N. 101 ORDINANZA 25 marzo - 3 aprile 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Provvedimento di sequestro preventivo - Impugnazione per difetto assoluto di motivazione - Tribunale del riesame - Conferma del provvedimento per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione anche nell'ipotesi della rilevata nullita' per vizio di motivazione - Prospettazione della questione in termini di un normale dubbio interpretativo la cui soluzione e' demandata esclusivamente al giudice a quo - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 309, nono comma, in relazione all'art. 324, settimo comma, stesso codice). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.15 del 10-4-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, in quanto richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1994 dal Tribunale di Catanzaro sulla richiesta di riesame proposta da Paone Giuseppe, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che, chiamato a decidere sulla richiesta di riesame avverso il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari presso la locale Pretura circondariale aveva disposto il sequestro preventivo di un cantiere edile, richiesta in cui si deduceva, fra l'altro, la nullita' dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione, il Tribunale di Catanzaro ha, con ordinanza del 24 novembre 1994, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, cosi' come richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello stesso codice, "nella parte in cui prevede che il tribunale del riesame possa confermare il provvedimento impugnato, per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione dello stesso, anche nell'ipotesi della rilevata nullita' per vizio di motivazione del provvedimento riesaminato"; che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che il decreto di sequestro non specifica in alcun modo in che termini ed in qual misura le caratteristiche dell'insediamento edilizio in corso di costruzione ed assoggettato alla cautela contrastino con le vigenti prescrizioni di piano per l'attivita' di edificazione sui terreni destinati a zona agricola, cosicche', a norma degli artt. 125, terzo comma, e 321, primo comma, del codice di procedura penale, il decreto in questione dovrebbe ritenersi affetto da nullita'; un vizio che pero' non potrebbe essere rilevato, con impossibilita' della caducazione del provvedimento stesso, perche' il combinato disposto, cosi' come denunciato, conferisce al giudice del riesame il potere di confermare il provvedimento cautelare anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate: il che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, equivarrebbe a precludere l'esercizio del potere demolitorio dovendo comunque il tribunale integrare o completare la carente o insufficiente motivazione dell'atto impugnato anche nell'ipotesi in cui la nullita' venga eccepita dall'interessato; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "irrilevante e comunque non fondata"; che, in via principale, l'atto di intervento addebita al giudice a quo di aver avanzato un mero dubbio interpretativo, anche considerando che la giurisprudenza circa i poteri integrativi del giudice del riesame non e' cosi' consolidata come assume il rimettente; che, in via subordinata, l'atto di intervento ritiene comunque non violati gli invocati parametri costituzionali; e cio' perche' il nuovo codice prevede un procedimento incidentale in contraddittorio (con una recisa demarcazione tra riesame ed appello); cosicche', pure seguendo l'interpretazione additata dal giudice a quo il fatto che il tribunale del riesame possa integrare un provvedimento nullo per difetto di motivazione rappresenta una piu' efficace e concreta garanzia per il diritto di difesa; Considerato che, a parte ogni riserva quanto alla effettiva lesione da parte della norma, cosi' come denunciata dal giudice a quo dei parametri costituzionali invocati, l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato deve essere condivisa; che l'interpretazione dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello stesso codice, per quanto prevalente, non rappresenta una soluzione ermeneutica costante nella giurisprudenza di legittimita', ove sono individuabili recenti prese di posizione nel senso che il tribunale del riesame puo' esercitare il potere di riforma o di conferma del provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli indicati dal ricorrente o enunciati in motivazione solo se il provvedimento stesso non risulti radicalmente nullo, perche' in tale ipotesi il tribunale deve provvedere esclusivamente all'annullamento dell'atto, non potendosi configurare in suo capo un potere "sostitutivo" quanto all'emissione di un valido provvedimento che potra', se del caso, essere adottato dal medesimo organo la cui decisione e' stata annullata (Cass., Sez. VI, 14 giugno 1994, Vagliani, in relazione ad un'ordinanza assolutamente mancante di motivazione, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere; nonche' Cass., Sez. II, 8 marzo 1995, Franchi, in tema di riesame di un decreto di sequestro probatorio, ancorche' con riferimento ad una nullita' diversa dal difetto totale di motivazione); che, dunque, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo l'interpretazione dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, nel senso indicato dall'ordinanza di rimessione, non puo' ritenersi giurisprudenza costante; che, peraltro, l'interpretazione della norma denunciata proposta dalla giurisprudenza prevalente risulta contrastata anche da gran parte della dottrina; che, dunque, il rimettente si limita a sottoporre un normale dubbio interpretativo la cui soluzione e' demandata esclusivamente al giudice a quo al quale spetta di interpretare la norma denunciata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, in quanto richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C0509