UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 14 marzo 1996 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.83 del 9-4-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con  regio  decreto  14  ottobre  1926,  n.  2319,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  "La  Sapienza"  di  Roma,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
   l'art. 113 del titolo IX relativo alla scuola di  specializzazione
in restauro dei monumenti, e' sostituito dal seguente nuovo articolo:
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                      IN RESTAURO DEI MONUMENTI
  Art.  113.  -  1.  E'  istituita  la  scuola di specializzazione in
restauro dei monumenti presso l'Universita' di Roma "La Sapienza".
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  formare  specialisti   nel   settore
professionale dello studio e del restauro dei beni architettonici.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in  restauro dei
monumenti.
  2. Il corso di studi ha la durata di 2 anni e  prevede  almeno  800
ore di insegnamento.
  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorrono al funzionamento
della scuola la facolta' di architettura  e  dipartimento  di  storia
dell'architettura, restauro e conservazione dei beni architettonici.
  3.  Tenendo  presente  i  criteri  generali per la regolamentazione
dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9, della legge n.  341/1990
ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed alle
attrezzature  disponibili,  la  scuola  e'  in  grado di accettare un
numero massimo di iscritti determinati in  30  per  ciascun  anno  di
corso per un totale di 60 specializzandi.
  4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati   dei  corsi  di  laurea  della  facolta'  di  architettura,
ingegneria edile, civile e lettere.
  Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano
in possesso del  titolo  di  studio,  conseguito  presso  universita'
straniere  e  che  sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo
unico  31  agosto  1933,  n.  1592,  a  quelli  richiesti  nel  comma
precedente.
  5.  Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento in
conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel  rispetto  della
liberta'   di   insegnamento,   l'articolazione   della   scuola   di
specializzazione ed il relativo piano degli studi.
  Determina, pertanto:
   gli insegnamenti  fondamentali  obbligatori,  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
   la  tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
   la suddivisione nei successivi  periodi  temporali  dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti;
   le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta.
  6.  Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al
precedente comma 5, il  consiglio  della  scuola  dovra'  comprendere
nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate
500  ore  di didattica delle 800 ore complessive di didattica, per un
minimo di 50 ore per ciascuna area.
Area 1 - Restauro
  Settori: H13X: Restauro
Area 2 - Storia
  Settori:
   H12X: Storia dell'architettura
   L25A: Storia dell'arte medievale
   L25B: Storia dell'arte moderna
   M12A: Archivista
   M12B: Paleografia
Area 3 - Disegno e rilievo
  Settori: H11X: Disegno
Area 4 - Materiali
  Settori:
   C03X: Chimica dei materiali
   C11X: Chimica per i beni culturali
   H09B: Tecnologie della produzione
   I14A: Scienza e tecnologia dei materiali
Area 5 - Strutture
  Settori:
   H07A: Scienza delle costruzioni
   H07B: Tecnica delle costruzioni
Area 6 - Economia e diritto
  Settori:
   H15X: Estimo
   N10X: Diritto amministrativo
   P10J: Economia regionale
Area 7 - Impianti, ambiente, allestimento
  Settori:
   H01B: Costruzioni idrauliche
   H09A: Tecnologia dell'architettura
   H10C: Architettura degli interni e allestimento
   H14B: Urbanistica
   I05B: Fisica tecnica ambientale
Area 8 - Metodologia archeologiche
  Settori:
   B01B: Fisica
   L03B: Archeologia classica
   L03D: Archeologia medievale
   L04X: Topografia antica
  7.   All'inizio   di  ciascun  corso  gli  specializzandi  dovranno
concordare con il consiglio della scuola la  scelta  degli  eventuali
corsi  opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal
consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione,  svolta  in  Italia  e  all'estero  in   laboratori
universitari o extra universitari.
  8.  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce
convenzioni  con  enti  pubblici   o   privati   con   finalita'   di
sovvenzionamento  o di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  luglio
1980,  n.  382,  e del decreto del Presidente della Repubblica del 10
marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 14 marzo 1996
                                                           Il rettore