N. 313 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1996
N. 313 Ordinanza emessa il 9 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Zanette Marte Processo penale - G.I.P. che abbia restituito gli atti al p.m. per formulare l'imputazione ex art. 409 del cod. proc. pen. - Incompatibilita' dello stesso a partecipare all'udienza preliminare - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di terzieta' del giudice - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze nn. 401 e 502 del 1991 e 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.15 del 10-4-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 263/1993 r.g. e n. 178/1995 g.i.p. a carico di Zanette Marte nato il 28 luglio 1947 a Godega S. Urbano, imputato dei reati di cui agli artt. 61 n. 2, 479, 476, 368 e 323 del c.p.p. Ritenuto in fatto In data 21 marzo 1995 il p.m. presso il tribunale di Belluno chiedeva l'archiviazione dell'indagine nei confronti di Zanette Marte senza precisare la qualificazione giuridica del fatto. Questo giudice richiedeva quindi la qualificazione dei fatti sottoposti ad indagine con indicazioni delle parti offese e, a seguito dell'integrazione intervenuta il 6 luglio 1995, fissava, con decreto 7 luglio 1995, l'udienza in camera di consiglio ex art. 409, comma secondo, del c.p.p. In esito a tale udienza emetteva ordinanza 30 novembre 1995 con la quale chiedeva al p.m. di formulare le imputazioni e con decreto 2 dicembre 1995 fissava l'udienza preliminare alla quale convocava tutte le parti. Nel corso di tale udienza, tenuta il 25 gennaio 1996 la difesa dell'imputato ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari che ha pronunziato ordinanza ex art. 409 del c.p.p. a partecipare all'udienza preliminare per contrasto con l'art. 2 della legge di delega per il codice di procedura penale nonche' con gli artt. 76 e 101 della Costituzione: il p.m. ha chiesto rinvio per argomentare piu' diffusamente sulla proposta eccezione chiedendo successivamente il rigetto della stessa perche' manifestamente infondata. Questo giudice all'udienza 8 febbraio 1996 si riservava di decidere. Considerato in diritto Con sentenza 6-15 settembre 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato. Detta sentenza pero', nella parte motiva, enuncia principi generali di ampiezza e portata tale da indurre il sospetto di illegittimita' anche in altri casi in cui lo stesso giudice per le indagini preliminari sia chiamato a delibare la colpevolezza dell'imputato anche in fasi precedenti l'udienza dibattimentale e particolarmente nell'udienza preliminare. Infatti la Corte premesso che la legge 3 agosto 1995, n. 332 ha accentuato ancor piu' il carattere eccezionale delle misure cautelari disposte prima della condanna richiama all'esigenza che il giudice chiamato a giudicare l'imputato appaia totalmente privo da condizionamenti derivanti da precedenti convinzioni espresse in altre fasi del procedimento. Precisa la Corte che "l'analisi del problema non si esaurisce nell'esame della differenza tra valutazioni di tipo indiziario, che il giudice compie in sede di indagini preliminari, e giudizio di merito dell'accusa all'esito del dibattimento, ma deve anche considerare, piu' specificamente, la possibilita' che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione del giudizio suscettibile di minare l'imparzialita' del giudice". L'ipotesi che specificamente ha occupato la sentenza richiamata e' equiparata poi a quella del giudice per le indagini preliminari che abbia richiesto il p.m. di formulare l'imputazione e per la quale la Corte si espresse nel senso di ravvisare l'incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale nonche' al giudizio abbreviato con le sentenze 401 del 12 novembre 1991 e 502 del 30 dicembre 1991 argomentando sulla portata altamente incisiva della richiesta operata dal g.i.p. Tuttavia ritiene questo giudice che se la ratio del sistema processuale, come precisato dalla Corte, e' quella di evitare che il giudice possa anche solo apparire condizionato da convincimenti precedentemente espressi nel corso delle indagini e se la diversita' delle previsioni normative attualmente vigenti non puo' piu' essere giustificata dal diverso tipo di valutazioni operate nella fase delle indagini e nel dibattimento deve essere considerata ammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che ha chiesto al p.m. di formulare l'imputazione a tenere l'udienza preliminare. Infatti tale udienza, soprattutto a seguito della sentenza 8 aprile 1993, n. 105 di codesta Corte che ha soppresso il requisito dell'evidenza dalla lettera dell'art. 425 del c.p.p., implica da parte del giudice un giudizio completo sia pure su fonti di prova che non hanno ancora raggiunto il rango di prova processuale vera e propria. Il giudice dell'udienza preliminare infatti e' chiamato in ogni caso a valutare la ricorrenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 del c.p.p. soprattutto in presenza della richiesta di applicazione pena ex art. 444 del c.p.p. Nel caso di specie essendo il giudice dell'udienza preliminare lo stesso che, in presenza di una richiesta di archiviazione del p.m., ha dato un impulso ex officio alla procedura, sicuramente non apparira' all'imputato privo del condizionamento derivante dall'essersi gia' espresso sulla necessita' del proseguimento del processo e pertanto agli occhi dell'imputato la fase dell'udienza preliminare sara' svilita dal ruolo di filtro e dalla funzione deflattiva del dibattimento ad una mera tappa obbligatoria, ma inutile, verso il dibattimento. In buona sostanza si ritiene che contrasti con le esigenze di apparenza di terzieta' del giudice la previsione che sia lo stesso giudice che addirittura ha imposto la continuazione del processo al p.m. che riteneva che l'indagine andasse archiviata ad operare il giudizio sull'insussistenza della fattispecie criminosa contestata, giudizio innegabilmente richiesto al g.u.p., quando egli stesso si e' gia' espresso in tal senso chiedendo la formulazione dell'imputazione ed in considerazione del fatto che il materiale di indagine dal quale tale giudizio andra' ricavato e' lo stesso sul quale il giudice per le indagini preliminari ha chiesto la formulazione dell'imputazione. Non si ritiene peraltro che contrasto vi sia con l'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 di delega in quanto il punto 67 contempla espressamente le ipotesi di incompatibilita' con le funzioni del giudice del dibattimento bensi' con le norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della carta costituzionale per le motivazioni illustrate. La questione e' peraltro rilevante nel processo a carico di Zanette Marte essendosi effettivamente verificata la questione prospettata ed essendo attualmente l'imputato sottoposto al giudizio dello stesso giudice che ha richiesto il p.m. di formulare l'imputazione nei suoi riguardi.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari che ha chiesto al p.m. di formulare l'imputazione a partecipare all'udienza preliminare; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Belluno, addi' 9 febbraio 1996 Il giudice per le indagini preliminari: Coniglio Giuliana 96C0442