MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

 Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.81 del 5-4-1996)

   Con  decreto  ministeriale  7  marzo  1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Rimoldi Necchi, con sede in  Olcella  di  Busto  Garolfo  (Milano)  e
unita'  di  Olcella  di  Busto Garolfo (Milano), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  24  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a trecentosessanta unita', su un organico complessivo
di 601 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi Necchi, a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 7 marzo  1996,  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 16 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
tattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Lestuzzi con sede in Udine e unita' di Udine, per i  quali  e'  stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 9 mesi, la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a sessanta unita', su un organico complessivo di 75
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Lestuzzi,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 7 marzo  1996,  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 2 novembre 1994 al 1 novembre 1995, la corresponsione del
tattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Nastrificio  Gavazzi  con  sede  in  Milano e unita' di Calolziocorte
(Bergamo),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro da 27,30 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a venti unita', su  un  organico
complessivo di n. 84 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Nastrificio   Gavazzi,   a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,  reg.  1,  foglio  n.
237.
   Con  decreto  ministeriale  7  marzo  1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 ottobre 1996, la corresponsione del
tattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Sandys,  con  sede  in  Bellinzago  Novarese  (Novara)  e  unita'  di
Bellinzago  (Novara),  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  35  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
centocinquanta unita', su un organico complessivo di 217 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Sandys,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  7  marzo  1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la  corresponsione  del
tattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wax  e
Vitale,  con  sede in Genova e unita' di Genova, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  22  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a cinquantuno unita', su un organico  complessivo  di
cinquantasei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Wax e Vitale, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  7  marzo  1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la  corresponsione  del
tattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Maglificio  Bellavita,  con  sede  in  Rho  (Milano)  e unita' di Rho
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di lavoratori pari a trentadue unita', su un
organico complessivo di centodiciasette unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla   S.p.a.   Maglificio   Bellavita,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla  Corte  dei  conti  in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n.
237.
   Con decreto ministeriale 7 marzo  1996,  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  marzo  1995 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
tattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meteor
C.A.E.,  con  sede  in  Trieste  e  unita'  di  Ronchi  dei Legionari
(Gorizia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  26  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
quarantasei unita', su un organico complessivo di trecentotre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meteor C.A.E., a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.
   In via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori  interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento
di  integrazione  salariale  straordinaria  ed  al   trattamento   di
integrazione  salariale  da solidarieta' siano diversi e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera C), del decreto ministeriale  23  dicembre  1994,  registrato
dalla  Corte  dei  conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n.
40.