 1 maggio 1995 Barilla alimentari, con  sede  in  Torre
Annunziata  (Napoli), unita' di Torre Annunziata (Napoli) e uffici di
Napoli, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1994 con decorrenza  2
gennaio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 gennaio 1995,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Giovanni  Voiello  antico  pastificio  dal  1  maggio  1995   Barilla
alimentari,  con  sede  in Torre Annunziata (Napoli), unita' di Torre
Annunziata (Napoli) e uffici di Napoli, per il periodo dal  2  luglio
1995 al 1 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presenteta  il 26 luglio 1995 con decorrenza 2
luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 6 febbraio
1995, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l. Cereol Italia, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per il
periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presenteta il 25 settembre 1995 con decorrenza
6 agosto 1995;
    2)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio  1995
al   7  febbraio  1996,  della  ditta  S.p.a.  Alenia  -  Azienda  di
Finmeccanica, con sede in Roma e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  1  febbraio  1993 con effetto dall'8
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con  sede  in  Roma  e
unita'  nazionali,  per  il  periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto
1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza
8 febbraio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento  del  suddetto  limite,  con  particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    3)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  22  giugno  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Simint gruppo Simint, con sede in Modena e unita'  di  Modena,
per il periodo dal 29 agosto 1995 al 28 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1995 con decorrenza
29 agosto 1995;
    4)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  22  giugno  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Simint Italia gruppo Simint, con sede in Modena  e  unita'  di
Modena  e  San  Gregorio  Veronella  (Verona),  per il periodo dal 27
agosto 1995 al 26 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1995 con decorrenza
27 agosto 1995;
    5)  e'  approvato  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1994 al 18 aprile  1995,
della  ditta  S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con
sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli) e  Tessera
(Venezia).
   Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Officine aeronavali Venezia - Gruppo  Alenia,  con  sede  in  Tessera
(Venezia)  e  unita' di Capodichino (Napoli) e Tessera (Venezia), per
il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza
19 aprile 1994;
    6)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
17 dicembre 1993 con effetto  dal  19  aprile  1993,  in  favore  dei
lavoratori   interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Officine
aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera  (Venezia)  e
unita'  di  Capodichino  (Napoli) e Tessera (Venezia), per il periodo
dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza
19 ottobre 1994;
    7) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1997, della
ditta S.r.l. G.F. Sistemi avionici  -  Gruppo  Alenia,  con  sede  in
Firenze  e  unita'  di  Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia
(Roma).
   Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. G.F. Sistemi avionici -
Gruppo Alenia, con sede in Firenze  e  unita'  di  Caselle  (Torino),
Nerviano  (Milano)  e  Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 febbraio
1995 al 7 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza
8 febbraio 1995;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dall'8  febbraio
1995,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.r.l. G.F. Sistemi avionici - Gruppo Alenia, con sede in  Firenze  e
unita'  di  Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), per
il periodo dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
8 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 e' approvata la modifica del
programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal  14
marzo  1995  al 13 marzo 1996, della ditta I.M.L. Industria meccanica
ligure S.p.a. ora S.r.l., con  sede  in  Casarza  Ligura  (Genova)  e
unita'  di  Casarza  Ligura  (Genova)  e  Recco  (Genova) (due unita'
produttive).
   Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  25 settembre 1995 con effetto dal 14
marzo 1994, in favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta  I.M.L.  Industria meccanica ligure S.p.a. ora S.r.l., con sede
in Casarza Ligura (Genova) e unita'  di  Casarza  Ligura  (Genova)  e
Recco  (Genova)  (due unita' produttive), per il periodo dal 14 marzo
1995 al 13 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1995 con decorrenza
14 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  7 marzo 1996 e' approvato il programma
per  ristrutturazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  6
febbraio  1995  al 5 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Cereol Italia,
con sede in Ravenna e unita' di Ravenna.
   Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cereol Italia, con sede in
Ravenna,  e unita' di Ravenna per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5
agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza
6 febbraio 1995.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1  novembre  1994
al  31  ottobre 1995, della ditta S.p.a. Alumix, con in Roma e unita'
di  Bolzano,  Carbonia  (Cagliari),   Casavatore   (Napoli),   Feltre
(Belluno),  Fossanova  e  Aprilia  (Latina),  Nembro (Bergamo), Porto
Marghera - Marghera - Fusina (Venezia),  Portovesme  (Cagliari),  Rho
(Milano) e Roma.
   Parere comitato tecnico del 19 dicembre 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12  dicembre  1992  con  effetto  dal  1
novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  Alumix,  con  in  Roma  e  unita' di Bolzano, Carbonia
(Cagliari),  Casavatore  (Napoli),  Feltre  (Belluno),  Fossanova   e
Aprilia  (Latina),  Nembro  (Bergamo),  Porto  Marghera  - Marghera -
Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per  il
periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza
1 novembre 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Alumix,  con  in  Roma  e  unita'  di  Bolzano,  Carbonia (Cagliari),
Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia  (Latina),
Nembro  (Bergamo),  Porto  Marghera  -  Marghera  - Fusina (Venezia),
Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma,  per  il  periodo  dal  1
maggio 1995 al 31 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presenteta il 5 maggio 1995 con decorrenza
1 maggio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 23 dicembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
23 dicembre 1995 con effetto dal  6  febbraio  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Nordel, con
sede in frazione Losa - Pessonetto (Torino) e unita' di frazione Losa
- Pessinetto (Torino), per il periodo dal 6 agosto 1995 al 25 ottobre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
6 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 e'  approvato  il  programma
per  ristrutturazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo dall'11
aprile 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Centro servizi  B
3,  con  sede  in  Torino e unita' di Rivoli (Torino) unita' vendita,
Torino amministrativi, Torino magazzino e servizi generali  e  Torino
unita' vendita.
   Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro servizi  B  3,  con
sede  in  Torino  e  unita' di Rivoli (Torino) unita' vendita, Torino
amministrativi, Torino magazzino e servizi generali e  Torino  unita'
vendita, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 4 maggio 1995 con decorrenza
11 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Dalmine A.T.B.  -  Gruppo  Ilva,
con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco
(Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 1  febbraio  1993  con  effetto  dal  30
dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  Dalmine  A.T.B.  -  Gruppo  Ilva,  con sede in Dalmine
(Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo),  per  il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Dalmine  A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita'
di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1 luglio
1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
1 luglio 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera'  il  superamento  del  suddetto  limite, con particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e  unita'
di  Brescia  e  Sabbio  Bergamasco  (Bergamo), per il periodo dall'11
agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 18 luglio 1995 al 17 luglio 1996, della ditta
Manutenzione generale Sud - gruppo Iritecna, con sede  in  Taranto  e
unita' di Taranto.
   Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla  ditta  Manutenzione  generale  Sud  -
gruppo  Iritecna,  con  sede  in  Taranto e unita' di Taranto, per il
periodo dal 18 luglio 1995 al
17 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza
18 luglio 1995;
    2)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 18 luglio 1995 al 17 luglio 1996, della ditta
S.p.a. Italimpianti Sud - gruppo Iritecna,  con  sede  in  Taranto  e
unita' di Taranto.
   Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimpianti Sud -  gruppo
Iritecna, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal
18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 agosto 1995 con decorrenza 18
luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al
31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Icrot -  Lavorazioni  e  servizi
industriali  -  gruppo  Ilva, con sede in Genova e per sola unita' di
Terni.
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 aprile
1992, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Icrot  - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con
sede in Genova e per sola unita' di  Terni,  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza
1 gennaio 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera'  il  superamento  del  suddetto  limite, con particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  19  aprile  1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Icrot  - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in
Genova e per sola unita' di Terni, per il periodo dal 1  luglio  1994
al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento  del  suddetto  limite,  con  particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 e'  approvato  il  programma
per  ristrutturazione  aziendale,  relativo  al periodo dal 26 giugno
1995 al 25 giugno 1997, della ditta S.p.a. Fonderie Sime, con sede in
Legnago (Verona) e unita' di Legnago (Verona).
   Parere comitato tecnico del 12 gennaio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fonderie Sime, con sede in
Legnago  (Verona)  e unita' di Legnago (Verona) per il periodo dal 26
giugno 1995 al 25 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1995 con  decorrenza  26
giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 e'  revocata,  limitatamente
al  periodo dal 14 dicembre 1995 al 30 gennaio 1996 la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione del trattamento economico di mobilita', gia' autorizzata,
ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Interklim  sistemi  -
stabilimento Marelli di Bari.
   E'  autorizzata,  ai  sensi  dell'art. 3 della legge n. 223/91, la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei predetti lavoratori, per il periodo dal 14
dicembre 1995 al 13 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 14 giugno 1996 al 13 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concesso per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Industria corsetteria, con sede in Tortona
(Alessandria), unita' di Tortona  (Alessandria),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 19 luglio 1995 al 9 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  7  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Olimpo  dell'arte,  con  sede  in  Roletto
(Torino),   unita'   di   Roletto   (Torino),   e'   autorizzata   la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9
aprile 1996 all'8 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  7  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Istituti riuniti  vendite  giudiziarie  IRVEG
G.S.C.  70207,  con  sede  in Roma, unita' di Roma, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 5 marzo 1994 al 4 settembre 1994.
   Art. 7, comma 7, della legge n. 236/93.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
5 settembre 1994 al 4 marzo 1995.
   Art. 7, comma 7, della legge n. 236/93.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Industria corsetteria, con sede in Tortona
(Alessandria), unita' di Tortona  (Alessandria),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.
   La correponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11
aprile 1996 al 18 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  7  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Bruno Opessi, con sede in Pinerolo  (Torino),
unita'  di  Torino,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 31  ottobre  1995  al  30
aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
1 maggio 1996 al 30 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Panelectric,  con sede in Cameri (Novara),
unita' di Cameri  (Novara),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 22 novembre
1994 al 21 maggio 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
25 settembre 1995, n. 18723/1.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22
maggio 1995 al 21 novembre 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
25 settembre 1995, n. 18723/2.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  7  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo),
unita' di  Corsico  (Milano),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
30 novembre 1995 al 29 maggio 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 30 maggio 1996 al 29 novembre 1996.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4,  comma
6,  del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.r.l. Coens, con  sede
in Catania, unita' di Catania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al
14  maggio  1996  la  corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  riduzione   della   durata   del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 15 maggio 1996 al 14 novembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Officine meccaniche Gelesi, con sede in Gela
(Caltanissetta), unita' di  Gela  (Caltanissetta),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. B & B Italia, con sede in Milano, unita' di
Noverdrate (Como), e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 novembre
1995 al 27 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 28 maggio 1996 al 27 novembre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  7  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, con  sede  in  Bagnoli  di  Sopra
(Padova),  unita'  di  Bagnoli  di  Sopra  (Padova),  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 17574 del 16 maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, a seguito dell'accertamento
delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge 416/81,
intervenuto con il decreto  ministeriale  del  12  ottobre  1995,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l.  Romedit, con sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo dal
1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 7 marzo 1996, e' accertata la condizione
di  ristrutturazione  aziendale,  relativamente  al  periodo  dal  24
ottobre  1994  al  23  ottobre 1996, della ditta S.r.l. Lito Sud, con
sede di Ariccia (Roma) e unita' di Roma, via Tor Sapienza.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui
all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n.  67,  dipendenti  dalla
S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Roma, via Tor
Sapienza, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
aprile 1995 al 23 ottobre 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 a seguito  dell'accertamento
delle  condizioni  di  crisi  aziendale,  intervenuto  con il decreto
ministeriale del 28 luglio 1995, e' prorogata la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Edizioni  Brescia,  con  sede  in
Brescia  e unita' di Brescia, per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6
maggio 1996.