Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.83 del 9-4-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: l'art. 113 del titolo IX relativo alla scuola di specializzazione in restauro dei monumenti, e' sostituito dal seguente nuovo articolo: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RESTAURO DEI MONUMENTI Art. 113. - 1. E' istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso l'Universita' di Roma "La Sapienza". La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dello studio e del restauro dei beni architettonici. La scuola rilascia il titolo di specialista in restauro dei monumenti. 2. Il corso di studi ha la durata di 2 anni e prevede almeno 800 ore di insegnamento. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di architettura e dipartimento di storia dell'architettura, restauro e conservazione dei beni architettonici. 3. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9, della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in 30 per ciascun anno di corso per un totale di 60 specializzandi. 4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facolta' di architettura, ingegneria edile, civile e lettere. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. 5. Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione ed il relativo piano degli studi. Determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti; le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta. 6. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente comma 5, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 500 ore di didattica delle 800 ore complessive di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Area 1 - Restauro Settori: H13X: Restauro Area 2 - Storia Settori: H12X: Storia dell'architettura L25A: Storia dell'arte medievale L25B: Storia dell'arte moderna M12A: Archivista M12B: Paleografia Area 3 - Disegno e rilievo Settori: H11X: Disegno Area 4 - Materiali Settori: C03X: Chimica dei materiali C11X: Chimica per i beni culturali H09B: Tecnologie della produzione I14A: Scienza e tecnologia dei materiali Area 5 - Strutture Settori: H07A: Scienza delle costruzioni H07B: Tecnica delle costruzioni Area 6 - Economia e diritto Settori: H15X: Estimo N10X: Diritto amministrativo P10J: Economia regionale Area 7 - Impianti, ambiente, allestimento Settori: H01B: Costruzioni idrauliche H09A: Tecnologia dell'architettura H10C: Architettura degli interni e allestimento H14B: Urbanistica I05B: Fisica tecnica ambientale Area 8 - Metodologia archeologiche Settori: B01B: Fisica L03B: Archeologia classica L03D: Archeologia medievale L04X: Topografia antica 7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. 8. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 1996 Il rettore