N. 101 ORDINANZA 25 marzo - 3 aprile 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   penale   -   Provvedimento   di   sequestro  preventivo  -
 Impugnazione per difetto assoluto  di  motivazione  -  Tribunale  del
 riesame  -  Conferma  del provvedimento per ragioni diverse da quelle
 enunciate  nella  motivazione  anche  nell'ipotesi   della   rilevata
 nullita' per vizio di motivazione - Prospettazione della questione in
 termini  di  un  normale  dubbio  interpretativo  la cui soluzione e'
 demandata   esclusivamente   al   giudice   a   quo    -    Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P.,  art.  309,  nono  comma, in relazione all'art. 324, settimo
 comma, stesso codice).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
 
(GU n.15 del 10-4-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente: avv. Mauro FERRI;
   Giudici:   prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  309,  nono
 comma, del codice di procedura penale, in quanto richiamato dall'art.
 324,  settimo  comma,  dello  stesso  codice,  promosso con ordinanza
 emessa il 24 novembre 1994 dal Tribunale di Catanzaro sulla richiesta
 di riesame proposta  da  Paone  Giuseppe,  iscritta  al  n.  128  del
 registro  ordinanze  1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6  marzo  1996 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che,  chiamato  a  decidere  sulla  richiesta  di  riesame
 avverso   il  decreto  con  il  quale  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso la locale Pretura circondariale aveva disposto  il
 sequestro  preventivo  di  un  cantiere  edile,  richiesta  in cui si
 deduceva, fra l'altro, la nullita' dell'atto  impugnato  per  difetto
 assoluto  di motivazione, il Tribunale di Catanzaro ha, con ordinanza
 del 24 novembre 1994, sollevato, in riferimento agli artt.  3,  primo
 comma,   e  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' dell'art. 309,  nono  comma,  del  codice  di  procedura
 penale,  cosi'  come  richiamato  dall'art. 324, settimo comma, dello
 stesso codice, "nella parte in  cui  prevede  che  il  tribunale  del
 riesame  possa  confermare  il  provvedimento  impugnato, per ragioni
 diverse da quelle enunciate nella  motivazione  dello  stesso,  anche
 nell'ipotesi  della  rilevata  nullita'  per vizio di motivazione del
 provvedimento riesaminato";
     che, in punto di rilevanza, il  giudice  a  quo  osserva  che  il
 decreto di sequestro non specifica in alcun modo in che termini ed in
 qual misura le caratteristiche dell'insediamento edilizio in corso di
 costruzione  ed  assoggettato alla cautela contrastino con le vigenti
 prescrizioni di piano per l'attivita'  di  edificazione  sui  terreni
 destinati  a zona agricola, cosicche', a norma degli artt. 125, terzo
 comma, e 321, primo comma, del codice di procedura penale, il decreto
 in questione dovrebbe ritenersi affetto da  nullita';  un  vizio  che
 pero'   non   potrebbe  essere  rilevato,  con  impossibilita'  della
 caducazione del provvedimento stesso, perche' il combinato  disposto,
 cosi' come denunciato, conferisce al giudice del riesame il potere di
 confermare  il  provvedimento  cautelare anche per ragioni diverse da
 quelle in esso  indicate:  il  che,  secondo  il  costante  indirizzo
 giurisprudenziale,  equivarrebbe  a precludere l'esercizio del potere
 demolitorio dovendo comunque il tribunale integrare o  completare  la
 carente   o   insufficiente  motivazione  dell'atto  impugnato  anche
 nell'ipotesi in cui la nullita' venga eccepita dall'interessato;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata "irrilevante e
 comunque non fondata";
     che, in via principale, l'atto di intervento addebita al  giudice
 a   quo  di  aver  avanzato  un  mero  dubbio  interpretativo,  anche
 considerando che la giurisprudenza circa  i  poteri  integrativi  del
 giudice   del  riesame  non  e'  cosi'  consolidata  come  assume  il
 rimettente;
     che, in via subordinata, l'atto di  intervento  ritiene  comunque
 non  violati gli invocati parametri costituzionali; e cio' perche' il
 nuovo codice prevede un procedimento incidentale  in  contraddittorio
 (con una recisa demarcazione tra riesame ed appello); cosicche', pure
 seguendo l'interpretazione additata dal giudice a quo il fatto che il
 tribunale  del  riesame  possa  integrare  un provvedimento nullo per
 difetto di motivazione  rappresenta  una  piu'  efficace  e  concreta
 garanzia per il diritto di difesa;
   Considerato che, a parte ogni riserva quanto alla effettiva lesione
 da  parte  della  norma,  cosi' come denunciata dal giudice a quo dei
 parametri costituzionali invocati,  l'eccezione  di  inammissibilita'
 sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato deve essere condivisa;
     che  l'interpretazione  dell'art.  309, nono comma, del codice di
 procedura penale, richiamato  dall'art.  324,  settimo  comma,  dello
 stesso  codice,  per quanto prevalente, non rappresenta una soluzione
 ermeneutica costante nella giurisprudenza di legittimita',  ove  sono
 individuabili  recenti  prese di posizione nel senso che il tribunale
 del riesame puo' esercitare il potere di riforma o  di  conferma  del
 provvedimento  impugnato  anche per motivi diversi da quelli indicati
 dal ricorrente o enunciati in motivazione solo  se  il  provvedimento
 stesso  non  risulti  radicalmente  nullo, perche' in tale ipotesi il
 tribunale deve provvedere esclusivamente all'annullamento  dell'atto,
 non  potendosi configurare in suo capo un potere "sostitutivo" quanto
 all'emissione di un valido provvedimento che  potra',  se  del  caso,
 essere  adottato  dal  medesimo  organo  la  cui  decisione  e' stata
 annullata (Cass., Sez. VI, 14 giugno 1994, Vagliani, in relazione  ad
 un'ordinanza  assolutamente mancante di motivazione, con la quale era
 stata applicata  la  misura  cautelare  della  custodia  in  carcere;
 nonche' Cass., Sez.  II, 8 marzo 1995, Franchi, in tema di riesame di
 un  decreto di sequestro probatorio, ancorche' con riferimento ad una
 nullita' diversa dal difetto totale di motivazione);
     che, dunque, contrariamente a quanto affermato dal giudice a  quo
 l'interpretazione  dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura
 penale, nel senso indicato dall'ordinanza  di  rimessione,  non  puo'
 ritenersi giurisprudenza costante;
     che,  peraltro, l'interpretazione della norma denunciata proposta
 dalla giurisprudenza prevalente risulta  contrastata  anche  da  gran
 parte della dottrina;
     che,  dunque,  il  rimettente  si  limita a sottoporre un normale
 dubbio interpretativo la cui soluzione e' demandata esclusivamente al
 giudice a quo al quale spetta di interpretare la norma denunciata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 309, nono comma, del codice  di
 procedura  penale, in quanto richiamato dall'art. 324, settimo comma,
 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli  artt.  3,  primo
 comma,  e  24,  secondo  comma,  della Costituzione, dal Tribunale di
 Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
                         Il Presidente:  Ferri
                        Il redattore:  Vassalli
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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